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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/09/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Maliqaj Florida e Merci Claudia presso il cui studio ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. AMADEI DAVIDE, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 7 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe ricorrente ha proposto domanda di separazione personale dal resistente, formulando ulteriori domande per l'affidamento ed il mantenimento della prole minore.
Si costituiva ritualmente il resistente in data 21.07.2025 aderendo alle conclusioni della ricorrente.
Le parti hanno quindi depositato note di trattazione scritta congiunte contenenti le seguenti conclusioni conformi in ordine alle condizioni di separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione di eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
3) Disporsi che le figlie minori e vengano affidate Per_1 Persona_2
in via condivisa ad entrambi i genitori, con abitazione e collocazione prevalente presso la madre sig.ra , nell'abitazione coniugale sita in San Parte_1
Pietro in Cariano (VR), Villaggio Stella, n. 8.
4) Assegnarsi la casa coniugale sita in San Pietro in Cariano (VR), Villaggio
Stella, n. 8, con tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra che Parte_1
continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie.
pagina 2 di 7 5) Disporsi che il sig. abbia il diritto/dovere di tenere Controparte_1
con sé le figlie minori almeno un pomeriggio alla settimana, da concordarsi tra i coniugi secondo la programmazione dei turni mensili della madre, dall'orario di fine scuola fino alle ore 20.30 quando le riaccompagnerà a casa della madre ed il sabato e/o la domenica, senza pernottamento, durante il turno di lavoro della madre fino a quando la stessa prenderà le bambine da casa del padre.
Ulteriori o diversi periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie nonché dei turni di lavoro della madre.
6) Disporsi che il padre accompagni le minori a scuola e alle attività estive quando la madre svolge il turno di lavoro, in particolare alla mattina.
7) Disporsi che il padre avrà la facoltà di tenere con sé le figlie per metà dei giorni in occasione delle vacanze di Pasqua e Natale alternando in modo che chi dei due genitori abbia trascorso con le figlie il Natale trascorrerà l'ultimo giorno dell'anno e viceversa. Il padre, inoltre, avrà la facoltà di tenere con sé
le figlie per un periodo di vacanza della durata di giorni 15 anche se non consecutivi durante il periodo estivo nei mesi di luglio o agosto, da comunicarsi sempre con congruo anticipo entro il mese di maggio dello stesso anno.
8) Disporsi che i genitori, purché in accordo tra loro, potranno derogare parzialmente a tali accordi tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti e delle abitudini e/o bisogni delle figlie minori. Ogni genitore avrà altresì sempre il diritto di contattare telefonicamente le minori in ogni momento quando queste risultino collocate presso l'altro genitore.
pagina 3 di 7 9) Disporsi che ciascun genitore comunichi all'altro dove sono le minori nel tempo in cui sono allo stesso affidate e con chi trascorrono il tempo e permettere i contatti telefonici fra le minori e l'altro genitore.
10) Dichiararsi il sig. tenuto a corrispondere a favore Controparte_1
della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, Parte_1
a far data dalla domanda, la somma di € 760,00 mensili, pari ad € 380,00
mensili per ciascuna figlia minore, ovvero in quella misura che sarà ritenuta di giustizia, da versarsi a mezzo bonifico bancario continuativo entro il giorno 10
di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT Famiglie.
11) Disporsi che l'assegno unico relativo alle minori venga assegnato per la totalità alla sig.ra e le detrazioni fiscali siano al 50% tra i Parte_1
coniugi.
12) Disporsi che le spese straordinarie per le figlie vengano suddivise tra i genitori nella misura del 50% cadauno, con applicazione del vigente Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona, siglato in data 03/12/2018 e successive integrazioni e/o modifiche, secondo le seguenti ripartizioni:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e pagina 4 di 7 fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti pubblici;
libri di testo,
eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio,
differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività
sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
Darsi atto che nell'ambito delle spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due genitori che ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività esprima in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa, il silenzio sarà
pagina 5 di 7 inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa dovrà, comunque, essere ripartita tra entrambi i genitori al 50%. Il rimborso della spesa straordinaria dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di presentazione delle pezze giustificative.
13) Disporsi che l'autovettura Renault Clio, targata EG064VH, venga assegnata ed utilizzata dalla sig.ra , già in uso alla stessa per Parte_1
le esigenze familiari.
14) Il Sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale Controparte_1
entro la data del 01.12.2025 ed a comunicare alla Sig.ra Parte_1
l'indirizzo della nuova residenza abitativa dello stesso.
15) Le Parti si impegnano a pagare mensilmente la rata del mutuo ipotecario n. 00000000000001445717 cointestato ed acceso sulla casa famigliare di cui sono comproprietari al 50% secondo le obbligazioni contrattuali assunte,
concordando tra gli stessi la ripartizione della corresponsione della rata mensile.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va pagina 6 di 7 dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile, al passaggio in giudicato della stessa, del
Comune di Negrar,( Atto n.19, Parte I, anno 2009)
3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 11/09/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Maliqaj Florida e Merci Claudia presso il cui studio ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. AMADEI DAVIDE, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 7 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe ricorrente ha proposto domanda di separazione personale dal resistente, formulando ulteriori domande per l'affidamento ed il mantenimento della prole minore.
