Sentenza 22 novembre 2005
Massime • 1
L'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., dichiarata con la sentenza n. 408 del 24 ottobre 2005, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi, non connessi, quando gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente misura, comporta che, nel caso di assenza di connessione qualificata, spetta al giudice valutare se la contestazione frazionata dei singoli reati sia frutto di una scelta strategica del pubblico ministero ovvero sia effettivamente imposta dalla non desumibilità dagli atti degli elementi per emettere la seconda ordinanza al momento della emissione della prima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2005, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2005 |
Testo completo
107 7 /06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 22/11/2005
SENTENZA
N.3996/05
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SOSSI MARIO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. MOCALI PIERO
N. 029114/2005 2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO "
3. Dott. PEPINO LIVIO
11 4.Dott. CORRADINI GRAZIA
Lex ART. 23 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 23/05/1980 1) BB LUIGI
avverso ORDINANZA del 18/05/2005
di CATANIA TRIB. LIBERTA'
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.уголи се но Mauro be corrello sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORRADINI GRAZIA
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
LE
Con ordinanza in data 18.5.2005 il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 310 C.P.P., ha rigettato l'appello proposto da AS LU contro il provvedimento 6.8.2004 del GIP del Tribunale di Catania che aveva respinto la istanza di scarcerazione del suddetto imputato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, relativi alla fase delle indagini preliminari, ritenendo la inapplicabilità nella specie della disciplina di cui all'art. 297, comma 3, C.P.P.
Nei confronti dell'AS erano state emesse dal GIP del Tribunale di
Catania due ordinanze di custodia cautelare rispettivamente in data
21.7.2003 e in data 24.6.2004, la prima per il delitto di cui all'art. 628 C.P.
emessa in sede di convalida del fermo dell'AS e la seconda per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e per i singoli reati fine, nonché per il delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990. In relazione al primo procedimento era stato richiesto il 27.6.2004 il rinvio a giudizio dell'imputato, mentre il secondo era ancora in fase di indagini.
Nell'impugnare l'ordinanza del GIP la difesa dell'AS aveva dedotto che il limite temporale cui fare riferimento, nel caso in esame, con riguardo alla conoscibilità da parte del Pubblico Ministero dei fatti oggetto del secondo procedimento, doveva identificarsi non già nella prima ordinanza custodiale bensì nel primo provvedimento di rinvio a giudizio.
Il Tribunale del riesame ha condiviso tale impostazione ma soltanto con riguardo ai reati compresi nella seconda ordinanza custodiale per cui sussisteva una connessione qualificata rispetto a quello oggetto della prima ie ordinanza ( e cioè la associazione per delinquere e le rapine) e non anche per il delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti che era stato accertato all'esito di articolate indagini consistite prevalentemente in attività
captative di comunicazioni e che appariva ontologicamente diverso e distante dalle spinte criminogene afferenti all'esecuzione di rapine ed alla costituzione all'uopo del sodalizio criminale, così da fare escludere la connessione qualificata rispetto al fatto reato oggetto della prima ordinanza custodiale. Escluso altresì che alla data della emissione della prima ordinanza custodiale il P.M. avesse a disposizione gli elementi che avrebbero consentito la emissione della ordinanza custodiale per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, il Tribunale del riesame ha quindi ritenuto che la seconda ordinanza custodiale dovesse conservare efficacia limitatamente al delitto di traffico di sostanze stupefacenti, il che impediva la scarcerazione dell'AS per scadenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase delle indagini.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'AS per violazione dell'art. 297, comma 3.C.P.P., rilevando che non era consentito dilatare i termini di custodia cautelare attraverso contestazioni a catena una volta che tutti gli elementi accusatori erano a conoscenza del P.M. prima della richiesta del rinvio a giudizio in relazione ai fatti oggetto della prima ordinanza di custodia cautelare, cosicché il GIP avrebbe potuto disporre contestualmente il rinvio a giudizio per tutti reati in modo che il processo risultasse unico anche nelle fasi successive.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorso è in effetti infondato.
Il caso in esame riguarda la possibilità di retrodatazione, a norma dell'art. 297, comma 3, C.P.P., ai fini della decorrenza degli effetti della custodia cautelare, nella ipotesi di più ordinanze applicative di misure cautelari per fatti diversi non in connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1,
lettere b ) e c ) del C.P.P., limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri
-qualora risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza non erano desumibili dagli atti al momento della emissione della prima ordinanza mentre invece lo erano prima del primo provvedimento di rinvio a giudizio.
Sotto tale profilo il provvedimento impugnato ha ricostruito correttamente la fattispecie indicando i motivi per cui ha ritenuto che al momento in cui è
stata emessa la prima ordinanza di custodia cautelare in sede di convalida del fermo per il delitto di rapina ( 21 luglio 2003 ) non erano desumibili dagli atti gli elementi che avevano legittimato la emissione della seconda ordinanza custodiale con riguardo al delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché in base a quali elementi ha altresì ritenuto di escludere che esistesse una connessione qualificata fra il reato di rapina oggetto della prima ordinanza e quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti oggetto della seconda ordinanza emessa in data 24.6.2004.
In particolare il Tribunale di Catania ha rilevato, con argomentazione logica ineccepibile e conforme ai parametri normativi, del tutto condivisibile, che,
al momento della emissione della prima ordinanza custodiale, il Pubblico
Ministero non solo non aveva la disponibilità delle intercettazioni telefoniche e della relativa informativa di polizia giudiziaria sulla cui base era stata emessa la seconda ordinanza, ma non aveva neppure alcuna notizia dell'AS che era stato menzionato per la prima volta dalla polizia giudiziaria nella nota del 18 luglio 2003, con cui era stata richiesta la autorizzazione della proroga delle intercettazioni disposte in relazioni ad altri soggetti, e che nel contempo non poteva configurarsi una connessione qualificata fra la rapina per cui era stata emessa la prima misura cautelare ed il delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti, essendo diverse le finalità dei due reati ed anche le fonti di prova, dovendosi in particolare escludere che la rapina fosse diretta al reperimento di fondi da investire nel traffico di stupefacenti e che sussistesse identità di previsione e / o di disegno criminoso fra i due reati.
Tale ricostruzione non è contestata neppure dal ricorrente il quale si limita a sostenere che il P.M., prima del primo rinvio a giudizio per cui era stata tenuta la udienza preliminare in data 16.7.2004, aveva a disposizione gli elementi sulla cui base era stata emessa la seconda ordinanza custodiale del
24.6.2004 e che avrebbero consentito di chiedere un unitario rinvio a giudizio. Il ricorrente prospetta quindi la tesi per cui la retrodatazione opererebbe in ogni caso, qualora prima del primo rinvio a giudizio sia possibile desumere dagli atti gli elementi giustificativi delle successive ordinanze, indipendentemente dal fatto che si tratti di misure cautelari disposte in diversi procedimenti e dalla sussistenza o meno di connessione qualificata fra i diversi procedimenti.
In proposito è intervenuta di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
con la sentenza n. 21957 del 22.3.2005, con cui ha risolto un precedente contrasto giurisprudenziale, fissando alcuni punti fermi per la soluzione della controversa questione riguardante più aspetti del problema della retrodatazione della decorrenza del termine massimo di custodia cautelare,
relativamente al periodo delle indagini, qualora nei confronti di un imputato siano emesse una pluralità di ordinanze di custodia cautelare.
L'art. 297, comma 3, C.P.P. - che disciplina il cd. divieto di contestazioni a catena stabilisce che "Se nei confronti di un imputato sono emesse più
-
ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché
diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b ) e c ),
limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dalla data in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave“. La stessa norma poi aggiunge che "La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma“.
Con tale disposizione, modificata con la riforma di cui all'art. 12 della legge
8 agosto 1995 n. 332, il legislatore, integrando la pregressa disciplina che prevedeva la retrodatazione automatica del dies a quo dei termini di custodia cautelare al momento di adozione della prima misura nel caso di contestazioni successive relative al medesimo fatto ovvero a fatti integranti una ipotesi di concorso formale, ivi comprese le ipotesi di aberratio ictus o delicti, nell'ambito di una regolamentazione più garantista della materia ha aggiunto il divieto di contestazione a catena anche per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai
52 quali sussiste connessione qualificata, al fine di evitare un illegittimo prolungamento dei termini di custodia cautelare in conseguenza del comportamento del Pubblico Ministero che diluisca nel tempo le contestazioni per reati connessi allorché risulti che gli elementi per emettere la nuova misura erano già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo reato.
La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 21957 / 2005,
ritenendo che il novellato comma 3 dell'art. 297 C.P.P., come sostituito dall'art. 12 della legge n. 332 del 1995, avesse voluto introdurre un aumento dei casi di retrodatazione automatica, ha ora operato una ulteriore interpretazione adeguatrice della disposizione, in senso sempre più
garantista, in particolare affermando che, nel caso di reati diversi legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi ovviamente in momento anteriore alla prima ordinanza, la retrodatazione delle misure disposte con le ordinanze successive opera indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti la esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure e che opera pure nei casi in cui non sussista la connessione prevista dall'art. 297,
comma 3, C.P.P. se al momento della emissione della prima ordinanza erano desumibili dagli atti gli elementi che avevano giustificato le ordinanze successive (con la precisazione che il suddetto principio non si applica con riferimento a misure cautelari disposte in procedimenti diversi ). Non solo,
ma ha ritenuto la operatività della retrodatazione pure rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, in relazione ai quali esista peraltro una connessione qualificata, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o per i fatti oggetto della prima ordinanza
(nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che quello previsto dall'art. 297, comma 3, è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi).
Successivamente alla suddetta sentenza è intervenuta sul punto anche la
Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 408 del 24 ottobre 2005,
pur dando atto della interpretazione adeguatrice della Corte di legittimità, ha escluso che l'orientamento espresso da ultimo dalla sezioni unite costituisse diritto vivente ed ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, C.P.P. nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza (pur dando atto della peculiarità della fattispecie sottoposta al suo esame per cui, trattandosi di un giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, i giudici remittenti erano vincolati al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, nel caso specifico
OR opposto a quello seguito dalle sezioni unite con la sentenza n. 21957 del
2005 ).
Anche la Corte Costituzionale ha quindi ritenuto che, in ipotesi di connessione non qualificata, l'esclusione della retrodatazione risulti ingiustificata soltanto nel caso in cui, al momento della emissione della prima ordinanza, erano già desumibili dagli atti gli elementi che avevano legittimato l'emissione delle ordinanze successive. Ed ha all'uopo rilevato che in una cornice normativa attenta a calibrare l'intera disciplina dei termini di durata delle misure limitative della libertà personale e di quelle custodiali in particolare, sulla falsariga dei valori della adeguatezza e della proporzionalità, nessuno spazio poteva residuare in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale potevano essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui essi si riferivano. Se dunque il legislatore ha ritenuto di dovere stabilire meccanismi legali di retrodatazione automatica nel caso in cui sussista il nesso di connessione qualificata, a maggior ragione l'identico regime di garanzia dovrà operare - sempre secondo la Corte costituzionale in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti custodiali essere adottati in un unico contesto temporale, la autorità giudiziaria, per qualsiasi causa, abbia invece prescelto momenti diversi per la adozione delle singole ordinanze, facendo così dipendere la durata della custodia cautelare non da un dato obiettivo, quale quello della acquisizione degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari, bensì da una for imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del potere cautelari.
Resta in tal modo confermato che, nel caso di assenza di connessione qualificata ( come quello in esame ), la mancanza di desumibilità degli elementi per emettere la seconda ordinanza al momento della emissione della prima, esclude la possibilità di operare la retrodatazione, sulla base di elementi oggettivi, non rimessi all'arbitrio del Pubblico Ministero e che invece spetta al giudice valutare al fine di stabilire se la contestazione frazionata dei singoli reati sia frutto di una scelta strategica del Pubblico Ministero ovvero sia effettivamente imposta dalla non desumibilità dagli atti degli elementi per emettere la seconda ordinanza al momento della emissione della prima. La presenza o meno di connessione qualificata integra infatti un elemento specializzante della fattispecie, che costituisce la ratio della diversità di disciplina poiché, in caso di connessione qualificata, è
possibile un rinvio a giudizio unitario nello stesso procedimento, il che giustifica che si dia rilievo alla conoscibilità dagli atti degli elementi giustificativi delle ulteriori ordinanze al momento del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza, mentre invece al di fuori di tale connessione i procedimenti devono restare separati, se non è stato possibile emettere una unica ordinanza in un unitario contesto temporale (artt. 15 e 17
C.P.P.). Con la ulteriore conseguenza che resta irrilevante, in tale secondo caso, la desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi delle ordinanze successive al momento della emissione del primo rinvio a giudizio, poiché,
in assenza di connessione qualificata, non sarebbe stato comunque giustificato un unitario rinvio a giudizio, non attuabile nel caso di procedimenti diversi, per reati non connessi e per cui gli elementi giustificativi delle successive misure siano emersi in tempi diversi e successivi rispetto al momento di emissione della prima misura.
Orbene il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione della interpretazione giurisprudenziale più garantista ed è del tutto in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 408 / 2005, mentre la diversa tesi,
sostenuta dal ricorrente, per cui la esistenza o meno di connessione qualificata sarebbe priva di rilievo anche nel caso di procedimenti diversi ed anche qualora gli elementi per emettere la nuova misura non fossero
я ш desumibili dagli atti prima della emissione della prima misura, è invece inaccoglibile poiché tenta di dilatare l'istituto della retrodatazione oltre ogni logica. A tale stregua mancano di pregio le doglianze espresse dal ricorrente, dovendosi riconoscere che nel caso in esame è stata correttamente esclusa la retrodatazione della seconda ordinanza cautelare.
Il ricorso deve essere in conseguenza rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94, comma 1
ter, disp. Att. C.P.P.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94,
comma 1 ter, disp. att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Grazia Corradini Dott. Mario Sossi.
Sam flousdui DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
12 GEN 2006
CANCELLIERE Retro Meo
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