Versione
9 agosto 1984
9 agosto 1984
Art. 12.
Sono abrogati l'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, e l'articolo 2, primo comma , della legge 21 marzo 1953, n. 161 , nella parte in cui attribuiscono alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.
Sono abrogati l'articolo 13, penultima parte, e l'articolo 65 del predetto testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e gli articoli 59 e 60 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 .
I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.
Sono abrogati l'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, e l'articolo 2, primo comma , della legge 21 marzo 1953, n. 161 , nella parte in cui attribuiscono alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.
Sono abrogati l'articolo 13, penultima parte, e l'articolo 65 del predetto testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e gli articoli 59 e 60 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 .
I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 17/06/1987, n. 230Provvedimento: N. 230 SENTENZA 5-17 GIUGNO 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Dott. FRANCESCO GRECO - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 14 commi secondo e quarto, 15 commi secondo e terzo della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra e altre …Leggi di più...
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