Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2005, n. 1077
CASS
Sentenza 22 novembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., dichiarata con la sentenza n. 408 del 24 ottobre 2005, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi, non connessi, quando gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente misura, comporta che, nel caso di assenza di connessione qualificata, spetta al giudice valutare se la contestazione frazionata dei singoli reati sia frutto di una scelta strategica del pubblico ministero ovvero sia effettivamente imposta dalla non desumibilità dagli atti degli elementi per emettere la seconda ordinanza al momento della emissione della prima.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2005, n. 1077
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1077
    Data del deposito : 22 novembre 2005

    Testo completo