Art. 12.
Sono abrogati l'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, e l'articolo 2, primo comma , della legge 21 marzo 1953, n. 161 , nella parte in cui attribuiscono alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.
Sono abrogati l'articolo 13, penultima parte, e l'articolo 65 del predetto testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e gli articoli 59 e 60 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 .
I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.
Sono abrogati l'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, e l'articolo 2, primo comma , della legge 21 marzo 1953, n. 161 , nella parte in cui attribuiscono alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.
Sono abrogati l'articolo 13, penultima parte, e l'articolo 65 del predetto testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e gli articoli 59 e 60 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 .
I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.