Si costituiva ritualmente il resistente in data 21.07.2025 aderendo alle conclusioni della ricorrente.
Le parti hanno quindi depositato note di trattazione scritta congiunte contenenti le seguenti conclusioni conformi in ordine alle condizioni di separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione di eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
3) Disporsi che le figlie minori e vengano affidate Per_1 Persona_2
in via condivisa ad entrambi i genitori, con abitazione e collocazione prevalente presso la madre sig.ra , nell'abitazione coniugale sita in San Parte_1
Pietro in Cariano (VR), Villaggio Stella, n. 8.
4) Assegnarsi la casa coniugale sita in San Pietro in Cariano (VR), Villaggio
Stella, n. 8, con tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra che Parte_1
continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie.
pagina 2 di 7 5) Disporsi che il sig. abbia il diritto/dovere di tenere Controparte_1
con sé le figlie minori almeno un pomeriggio alla settimana, da concordarsi tra i coniugi secondo la programmazione dei turni mensili della madre, dall'orario di fine scuola fino alle ore 20.30 quando le riaccompagnerà a casa della madre ed il sabato e/o la domenica, senza pernottamento, durante il turno di lavoro della madre fino a quando la stessa prenderà le bambine da casa del padre.
Ulteriori o diversi periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie nonché dei turni di lavoro della madre.
6) Disporsi che il padre accompagni le minori a scuola e alle attività estive quando la madre svolge il turno di lavoro, in particolare alla mattina.
7) Disporsi che il padre avrà la facoltà di tenere con sé le figlie per metà dei giorni in occasione delle vacanze di Pasqua e Natale alternando in modo che chi dei due genitori abbia trascorso con le figlie il Natale trascorrerà l'ultimo giorno dell'anno e viceversa. Il padre, inoltre, avrà la facoltà di tenere con sé
le figlie per un periodo di vacanza della durata di giorni 15 anche se non consecutivi durante il periodo estivo nei mesi di luglio o agosto, da comunicarsi sempre con congruo anticipo entro il mese di maggio dello stesso anno.
8) Disporsi che i genitori, purché in accordo tra loro, potranno derogare parzialmente a tali accordi tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti e delle abitudini e/o bisogni delle figlie minori. Ogni genitore avrà altresì sempre il diritto di contattare telefonicamente le minori in ogni momento quando queste risultino collocate presso l'altro genitore.
pagina 3 di 7 9) Disporsi che ciascun genitore comunichi all'altro dove sono le minori nel tempo in cui sono allo stesso affidate e con chi trascorrono il tempo e permettere i contatti telefonici fra le minori e l'altro genitore.
10) Dichiararsi il sig. tenuto a corrispondere a favore Controparte_1
della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, Parte_1
a far data dalla domanda, la somma di € 760,00 mensili, pari ad € 380,00
mensili per ciascuna figlia minore, ovvero in quella misura che sarà ritenuta di giustizia, da versarsi a mezzo bonifico bancario continuativo entro il giorno 10
di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT Famiglie.
11) Disporsi che l'assegno unico relativo alle minori venga assegnato per la totalità alla sig.ra e le detrazioni fiscali siano al 50% tra i Parte_1
coniugi.
12) Disporsi che le spese straordinarie per le figlie vengano suddivise tra i genitori nella misura del 50% cadauno, con applicazione del vigente Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona, siglato in data 03/12/2018 e successive integrazioni e/o modifiche, secondo le seguenti ripartizioni:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e pagina 4 di 7 fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti pubblici;
libri di testo,
eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio,
differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività
sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
Darsi atto che nell'ambito delle spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due genitori che ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività esprima in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa, il silenzio sarà
pagina 5 di 7 inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa dovrà, comunque, essere ripartita tra entrambi i genitori al 50%. Il rimborso della spesa straordinaria dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di presentazione delle pezze giustificative.
13) Disporsi che l'autovettura Renault Clio, targata EG064VH, venga assegnata ed utilizzata dalla sig.ra , già in uso alla stessa per Parte_1
le esigenze familiari.
14) Il Sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale Controparte_1
entro la data del 01.12.2025 ed a comunicare alla Sig.ra Parte_1
l'indirizzo della nuova residenza abitativa dello stesso.
15) Le Parti si impegnano a pagare mensilmente la rata del mutuo ipotecario n. 00000000000001445717 cointestato ed acceso sulla casa famigliare di cui sono comproprietari al 50% secondo le obbligazioni contrattuali assunte,
concordando tra gli stessi la ripartizione della corresponsione della rata mensile.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va pagina 6 di 7 dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile, al passaggio in giudicato della stessa, del
Comune di Negrar,( Atto n.19, Parte I, anno 2009)
3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 11/09/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
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