Sentenza 14 ottobre 2004
Massime • 1
L'art. 441 bis cod. proc. pen., nel prevedere che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma primo, cod. proc. pen., possa chiedere che il processo prosegua con rito ordinario, esclude che la modifica dell'imputazione possa essere comunicata al difensore, quale rappresentante dell'imputato assente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2004, n. 44319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44319 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/10/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1495
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 008747/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET AN AR N. IL 09/02/1953;
avverso SENTENZA del 02/07/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
udito il P.G., in persona del Dr. A. GIALANELLA, che ha concluso per annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. UBERTIN, in sostituzione di Avv. LUCHINI. RITENUTO
1 - La Corte di Roma ha confermato la condanna con generiche e diminuente per il rito abbreviato ad a. 1, m. 4 rec., inflitta dal GUP il 18.5.01 a ET ES M., perché, quale rappresentante di fatto della Eti Elettrotecnoimpianti srl, dichiarata fallita in Roma il 22.2.96, rinviato a giudizio in concorso con AN EN M. e ET RE, rappresentante legale, per omessa redazione e deposito della situazione contabile patrimoniale alla data del fallimento, unitamente ai libri sociali ed alle scritture contabili e per distrazione dei beni per un valore di L. 3.923.454.969, così come accertato dai passivi e dall'assenza di attivo, imputazioni alle quali il P.M. apportava le modifiche di cui appresso si dice, in sua assenza nel corso dello stesso giudizio, senza che fosse notificato il verbale.
Con il ricorso si denuncia: 1^ - violazione art. 441 bis - 520 CPP - nullità della sentenza di 1^ grado per omessa notifica all'imputato assente del verbale contenente le modifiche dell'imputazione, l'imputazione di bancarotta documentale è stata modificata dal P.M. in udienza, in tenuta dei libri sociali e scritture contabili in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, l'imputazione di bancarotta patrimoniale è stata rettificata circa il valore delle attività distratte e l'introduzione di un valore minimo della distrazione (L. 53 milioni circa). Tali modifiche, operate dal P.M., costituiscono fatti diversi, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, perché (giusta Cass. Sez. 3^ 3253/96) è fatto diverso anche quello che abbia "connotati materiali difformi" e perché si riconduce alla nozione di fatto diverso "ogni arricchimento, puntualizzazione, specificazione della ricostruzione materiale del fatto descritto nell'originaria imputazione" (Cass., Sez. 1^, n. 9958/97). E in sede di giudizio abbreviato, modificata l'imputazione, è erroneo rifarsi al richiamo dell'art. 441 bis all'art. 423/1, per ritenere sufficiente la comunicazione al difensore, che rappresenta l'imputato assente, perché solo l'imputato può, a fronte della modifica richiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie;
2^ - violazione artt. 216 - 219 LF - vizio di motivazione perché, come sostenuto dal CTU, non si può far coincidere la distrazione con la differenza tra attivo e passivo, vieppiù che la gran parte del debito era verso l'INPS e che dal bilancio '92 risultavano debiti verso i soci per L. 102.000.000, e dunque essi, lungi dal sottrarre avevano finanziato la societa'; inoltre la somma di L. 53 milioni e rotti indicata dal P.M. quale ammontare minimo, nella modifica dell'imputazione, è esattamente quella dei crediti ammessi al passivo diversi da quelli dell'INPS e dell'erario, per cui il ragionamento svolto in sentenza è palesemente erroneo, posto che nessuna distrazione è dimostrata;
3^ - idem, per la mancata derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice.
2 - Il 1^ motivo di ricorso è infondato.
È vero che l'art. 441 bis CPP, introdotto con D.L. 82/00 convertito in L. 144/00, proprio in quanto prevede che, in sede di giudizio abbreviato, l'imputato a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423/1 CPP, può chiedere che il processo prosegua con rito ordinario, esclude che la modifica dell'imputazione possa essere comunicata al difensore, quale rappresentante dell'imputato assente. A ritenere il contrario l'imputato sarebbe gratuitamente privato di una facoltà connessa all'esercizio del diritto di difesa. Ma, ai fini della corrispondenza tra accusa e sentenza, sussiste la diversità che rende necessaria la modifica dell'imputazione (art. 516 CPP), e in sua mancanza la trasmissione degli atti al P.M. (art. 521/2), quando il fatto non può ritenersi già compreso in quello descritto nel decreto che dispone il giudizio. In questo senso indirizza la costante giurisprudenza circa la nozione di fatto diverso (cfr. oltre alle sentenze indicate dal ricorso, TE e LI ed a., già Cass. 14.3.94, Mangiapia e 9.10.97, Schonauer). Ne segue che quando il P.M. specifica formalmente l'imputazione, ma il fatto costituisce un quid minoris, non pluris, di quello descritto nel decreto, l'imputato è già stato posto in condizione di difendersi dall'accusa. E non è conseguentemente necessario che, in sua assenza, si proceda a nuova contestazione, con le modalità dell'art. 520 CPP. Orbene nella specie, come osserva decisivamente la sentenza, la modifica non significava diversità del fatto storico per ciascuna delle imputazioni e dunque non implicava men che la notifica del verbale, la stessa modifica ai sensi dell'art. 516 CPP. Difatti non ha tale valenza l'introduzione in materia di bancarotta di un limite minimo dell'ammontare dei valori distratti. E non l'ha neanche la specificazione, peraltro ripetitiva della lettera della norma incriminatrice, che l'assenza di scritture ha impedito la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti, posto che l'ipotesi contestata con il decreto di citazione era esattamente quella di bancarotta fraudolenta documentale per la mancata tenuta (prima che mancato deposito) di qualsiasi scrittura.
Il 2^ ed il 3^ motivo sono inammissibili.
Entrambi richiedono una rivalutazione di fatto inibita in questa sede e risultano anche manifestamente infondati. In particolare, il 2^ mira a superare il ragionamento svolto in sentenza su scorta peritale (pg. 9 s.), con una ricostruzione alternativa ipotetica delle vicende patrimoniali. L'ultimo trascura che la motivazione spiega proprio le ragioni fraudolente della condotta di bancarotta documentale (pg. 8).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2004