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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 947/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ER NC, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2042/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso dp.viterbo@pce.agenziaentrate.it
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 360/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT n. 0000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
- SILENZIO RIFIUT n. 0000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato il silenzio dell'Amministrazione Finanziaria in ordine all'istanza con la quale la ricorrente, ex dipendente dell'Amministrazione, richiedeva la liquidazione dell'indennità di fine rapporto con la tassazione separata e non, come invece avvenuto, con la tassazione ordinaria.
Si è costituito in primo grado l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato eccependo la tardività della domanda in quanto formulata oltre il termine previsto di 4 anni atteso che l'ultima rata dell'indennità era stata corrisposta il 6/5/2019 mentre la domanda di rimborso è stata formulata il 8/7/2023).
Con sentenza n. 360/2024 la CGT di primo grado di Viterbo, ha accolto il ricorso compensando le spese.
L'Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con condanna dell'appellata alle spese. Si è costituita in secondo grado l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
All'udienza del 27/1/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio appellante con unico motivo lamenta che la Corte di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di rimborso non tenendo conto che il pagamento dell'indennità di fine rapporto è avvenuta in due tranches la prima pagata il 1/10/2018 mentre la seconda il 6/5/2019 per cui
, anche a voler considerare la proroga dei termini di cui all'art. 103 c.1 del DL n.18/2020, il termine di 4 anni per richiedere il rimborso di cui all'art. 38 DPR n. 602/1973 sarebbe, in ogni caso, decorso con riferimento al pagamento effettuato il 1/10/2018.
Il motivo è infondato. Il regime di tassazione separata dell'indennità di fine rapporto è legislativamente previsto ed è calcolato dal datore di lavoro pubblico con riferimento al momento della cessazione del rapporto di lavoro, momento nel quale nasce l'obbligazione alla corresponsione da parte del datore di lavoro relativamente all'intero importo del trattamento. Conseguentemente ai fini della tassazione è del tutto ininfluente la corresponsione dell'importo in più rate atteso che l'indennità non sconta la tassazione con riferimento all'anno fiscale nel quale viene pagata, ma quella legislativamente prevista al momento della cessazione del rapporto.
Da ciò discende che la rateizzazione del pagamento non può incidere sul termine di richiesta di rimborso IRPEF laddove l'indennità di fine rapporto sia stata erroneamente assoggettata a tassazione ordinaria, atteso che l'estinzione dell'obbligazione del pagamento dell'indennità avviene solo con il pagamento dell'ultima rata e, quindi, il diritto al rimborso IRPEF nasce al momento in cui è stato percepito l'intero trattamento dall'ex dipendente, importo sul quale dovrà quindi essere calcolato il rimborso richiesto.
Non può essere quindi accolta la tesi del frazionamento sostenuta dall'Ufficio , in quanto il pagamento rateale non fa sorgere due obbligazioni distinte ma costituisce una mera modalità di estinzione di un'unica obbligazione ragion per cui, questa Corte condivide la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto che il termine per la richiesta di rimborso decorresse dalla data di pagamento del saldo dichiarando tempestiva la richiesta effettuata nel termine di cui all'art. 38 del DPR n. 602/73.
Conclusivamente l'appello dell'Ufficio deve essere respinto in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata.
In considerazione della particolarità della questione e del fatto che l'appellata si è costituita in proprio ritiene la Corte di compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, respinge l'appello dell'ufficio. spese compensate.
Roma 27/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Franco Lunerti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ER NC, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2042/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso dp.viterbo@pce.agenziaentrate.it
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 360/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT n. 0000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
- SILENZIO RIFIUT n. 0000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato il silenzio dell'Amministrazione Finanziaria in ordine all'istanza con la quale la ricorrente, ex dipendente dell'Amministrazione, richiedeva la liquidazione dell'indennità di fine rapporto con la tassazione separata e non, come invece avvenuto, con la tassazione ordinaria.
Si è costituito in primo grado l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato eccependo la tardività della domanda in quanto formulata oltre il termine previsto di 4 anni atteso che l'ultima rata dell'indennità era stata corrisposta il 6/5/2019 mentre la domanda di rimborso è stata formulata il 8/7/2023).
Con sentenza n. 360/2024 la CGT di primo grado di Viterbo, ha accolto il ricorso compensando le spese.
L'Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con condanna dell'appellata alle spese. Si è costituita in secondo grado l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
All'udienza del 27/1/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio appellante con unico motivo lamenta che la Corte di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di rimborso non tenendo conto che il pagamento dell'indennità di fine rapporto è avvenuta in due tranches la prima pagata il 1/10/2018 mentre la seconda il 6/5/2019 per cui
, anche a voler considerare la proroga dei termini di cui all'art. 103 c.1 del DL n.18/2020, il termine di 4 anni per richiedere il rimborso di cui all'art. 38 DPR n. 602/1973 sarebbe, in ogni caso, decorso con riferimento al pagamento effettuato il 1/10/2018.
Il motivo è infondato. Il regime di tassazione separata dell'indennità di fine rapporto è legislativamente previsto ed è calcolato dal datore di lavoro pubblico con riferimento al momento della cessazione del rapporto di lavoro, momento nel quale nasce l'obbligazione alla corresponsione da parte del datore di lavoro relativamente all'intero importo del trattamento. Conseguentemente ai fini della tassazione è del tutto ininfluente la corresponsione dell'importo in più rate atteso che l'indennità non sconta la tassazione con riferimento all'anno fiscale nel quale viene pagata, ma quella legislativamente prevista al momento della cessazione del rapporto.
Da ciò discende che la rateizzazione del pagamento non può incidere sul termine di richiesta di rimborso IRPEF laddove l'indennità di fine rapporto sia stata erroneamente assoggettata a tassazione ordinaria, atteso che l'estinzione dell'obbligazione del pagamento dell'indennità avviene solo con il pagamento dell'ultima rata e, quindi, il diritto al rimborso IRPEF nasce al momento in cui è stato percepito l'intero trattamento dall'ex dipendente, importo sul quale dovrà quindi essere calcolato il rimborso richiesto.
Non può essere quindi accolta la tesi del frazionamento sostenuta dall'Ufficio , in quanto il pagamento rateale non fa sorgere due obbligazioni distinte ma costituisce una mera modalità di estinzione di un'unica obbligazione ragion per cui, questa Corte condivide la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto che il termine per la richiesta di rimborso decorresse dalla data di pagamento del saldo dichiarando tempestiva la richiesta effettuata nel termine di cui all'art. 38 del DPR n. 602/73.
Conclusivamente l'appello dell'Ufficio deve essere respinto in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata.
In considerazione della particolarità della questione e del fatto che l'appellata si è costituita in proprio ritiene la Corte di compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, respinge l'appello dell'ufficio. spese compensate.
Roma 27/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Franco Lunerti