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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALMA AMERIGO, Presidente e Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 532/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301R200542/2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TC301R200542/2025, relativo alla rettifica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto, inerente il periodo d'imposta 2020, notificato in data 23.10.2025.
Piu specificamente, il contribuente presentava la dichiarazione integrativa modello Redditi PF 2021, n.
10120755423 - 0000001 del 29/3/2024, per l'anno d'imposta 2020, nonché la dichiarazione Iva n.
09442932359 - 0000001 del 28/4/2021.
Con questionario n. Q00044/2025 emesso ai sensi dell'art. 32 del DPR n. 600/73 e dell'art. 51 del DPR n.
633/72, notificato in data 18/03/2025, l'Ufficio richiedeva alla parte l'esibizione della documentazione contabile relativa all'anno d'imposta 2020. La parte consegnava all'Ufficio la documentazione richiesta dalla quale l'ufficio riscontrava delle anomalie disconoscendo le relative deduzioni di costi.
In effetti, dall'esame della documentazione presentata dalla parte, l'Ufficio rilevava che nel conto n. 73.09.069
“abbigliamento del personale” la parte aveva contabilizzato e dedotto n.2 fatture passive dall'importo complessivo di € 1.147,54 oltre IVA al 22% pari ad € 252,46. In particolare, si trattava di fatture aventi ad oggetto abiti sartoriali, il cui costo era disconosciuto dall'Ufficio, in quanto non inerente all'attività del ricorrente ai sensi dall' art. 54 del D.P.R. n. 917/1986. L'Ufficio rilevava, inoltre, che nel rigo RE12 del modello redditi presentato, “compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali”, la parte aveva annotato l'importo di
€ 20.000,00. Anche tale costo era recuperato a tassazione da parte dell'Ufficio in quanto non inerente.
L'esame dei registri contabili, del conto 73.07.117 “canone leasing auto” e della relativa documentazione a supporto, consentiva, inoltre, all'Ufficio di rilevare che il relativo costo era stato erroneamente dedotto al
100% in contrasto con la normativa fiscale (art. 164 TUIR 917/86) che prevede una percentuale di deducibilità del 20%: Pertanto, era ripreso a tassazione sulla base delle corrette percentuali di deducibilità e detraibilità fiscale il costo relativo al leasing autovettura per l'importo di € 1.477,60 oltre IVA indetraibile pari ad € 243,81.
Dall'esame della documentazione contabile emergeva, ancora, che nel conto n. 75.15.009 “assicurazione auto professionista” erano stati contabilizzati e dedotti costi per € 537,90. Tale importo era ripreso a tassazione dall'Ufficio in quanto “costo non documentato”, poiché la parte non aveva fornito alcun documento a supporto.
L'esame della documentazione consegnata (fatture emesse anno 2020, registro IVA vendite, registro incassi pagamenti ed estratto conto bancario), consentiva di rilevare le seguenti anomalie: • la fattura n. 64 del 21/09/2020, cliente Società_1 SRL, era stata emessa ed incassata nell'anno, però non risultava certificata:
• Per le fatture nn. 60/2020 (Società_2 SRL) e 83/2020 (Nominativo_1 SRLS), seppur regolarmente certificate, il sostituto di imposta nella relativa certificazione non aveva indicato la somma soggetta a ritenuta ammontante ad € 260,00; Emergevano, quindi, compensi non dichiarati nell'anno per € 2.629,27, nonché maggiori ritenute di acconto per € 1.045,23.
Con il ricorso in esame il Contribuente deduceva la Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, D.P.R. n.
600/1973 nonché dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972; • Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del D.P.
R. n. 917/1986 in combinato disposto con l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992. Chiedeva l'annullamento dell'accertamento impugnato.
Si costituiva l'Ufficio che ribadiva la correttezza del proprio operato, evidenziando come nessuna norma di legge imponesse all'ADE la predeterminazione di criteri volti alla individuazione del contribuente da sottoporre ad accertamento tributario, essendo invece evidentemente discrezionale e segreta la relativa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, è fondata la doglianza afferente la carenza di qualsivoglia prodromica motivazione e provvedimento in ordine alla scelta di avviare il controllo tributario proprio nei confronti dell'odierno contribuente.
In effetti, il ricorrente eccepisce la mancata adozione del Provvedimento di avvio del controllo su iniziativa e, conseguentemente, l'eccesso di potere e la carenza di motivazione della concreta individuazione del contribuente soggetto a controllo.
Pacifico tra le parti è il dato per cui la qualificazione delle attività di controllo nei termini, effettivamente realizzatisi, costituisce “attività di iniziativa”.
Altrettanto pacificamente risulta omessa l'emanazione del Provvedimento inteso alla selezione ed individuazione del contribuente soggetto a verifica da parte dell'Ufficio, nonostante la scelta dei contribuenti da sottoporre a controllo fiscale non possa essere casuale ma soggiacere ai generali principi di legalità e trasparenza che devono necessariamente sorreggere l'operato della P.A..
Infatti, l'individuazione nominativa dei contribuenti da sottoporre a verifica o controllo è un atto prodromico all'esercizio delle attività istruttorie di particolare rilevanza. E poiché rappresenta esercizio di funzione discrezionale (di tipica discrezionalità amministrativa). tale provvedimento di individuazione nominativa deve essere motivato (ex art. 3 L. 241/1990).
Ne consegue che l'assenza del menzionato provvedimento, lungi dal rappresentare una mera carenza formale, determina una grave lesione del diritto alla inviolabilità del domicilio del contribuente nonchè del principio di legalità e di trasparenza che regola l'attività di avvio e selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo. Egualmente, la carenza di motivazione della individuazione nominativa vizia il detto provvedimento per eccesso di potere, ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990, nella figura sintomatica della carenza di istruttoria e dello sviamento di potere, in quanto non è analizzata la sussistenza delle gravi ragioni e la fondatezza delle stesse (quantomeno nel fumus) per inserire il contribuente nel piano dei controllo nonché (con risvolti gravissimi nella lesione del diritto di difesa) nelle ragioni che hanno indotto ad escludere l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale (ragioni, peraltro, di fatto non sussistenti in quanto l'annualità non risultava in scadenza né si manifestavano ragioni di urgenza).
La menzionata carenza viola, insanabilmente, l'avvio del procedimento istruttorio. La richiamata violazione di legge (art 3 l 241/90) e dei diritti costituzionalmente tutelati del contribuente determina una caducazione dell'atto amministrativo conclusivo, fondato su atti istruttori viziati (da violazione di legge ed eccesso di potere, tipici del procedimento amministrativo ed afferenti la annullabilità del provvedimento conclusivo;
a tal riguardo, si ritengono inconferenti i richiami della resistente alla diversa categoria della nullità, alla tassatività delle sue ipotesi, nonché alla assenza di una specifica norma tributaria che imponga l'attività prodromica pretermessa, connessa infatti alla garanzie generali e tipiche di qualsiasi procedimento amministrativo a cui l'AF, come tutta la PA, è sottoposta e non può sottrarsi).
Al riguardo, poi, appare pacifico ed incontrovertibile che l'accertamento incidentale dell'inesistenza e/o dell'illegittimità del menzionato provvedimento sia attribuito a questa Corte di Giustizia dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 546/1992.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato annullato, restando assorbita ogni altra questione giuridica prospettata. Le spese del grado possono essere compensate tra le parti atteso il motivo puramente formale che ha portato all'accoglimento del ricorso, omettendo l'esame puntuale delle irregolarità contabili che pur appaiono emergere prima facie dalla documentazione in atti ovvero, ancora, in ragione del recente orientamento formatosi nell'ambito della giurisprudenza comunitaria (versata agli atti del contribuente).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALMA AMERIGO, Presidente e Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 532/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301R200542/2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TC301R200542/2025, relativo alla rettifica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto, inerente il periodo d'imposta 2020, notificato in data 23.10.2025.
Piu specificamente, il contribuente presentava la dichiarazione integrativa modello Redditi PF 2021, n.
10120755423 - 0000001 del 29/3/2024, per l'anno d'imposta 2020, nonché la dichiarazione Iva n.
09442932359 - 0000001 del 28/4/2021.
Con questionario n. Q00044/2025 emesso ai sensi dell'art. 32 del DPR n. 600/73 e dell'art. 51 del DPR n.
633/72, notificato in data 18/03/2025, l'Ufficio richiedeva alla parte l'esibizione della documentazione contabile relativa all'anno d'imposta 2020. La parte consegnava all'Ufficio la documentazione richiesta dalla quale l'ufficio riscontrava delle anomalie disconoscendo le relative deduzioni di costi.
In effetti, dall'esame della documentazione presentata dalla parte, l'Ufficio rilevava che nel conto n. 73.09.069
“abbigliamento del personale” la parte aveva contabilizzato e dedotto n.2 fatture passive dall'importo complessivo di € 1.147,54 oltre IVA al 22% pari ad € 252,46. In particolare, si trattava di fatture aventi ad oggetto abiti sartoriali, il cui costo era disconosciuto dall'Ufficio, in quanto non inerente all'attività del ricorrente ai sensi dall' art. 54 del D.P.R. n. 917/1986. L'Ufficio rilevava, inoltre, che nel rigo RE12 del modello redditi presentato, “compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali”, la parte aveva annotato l'importo di
€ 20.000,00. Anche tale costo era recuperato a tassazione da parte dell'Ufficio in quanto non inerente.
L'esame dei registri contabili, del conto 73.07.117 “canone leasing auto” e della relativa documentazione a supporto, consentiva, inoltre, all'Ufficio di rilevare che il relativo costo era stato erroneamente dedotto al
100% in contrasto con la normativa fiscale (art. 164 TUIR 917/86) che prevede una percentuale di deducibilità del 20%: Pertanto, era ripreso a tassazione sulla base delle corrette percentuali di deducibilità e detraibilità fiscale il costo relativo al leasing autovettura per l'importo di € 1.477,60 oltre IVA indetraibile pari ad € 243,81.
Dall'esame della documentazione contabile emergeva, ancora, che nel conto n. 75.15.009 “assicurazione auto professionista” erano stati contabilizzati e dedotti costi per € 537,90. Tale importo era ripreso a tassazione dall'Ufficio in quanto “costo non documentato”, poiché la parte non aveva fornito alcun documento a supporto.
L'esame della documentazione consegnata (fatture emesse anno 2020, registro IVA vendite, registro incassi pagamenti ed estratto conto bancario), consentiva di rilevare le seguenti anomalie: • la fattura n. 64 del 21/09/2020, cliente Società_1 SRL, era stata emessa ed incassata nell'anno, però non risultava certificata:
• Per le fatture nn. 60/2020 (Società_2 SRL) e 83/2020 (Nominativo_1 SRLS), seppur regolarmente certificate, il sostituto di imposta nella relativa certificazione non aveva indicato la somma soggetta a ritenuta ammontante ad € 260,00; Emergevano, quindi, compensi non dichiarati nell'anno per € 2.629,27, nonché maggiori ritenute di acconto per € 1.045,23.
Con il ricorso in esame il Contribuente deduceva la Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, D.P.R. n.
600/1973 nonché dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972; • Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del D.P.
R. n. 917/1986 in combinato disposto con l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992. Chiedeva l'annullamento dell'accertamento impugnato.
Si costituiva l'Ufficio che ribadiva la correttezza del proprio operato, evidenziando come nessuna norma di legge imponesse all'ADE la predeterminazione di criteri volti alla individuazione del contribuente da sottoporre ad accertamento tributario, essendo invece evidentemente discrezionale e segreta la relativa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, è fondata la doglianza afferente la carenza di qualsivoglia prodromica motivazione e provvedimento in ordine alla scelta di avviare il controllo tributario proprio nei confronti dell'odierno contribuente.
In effetti, il ricorrente eccepisce la mancata adozione del Provvedimento di avvio del controllo su iniziativa e, conseguentemente, l'eccesso di potere e la carenza di motivazione della concreta individuazione del contribuente soggetto a controllo.
Pacifico tra le parti è il dato per cui la qualificazione delle attività di controllo nei termini, effettivamente realizzatisi, costituisce “attività di iniziativa”.
Altrettanto pacificamente risulta omessa l'emanazione del Provvedimento inteso alla selezione ed individuazione del contribuente soggetto a verifica da parte dell'Ufficio, nonostante la scelta dei contribuenti da sottoporre a controllo fiscale non possa essere casuale ma soggiacere ai generali principi di legalità e trasparenza che devono necessariamente sorreggere l'operato della P.A..
Infatti, l'individuazione nominativa dei contribuenti da sottoporre a verifica o controllo è un atto prodromico all'esercizio delle attività istruttorie di particolare rilevanza. E poiché rappresenta esercizio di funzione discrezionale (di tipica discrezionalità amministrativa). tale provvedimento di individuazione nominativa deve essere motivato (ex art. 3 L. 241/1990).
Ne consegue che l'assenza del menzionato provvedimento, lungi dal rappresentare una mera carenza formale, determina una grave lesione del diritto alla inviolabilità del domicilio del contribuente nonchè del principio di legalità e di trasparenza che regola l'attività di avvio e selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo. Egualmente, la carenza di motivazione della individuazione nominativa vizia il detto provvedimento per eccesso di potere, ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990, nella figura sintomatica della carenza di istruttoria e dello sviamento di potere, in quanto non è analizzata la sussistenza delle gravi ragioni e la fondatezza delle stesse (quantomeno nel fumus) per inserire il contribuente nel piano dei controllo nonché (con risvolti gravissimi nella lesione del diritto di difesa) nelle ragioni che hanno indotto ad escludere l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale (ragioni, peraltro, di fatto non sussistenti in quanto l'annualità non risultava in scadenza né si manifestavano ragioni di urgenza).
La menzionata carenza viola, insanabilmente, l'avvio del procedimento istruttorio. La richiamata violazione di legge (art 3 l 241/90) e dei diritti costituzionalmente tutelati del contribuente determina una caducazione dell'atto amministrativo conclusivo, fondato su atti istruttori viziati (da violazione di legge ed eccesso di potere, tipici del procedimento amministrativo ed afferenti la annullabilità del provvedimento conclusivo;
a tal riguardo, si ritengono inconferenti i richiami della resistente alla diversa categoria della nullità, alla tassatività delle sue ipotesi, nonché alla assenza di una specifica norma tributaria che imponga l'attività prodromica pretermessa, connessa infatti alla garanzie generali e tipiche di qualsiasi procedimento amministrativo a cui l'AF, come tutta la PA, è sottoposta e non può sottrarsi).
Al riguardo, poi, appare pacifico ed incontrovertibile che l'accertamento incidentale dell'inesistenza e/o dell'illegittimità del menzionato provvedimento sia attribuito a questa Corte di Giustizia dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 546/1992.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato annullato, restando assorbita ogni altra questione giuridica prospettata. Le spese del grado possono essere compensate tra le parti atteso il motivo puramente formale che ha portato all'accoglimento del ricorso, omettendo l'esame puntuale delle irregolarità contabili che pur appaiono emergere prima facie dalla documentazione in atti ovvero, ancora, in ragione del recente orientamento formatosi nell'ambito della giurisprudenza comunitaria (versata agli atti del contribuente).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.