Art. 10. (Fondo di previdenza per gli addetti ai servizi di trasporto - Modalita' di adeguamento della aliquota contributiva)
Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 , e' sostituito dal seguente:
"La misura dell'aliquota contributiva e' modificata annualmente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo".
Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 , e' sostituito dal seguente:
"La misura dell'aliquota contributiva e' modificata annualmente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo".