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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/02/2025 , ha pronunciato, ex art.127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2930 /2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MICALI FRANCESCO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. FAZIO MARCO;
- resistente -
OGGETTO: ANF per soggetto inabile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/09/2023 , conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l' e, premesso di essere già titolare di pensione, cat. SO, da novembre 2011 e che l' aveva CP_1 rigettato la sua domanda di ricostituzione dell'8.9.22 finalizzata al riconoscimento del trattamento di famiglia con riguardo alla predetta pensione, chiedeva che il Tribunale, previa eventuale CTU, accertasse il proprio diritto a ricevere il trattamento in questione, con condanna dell'Ente a liquidare ed erogare la prestazione con vittoria di spese e compensi.
L' , costituitosi in giudizio, eccepiva decadenza e concludeva per il rigetto della CP_1
domanda, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo CTU medica quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter, veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di decadenza, essendo il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio presentato entro il termine di un anno e 300 giorni dall'inoltro della domanda amministrativa.
Nel merito la domanda appare fondata. L'assegno per il nucleo, disciplinato dall'art.2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n.153, è finalizzato ad assicurare una particolare tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Gli ANF spettano, inoltre, ai sensi del comma ottavo dello stesso art.2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Venendo al caso di specie, le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio provano la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione del beneficio invocato dalla data richiesta con la domanda amministrativa, vale a dire dall'8.9.2022 (cfr. conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. , in atti). Persona_1
Le conclusioni del c.t.u., rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, sorretto da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. sono condivisibili anche in ordine alla data di decorrenza dell'accertato stato di inabilità, avendo l'esperto ben motivato sulla base della documentazione sanitaria in atti e all'andamento evolutivo delle patologie riscontrate.
Pertanto, risulta provato il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare a decorrere dall'8.9.2022, data della domanda amministrativa, conseguentemente l' va CP_1
condannato ad erogare la prestazione richiesta con la superiore decorrenza, nella misura di legge in base all'entità dei redditi percepiti dalla ricorrente e salvo che nulla spetti in caso di superamento delle soglie massime, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, parametri minimi, in considerazione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u., liquidate in separato provvedimento restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il 19/09/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che ha diritto ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare Parte_1
a decorrere dall'8.9.2022, data della domanda amministrativa;
- Condanna l' ad erogare la prestazione richiesta con la superiore decorrenza, nella misura CP_1 di legge in base all'entità dei redditi percepiti dalla ricorrente e salvo che nulla spetti in caso di superamento delle soglie massime, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida CP_1
in euro 1.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone le spese di CTU, liquidate separatamente, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Patti, 11/02/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena