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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 232/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 286 del 23.10.2023, non notificata;
avente ad oggetto: rapporto a termine, conversione, differenze retributive, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Urbinati ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dagli avv. Davide Grassi ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio in Rimini – appellato trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 10.4.2025, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Luca
Mascini, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva dinanzi al Tribunale di Rimini, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, e premesso di aver formalmente lavorato per la controparte con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale dal
23.10.2019 al 22.1.2020, inquadrato nel livello VI del C.C.N.L. “Metalmeccanici
Artigianato”, con qualifica di operaio e mansioni di manovale-fabbro ferraio, avanzava le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, che il ricorrente ha lavorato, quale operaio specializzato, per la dal Parte_3
04.03.2019, sino al 22.10.2020;
- accertare e dichiarare, altresì, che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto per cui è causa, ha lavorato per la dal lunedì al sabato per Parte_2 non meno di 12 ore al giorno (e comunque a tempo pieno), senza godere di ferie e/o permessi per tutta la durata del rapporto;
- accertare e dichiarare, inoltre, l'errato inquadramento imposto dalla resistente al Sig. per tutta la durata del rapporto di lavoro (ovvero sia il VI Pt_1 livello del C.C.N.L. “Metalmeccanici Artigianato”, anziché, in linea con le mansioni realmente affidate al ricorrente, il più consono e corretto livello II Bis del medesimo C.C.N.L.);
- accertare e dichiarare, pertanto, il mancato pagamento, da parte della resistente ed in favore del ricorrente della giusta retribuzione, come da conteggi agli atti da far parte integrante del presente ricorso;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi evidenziati in premessa, la nullità del contratto a termine e/o l'inefficacia - nullità del termine, in quanto non conforme a norme imperative di legge italiana e/o normativa comunitaria disciplinanti la specifica materia e/o norma contrattuale eventualmente applicabile;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data del 04.03.2019, o quanto meno, dal 23.10.2019 e/o dal 22.01.2020 (naturale scadenza del contratto a termine agli atti) e/o 20.02.2020 (termine ricavabile dall'art. 22, comma I,
D.Lgs. n. 81/2015) e che tale rapporto di lavoro è ancora in essere, con inquadramento del Sig. nel livello II Bis del C.C.N.L. “Metalmeccanici Pt_1
Artigianato”, e, per gli effetti, condannare, la (P. Iva , Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in favore del Sig. della somma lorda di € 56.987,00 (già al netto di tutte le somme Parte_1 medio tempore percepite dal ricorrente), o, quanto meno, della somma lorda di €
2 32.397,63 (come da precisazioni di cui in narrativa), o quella diversa cifra che risulterà provata in corso di causa, previa occorrenda C.T.U. contabile, o di giustizia, a titolo di differenze ed arretrati di retribuzione maturati dal 04.03.2019 al 22.10.2020, il tutto maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate come per legge;
ordinare - condannare, altresì, la in persona del legale Parte_2 rappresentante protempore, a riammettere-reintegrare in servizio la parte ricorrente;
condannare, infine, la in persona del legale rappresentante Parte_2 pro-tempore, a pagare alla parte ricorrente la somma lorda di € 28.122,12 (pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 2.343,51), o quella diversa cifra, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. n. 604 del 1966, che sarà ritenuta equa e/o di giustizia e comunque non inferiore a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, così come disposto dall'art. 28, II comma, D. Lgs. n. 81/2015, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate come per legge”.
La controparte si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e avanzando a propria volta domanda di accertamento della “esatta somma per la quale la Pt_2 risulta invece essere creditrice nei confronti del ricorrente e quindi
[...] pronunciarsi (eventualmente anche in via equitativa) sulla somma che la Pt_2 sarà legittimata a richiedere indietro al ricorrente. Pronunciandosi sul
[...] danno subito dalla e condannando quindi il ricorrente al risarcimento Parte_2 del danno”.
Il Tribunale di Rimini, istruita la causa documentalmente e con assunzione della prova testimoniale, rigettava le contrapposte richieste, fatta salva l'emissione di ordinanza ex art. 423 c.p.c. di condanna della società a pagare la somma lorda di € 3.354,75 a titolo di pagamento della retribuzione relativa ai mesi da marzo ad agosto 2020.
Precisamente, il Giudice, accertato che l'interessato aveva sempre e soltanto lavorato come imbianchino e fabbro, rilevava che “Dalla documentazione bancaria acquisita in atti è emerso infatti che sul c\c n.
[...] intestato a siano state Parte_1 accreditate consistenti somme di denaro riferibili alla attività imprenditoriale svolta dalla ed in particolare nel periodo 31.05.2020-13.10.2020 di Parte_2 vigenza del rapporto di lavoro la somma complessiva di € 77.058,22, ben superiore alle somme lorde di € 56.987,00 o di € 32.397,63 (correttamente calcolata in relazione ad un lavoratore full-time inquadrato al Livello II bis
C.C.N.L. METALMECCANI ARTIGIANATO non essendo stata provata in
3 giudizio l'effettuazione di lavoro straordinario) richieste dal ricorrente nel presente giudizio a titolo di differenze retributive, peraltro relative anche a periodi non coperti dal contratto a t.d. e non provati nel presente giudizio.
Somme di denaro queste che peraltro sono state trattenute solo in parte (ed in particolare limitatamente alla somma di € 36.486,76) da per il Parte_1 pagamento delle sue spettanze retributive: non potendo per tale motivo il ricorrente essere considerato debitore della sua datrice di lavoro”.
La acquisita documentazione bancaria non era peraltro sufficiente ad affermare che il lavoratore avesse mai ricoperto la qualità di socio occulto della come pure sostenuto dalla resistente nella sua domanda Parte_2 riconvenzionale, connessa a quella del ricorrente per motivi soggettivi e oggettivi.
Il Tribunale emetteva dunque le seguenti statuizioni:
“1) Ritenuto accertato il diritto alla retribuzione da lavoro dipendente per il lavoro svolto dal ricorrente nelle ultime mensilità impagate Parte_1 dei mesi di marzo , aprile , maggio , luglio ed agosto 2020 pari a lordi € 3.354,75, conferma l'ordinanza ex art. 423 cpc emessa dal Giudice alla udienza del giorno
8\06\2022.
2) Rigetta per il resto le contrapposte domande presentate dalle parti.
3) Spese processuali interamente compensate fra le parti”.
2. Il lavoratore ha proposto appello avverso la sentenza per i motivi di seguito indicati, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituita in giudizio la società, resistendo all'impugnazione.
2.1. Le perplessità manifestate da parte appellata nella propria memoria in appello non sono giustificate (“Il contenuto della busta contenente la notifica dell'atto di appello risulta parzialmente leggibile (all.A). Si legge la relata di notifica, il provvedimento di fissazione d'udienza ma non gli altri atti. In ogni caso, onde escludere un problema nel sistema informatico della difesa di parte appellata, si chiede che l'Ecc.ma Corte Voglia effettuare una verifica preliminare del contenuto della prova di notifica del ricorso al domicilio dell'appellato e, qualora riscontrasse lo stesso problema, dichiarare nulla la notifica e ordinarne il rinnovo”), essendo del tutto leggibili gli atti notificati telematicamente.
3. In assenza di impugnazione da parte della società della statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, è da considerare definitivamente accertato che l'appellante non ha mai rivestito la qualità di socio occulto della persona giuridica e non ha mai gestito la società.
4. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza per aver il Giudice erroneamente valutato le prove acquisite con riferimento allo svolgimento del lavoro straordinario: “Dal momento che il Tribunale di Rimini ha confermato, da
4 un lato, la correttezza dei conteggi versati in atti e, dall'altro, ha accertato e dichiarato che il ricorrente svolgeva per la delle mansioni Parte_2 riconducibili al livello II bis del C.c.n.l. “Metalmeccanici Artigianato”3, osservando, quanto meno, un orario full time, non resta che impugnare il capo della sentenza (se così può essere definito, stante la sua succinta specificazione) secondo cui il Sig. non avrebbe provato lo straordinario da sempre Pt_1 osservato”.
Ritiene l'interessato che le prove assunte abbiano comunque dimostrato, oltre alle effettive mansioni svolte dal lavoratore e il corretto livello contrattuale da riconoscere, anche quanto allegato in relazione al periodo di lavoro e all'orario realmente osservato: “Dunque, a differenze di quanto precisato dal Tribunale di
Rimini, dalle prove orali assunte emerge chiaramente come il Sig. abbia Pt_1 iniziato a lavorare per la sin dal 4 marzo 2019, proseguendo, senza Parte_2 soluzione di continuità, sino al 22.10.2020 (v. doc. n. 7), allorquando il rapporto cessava per scadenza del termine (v. motivo D.2), osservando, da sempre, un orario di inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato”.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per non avere il
Tribunale assunto alcuna pronuncia (a parte il riferimento alla circostanza che “i periodi non coperti dal contratto t.d.” non sarebbero stati “provati nel presente giudizio”) in relazione al denunciato aspetto della nullità del termine apposto al contratto, essendo invece emersa la prova dello svolgimento ininterrotto dell'attività lavorativa dal 4.3.2019 all'ottobre 2020.
4.1. I due motivi, da trattare congiuntamente per la relativa connessione, sono parzialmente fondati.
Il Giudice, tenuto conto delle risultanze istruttorie (v. il riferimento all'esito
“della espletata istruttoria”), ha a) ritenuto non dimostrato lo svolgimento dell'attività lavorativa durante il periodo anteriore e successivo al contratto a termine, ha b) accertato che le mansioni assegnate erano soltanto quelle di imbianchino e fabbro, con ritenuta adeguatezza, implicitamente affermata, dell'inquadramento nel livello VI del C.C.N.L. “Metalmeccanici Artigianato”, e ha c) considerato raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione a tempo pieno (e non del lavoro straordinario), dando conto di questo esito la parte della sentenza in cui si evidenzia che “Dalla documentazione bancaria acquisita in atti
è emerso infatti che sul c\c … intestato a siano state accreditate Parte_1 consistenti somme di denaro riferibili alla attività imprenditoriale svolta dalla ed in particolare nel periodo 31.05.2020-13.10.2020 di vigenza del Parte_2 rapporto di lavoro la somma complessiva di € 77.058,22, ben superiore alle somme lorde di € 56.987,00 o di € 32.397,63 (correttamente calcolata in relazione ad un lavoratore full-time inquadrato al Livello II bis C.C.N.L.
5 METALMECCANI ARTIGIANATO non essendo stata provata in giudizio l'effettuazione di lavoro straordinario) richieste dal ricorrente nel presente giudizio a titolo di differenze retributive, peraltro relative anche a periodi non coperti dal contratto a t.d. e non provati nel presente giudizio”.
Il Giudice ha respinto la domanda avendo accertato la percezione da parte del lavoratore di 36.486,76, importo comunque superiore a quello, rivendicato sulla base di un'attività svolta a tempo pieno, di € 32.397,63.
4.2. Nella contestazione della società circa la fondatezza della prospettazione del lavoratore, le affermazioni contenute nella sentenza – eccezion fatta per quanto riguarda l'affermata assenza di prova dello svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo successivo alla cessazione del rapporto a termine, aspetto in relazione al quale la sentenza presenta la denunciata discrasia argomentativa – sono certamente corrette.
4.3. Procedendo con ordine, quanto al momento di costituzione del rapporto, le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di interrogatorio formale danno conto,
a ben vedere, di un rapporto di lavoro iniziato non soltanto formalmente ma anche sostanzialmente il 23.10.2019 (v. i riferimenti alle caratteristiche concrete dell'attività: “Io sono stato assunto il 23\10\2019 con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale”), non conducendo le indicazioni relative all'attività svolta nel tempo anteriore ( “Io mi occupavo della muratura e della tinteggiatura sui cantieri acquisiti dalla Io anche in passato facevo questo tipo di Parte_2 lavori prima del 23\10\2019”) a ritenere necessariamente che l'interessato fosse stato parte di un rapporto di lavoro subordinato.
Non vi è possibilità di ritenere che il teste , dipendente della Testimone_1
fosse realmente a conoscenza dell'attività Parte_4 svolta dall'appellante e dei relativi tempi di lavoro, non consentendo le dichiarazioni rese in giudizio di cogliere elementi concreti e circostanziati utili in tal senso (la conferma del capitolo “Vero che il Sig. ha lavorato Parte_1 per la prestando continuativamente la propria attività dal 4 marzo Parte_2
2019 sino al 22.10.2020?” si accompagna alla dichiarazione non meglio circostanziata di aver “lavorato insieme a , salva la precisazione, Parte_1 che vale a contraddire chiaramente la coerenza e l'attendibilità del quadro tratteggiato, secondo cui “Io non lavoravo presso la sede della ma ci sono Pt_2 andato per caso e ho visto che il ricorrente faceva queste attività”).
Lo stesso è a dirsi per le dichiarazioni del teste , che ha saputo riferire Tes_2 soltanto dell'ultimo periodo del rapporto (“Vero che il Sig. ha Parte_1 lavorato per la prestando continuativamente la propria attività dal 4 Parte_2 marzo 2019 sino al 22.10.2020?”; Confermo. ADR: Sono a conoscenza del fatto perché io ho lavorato insieme a nell'ultimo cantiere dell'albergo Parte_1
6 a Miramare … “Vero che il Sig. seguiva le direttive del fratello, Parte_1 amministratore unico della occupandosi esclusivamente della Parte_2 realizzazione delle opere (sia quelle tipiche del fabbro, di carpenteria, che edili in generale) via via commissionate alla ”: L'ultimo lavoro lo seguiva Parte_2
). Parte_1
Le dichiarazioni di e quelle di Testimone_3 Testimone_4 relative al periodo anteriore alla data di stipulazione del contratto a termine, sono rese da testimoni i quali non hanno chiarito quale reale conoscenza avessero dell'attività svolta dall'appellante, in termini sia di durata che di continuità della propria presenza nel contesto lavorativo, né hanno fornito riscontri utili a dar conto della natura subordinata dell'attività e del carattere ininterrotto del lavoro con la prestazione dedotta nel contratto a termine. Quanto riferito, pertanto, potrebbe essere compatibile con una conoscenza episodica del lavoro svolto 1 “e) “Vero che, per la dal marzo 2019 (e così sino all'agosto del Parte_5 medesimo anno), insieme al di lui fratello, il Sig. ha continuativamente lavorato presso un Pt_1 cantiere senese (aperto nella scuola A. , alloggiando presso l'hotel “Sport Village La Per_1 Badia”, sito in Colle di Val d'Elsa, in Via Liguria n. 1?”: Confermo la circostanza. ADR: Io ho affidato l'incarico alla e era lì in cantiere a seguire l'esecuzione delle opere sia Pt_2 Pt_1 di saldatura che opere murarie. Preciso che c'era un regolare contratto di sub-appalto, si tratta di un contratto pubblico. ADR: L'orario era dalle 8,00 alle 17,00 ma e e qualcun Per_2 Pt_1 altro restavano anche fino alle 19,00 perché le opere erano all'interno e la scuola era illuminata. ADR: Io normalmente non restavo fino alle 19,00 e rimaneva che era il Parte_6 nostro responsabile di cantiere. attualmente ha una ditta propria e Parte_6 collabora con noi. f) “Vero che, nel periodo di cui al capitolo e), il ricorrente alternava un'attività in loco, con quella presso la sede operativa della (all'epoca sita in Poggio Torriana), ove era Parte_2 solito produrre i pezzi (nella fattispecie delle putrelle antisismiche) che poi installava personalmente presso la summenzionata scuola senese?”: Confermo la circostanza. ADR: Si trattava di cerchiature in ferro che venivano preparate a Poggio Torriana e che e Per_2 installavano nella scuola. Io vedevo le putrelle antisismiche prima di partire quando le Pt_1 stesse si trovavano ancora in azienda a Poggio Torriana ed erano già pronte all'80%. ADR: Io ho visto creare queste putrelle antisismiche. ADR: Erano e insieme Parte_1 Pt_1 Per_2 ad altri a saldare e installare queste putrelle antisismiche nella scuola”. 2 “Io ho lavorato per come dipendente da quando ha aperto fino al febbraio 2019 Pt_2 con mansioni di saldatore. Non ho intentato cause. Io dopo il 2019 avevo una mia partita IVA ma ho collaborato con la … e) “Vero che, per la dal marzo 2019 (e Pt_2 Parte_5 così sino all'agosto del medesimo anno), insieme al di lui fratello, il Sig. ha Pt_1 continuativamente lavorato presso un cantiere senese (aperto nella scuola A. , Per_1 alloggiando presso l'hotel “Sport Village La Badia”, sito in Colle di Val d'Elsa, in Via Liguria n. 1?”: Confermo la circostanza. ADR: Io non ho lavorato nel cantiere di Siena dove non sono mai stato, ma sono a conoscenza del fatto perché io andavo a trovare spesso e Pt_1 Pt_7 almeno una volta alla settimana nell'officina di Poggio Torriana.
[...] f) “Vero che, nel periodo di cui al capitolo e), il ricorrente alternava un'attività in loco, con quella presso la sede operativa della (all'epoca sita in Poggio Torriana), ove era Parte_2 solito produrre i pezzi (nella fattispecie delle putrelle antisismiche) che poi installava personalmente presso la summenzionata scuola senese?”: Confermo la circostanza. ADR: Sono a conoscenza del fatto perché io l'ho saputo da nella loro genericità ed essenzialità, non Per_2 contengono elementi utili ad attestare l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo precedente alla stipulazione del contratto a termine, essendo compatibili con una considerato anche il legame di parentela dell'appellante con il legale rappresentante dell'epoca”.
7 dall'appellante, dato a propria volta compatibile con lo svolgimento di un lavoro di tipo occasionale in aiuto del fratello. I testi hanno riferito poi di un lavoro di creazione di pezzi (cerchiature in ferro), ovverosia di un'attività del tutto diversa da quella di esecuzione di lavori di muratura e tinteggiatura che lo stesso lavoratore ha riconosciuto di aver svolto (in sede di interpello) durante il rapporto a termine. Se poi si pone mente anche al dato, attestato dal percorso del lavoratore in atti (doc. 7 del fascicolo dell'appellante), secondo cui nei giorni 13 e 14.9.2019
l'appellante aveva svolto attività subordinata con altro soggetto, risultando smentita la relativa affermazione circa il carattere ininterrotto della prestazione resa per prima della costituzione del rapporto a termine, si trae un Parte_7 complesso di elementi che non consentono di ritenere raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro già nel marzo 2019, non essendovi elementi ostativi alla possibilità di ritenere che le parti avessero voluto regolare diversamente i propri interessi mediante la formalizzazione di un rapporto di lavoro subordinato a termine.
4.4. Quanto all'inquadramento, l'interessato ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di essersi occupato, dopo l'assunzione nel 23.10.2019,
“della muratura e della tinteggiatura sui cantieri acquisiti dalla , Parte_2 attività che non può di certo essere ricondotta al livello II bis, difettando i tratti caratterizzanti previsti in sede convenzionale (v. per il Settore installazione di impianti: “Seconda categoria bis Le parti concordano l'accesso alla seconda categoria bis per professionalità operaie secondo la seguente declaratoria: - lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche previste per la categoria inferiore, svolgono funzioni di coordinamento del processo produttivo nella installazione degli impianti, con piena responsabilità ed autonomia operativa nell'ambito di lavorazioni tecnologicamente molto avanzate”; per il settore
Meccanica di produzione: “Seconda categoria bis Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo punto della declaratoria del livello successivo, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche nell'ambito dell'impresa; - i lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con riferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano nell'ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di materiali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie, definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare e le relative modalità di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed elaborano i risultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni diagrammi e, se del caso, forniscono ad altri lavoratori l'opportuna assistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti o attrezzature. Tecnico di laboratorio - i
8 lavoratori che, sulla base delle istruzioni o con riferimento a schemi esistenti, eseguono con tavole grafiche e/o con supporti elettronici CAD/CAB/CAE disegni costruttivi di particolari complessi o di sottogruppi di uno studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente complessità definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze, mediante l'uso di tabellari e/o nonne di fabbricazione e/o metodi di calcolo e/o archivi elettronici e normalmente preparando la relativa distinta dei materiali. Disegnatore progettista - i lavoratori che effettuano la costruzione di apparecchiature e/o pannelli elettronici prototipici di impegnativa realizzazione e finalizzati ad un progetto complesso, per il rilievo e la traduzione di grandezze fisiche, o di comando. Ricercano in base alla interpretazione di schemi elettrici, disegni, norme, schemi di progetto o sole indicazioni di massima, le caratteristiche funzionali e i comportamenti da impiegare, individuano le dimensioni di ingombro in relazione al tipo di impiego e di condizioni di esercizio. Definiscono ed eseguono diverse operazioni necessarie alla realizzazione delle apparecchiature. Effettuano il collaudo finale mediante l'impiego di strumentazione specifica (oscilloscopio, amplificatore, registratore, ecc.), verificando la funzionalità globale del prodotto effettuano le successive riparazioni con ricerca guasti sulla parte elettronica. Rilevano le eventuali incongruenze e collaborano con i tecnici sperimentatori per il superamento di difficoltà e per il miglioramento delle caratteristiche funzionali. Elettronico di costruzione. Le parti concordano l'accesso alla seconda categoria bis per professionalità operaie secondo la seguente declaratoria: lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche previste dalla categoria inferiore, svolgono anche funzioni di coordinamento dell'intero processo produttivo nel settore della produzione, con piena responsabilità anche tecnica ed autonomia operativa nell'ambito di lavorazioni tecnologicamente molto avanzate”). Il tutto a considerare che l'appellante non ha chiesto di essere inquadrato in alcuno dei livelli intermedi, di cui non ha dato conto, omettendo in generale di riportare e descrivere le declaratorie contrattuali di interesse.
4.5. Quanto all'orario di lavoro, dalle deposizioni dei testi Tes_5 Tes_6
e emerge al massimo lo svolgimento dell'attività a tempo pieno, come Tes_7 correttamente affermato dal Tribunale.
9 I testi non hanno saputo poi riferire circa il godimento di permessi e ferie, né vi sono elementi indicativi dello svolgimento ininterrotto della prestazione, così che sul punto non possono emettersi le richieste statuizioni (discendenti dalla prova della relativa mancata fruizione).
4.6. L'aspetto in relazione al quale le censure dell'appellante sono fondate è quello relativo alla cessazione del rapporto a termine, convenzionalmente fissata alla data del 22.1.2020. La conclusione del Tribunale secondo cui il rapporto sarebbe terminato con la scadenza del termine (v. il riferimento ai “periodi non coperti dal contratto a t.d. e non provati nel presente giudizio”) è infatti incompatibile con l'accertamento implicitamente posto a fondamento dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., avendo il Giudice “Ritenuto accertato il diritto alla retribuzione da lavoro dipendente per il lavoro svolto dal ricorrente Pt_1 elle ultime mensilità impagate dei mesi di marzo, aprile, maggio, luglio ed
[...] agosto 2020 pari a lordi € 3.354,75 in forza dei prospetti trattandosi di estratti delle scritture contabili dell'impresa”, che “possiedono l'efficacia probatoria di cui all'art. 2709 cod. civ.”.
Delle due proroghe indicate nel percorso del lavoratore (fino al 22.10.2020) la società non ha fatto menzione, omettendo di dimostrare la sussistenza dell'imprescindibile elemento del consenso del prestatore (v. l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015: “Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore …”), discendendone le conseguenze previste dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui “Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi … il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini”.
Le conseguenze sono quelle previste dall'art. 28, comma 26, del d.lgs. n.
81/2015, con accertamento della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dal 21.2.2020 (trentesimo giorno successivo al termine formale del
10 rapporto), ricostituzione del rapporto e condanna della società al risarcimento del danno mediante il pagamento di un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
La disposizione di cui all'art. 28 cit., peraltro, ricalca l'abrogato art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010, su cui era intervenuta la Corte Cost. con pronuncia n. 303/2011: “tale disciplina, applicabile a tutti i giudizi pendenti, è fondata sulla ratio legis diretta ad "introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione", rispetto alle "obiettive incertezze verificatesi nell'esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente". La norma, che "non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato", in base ad una "interpretazione costituzionalmente orientata" va intesa nel senso che "il danno forfetizzato dall'indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto", con la conseguenza che a partire da tale sentenza "è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva", altrimenti risultando
"completamente svuotata" la "tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato”).
L'indennità, che si sostituisce (e non si aggiunge) alle conseguenze risarcitorie di diritto comune, come previsto dalla seconda parte dell'art. 28, comma 2, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
La quantificazione di tale indennità va determinata in base ai criteri indicati dal legislatore (ossia quelli elencati nell'art. 8 della legge n. 604 del 1966) che consentono di tener conto delle particolarità del caso concreto, quali: a) l'avere o meno il lavoratore offerto le proprie prestazioni lavorative ovvero l'essersi attivato nel reperimento di un'altra occupazione (circostanze che rientrano nella categoria del “comportamento delle parti”): e, nella specie, l'interessato ha impugnato il contratto a termine con comunicazione p.e.c. del 9.12.2020; b) le dimensioni dell'azienda del datore di lavoro: nella specie, il datore di lavoro occupava un ristrettissimo numero di dipendenti nel maggio 2020 (v. visura in atti); c) la durata del
11 rapporto di lavoro a termine di cui trattasi (circostanza riconducibile alla categoria della “anzianità del lavoratore”), apparendo ragionevole distinguere – sul piano della tutela risarcitoria – chi ha lavorato per poche settimane da chi ha lavorato per molti anni: e, nella specie, il rapporto di lavoro tra le parti si è protratto nella sostanza per un anno;
d) l'aver il lavoratore usufruito di altre occasioni di guadagno che non avrebbe potuto sfruttare se il rapporto di lavoro fosse proseguito (circostanza riconducibile nella categoria delle “condizioni delle parti”): e, nella specie, non risulta alcun rapporto successivo.
Pertanto, avuto riguardo alle predette circostanze, si giustifica l'attribuzione a suo favore di un'indennità pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 2.343,51 lordi, importo non contestato), per € 16.404,57, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al soddisfo.
Il pagamento dei contributi per il periodo anteriore alla sua reintegrazione nel posto di lavoro è escluso per effetto della previsione legislativa del risarcimento in misura forfetizzata, utile anche a coprire la mancata contribuzione, come prevede l'art. 28 cit.
5. Con il terzo motivo, l'appellante evidenzia di aver richiesto il pagamento di differenze retributive pari, senza considerare il lavoro straordinario ma soltanto l'orario a tempo pieno, a € 47.821,47 lordi, da cui va detratta la somma di €
15.423,84 (trattenuta in acconto del maggior credito vantato: v. estratto conto datato 31.10.2020), ribadendo che la somma lorda richiesta a titolo di differenze retributive (pari ad € 32.397,63) è stata calcolata già al netto di tutte le somme che la parte stessa dichiara di aver percepito, imputate ex artt. 1193 e 1194 c.c.
Tanto premesso, l'appellante dà comunque atto del fatto che il Giudice:
a) ha accertato che sul c/c erano confluite somme riferibili Parte_8 all'attività imprenditoriale riconducibile alla per € 77.058,22, cifra Parte_2 ottenuta sommando “tutte le entrate di cui alla voce “avere” dall'e/c 30.06.2020
(con saldo, “come da comunicazione n. 5 del 31.05.2020”, di € 6.366,86) sino all'e/c 31.10.2020 (mancando l'e/c di settembre 2020, il Giudice riprende e somma anche il saldo di € 9.947,25, come da comunicazione n. 9 del
30.09.2020)”;
b) ha accertato che il lavoratore avrebbe trattenuto la minor somma di €
36.486,76 (pur esprimendo incertezza sul criterio determinativo dell'importo,
l'appellante comprende che “il Tribunale di Rimini abbia sommato tutte le voci
“dare” degli e/c agli atti non riconducibili a soggetti diversi dal ricorrente: in effetti, dai citati e/c risultano anche dei prelevamenti di danaro, i quali, secondo la difesa dell'odierno istante, venivano effettuati (ed incassati) dal di lui fratello,
12 sebbene sul punto - per onestà intellettuale - le parti in lite non hanno articolato mezzi di prova”.
La parte, nella sostanza, non contesta la correttezza dell'operazione compiuta dal Tribunale, limitandosi a osservare, “tuttavia, che l'onere della prova incombesse sulla non potendo essere onerato il Sig. Parte_2 Parte_1 della prova di un fatto negativo.
Inoltre, la somma che, a dire del giudice, risulterebbe essere stata trattenuta dal ricorrente a titolo retributivo (calcolata secondo il criterio della sommatoria delle voci “dare” riconducibili, anche solo presuntivamente, al ricorrente) pare essere leggermente inferiore, ammontando a € 35.996,54.
Ad ogni modo, anche volendo detrarre (o compensare, seppur illegittimamente) dal quantum preteso dal Sig. tutta la somma come Pt_1 calcolata dal Giudice (pari ad € 36.486,76), è certo che il Tribunale di Rimini non tiene in considerazione la circostanza per cui la cifra di € 15.446,54 (o pochissimo meno) fosse già stata detratta dai conteggi agli atti.
In altri termini, il Giudice di primo grado, per giungere alla conclusione per cui al Sig. non spetti null'altro (poiché tra quanto dovutogli e quanto Pt_1 percepito, v'è, a suo dire, una sostanziale corrispondenza), detrae due volte la somma di € 15.446,54.
Tenendo conto di quanto sopra, anche volendo accogliere la specifica del giudice di prime cure per cui il Sig. non avrebbe provato le ore di Pt_1 straordinario lavorate nel corso del rapporto per cui è causa e, dunque, si dovesse considerare solo il conteggio prodotto quale doc. n. 10 (pari a complessivi € 47.821,47 lordi), la differenza in favore del ricorrente rimarrebbe comunque di € 11.334,71 (ovvero sia € 47.821,47 - € 36.486,76), di cui € 3.073,67
a titolo di T.f.r.
Per completezza, si precisa che il Sig. ha agito esecutivamente per il Pt_1 recupero delle somme oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c. (pari ad € 3.354,75 lordi e corrispondenti alle buste paga impagate da marzo ad agosto 2020), riuscendo a recuperarle integralmente, come da ordinanza di assegnazione
(esecuzione mobiliare presso terzi R.G.E. n. 210/2023) che si produce (all.to s).
Si chiede, pertanto, che codesta Ill.ma Corte d'Appello ne tenta in debito conto nella quantificazione delle differenze eventualmente dovute al ricorrente”.
Il motivo non è fondato.
Il complesso di questi rilievi non costituisce una contestazione ma una precisazione o correzione delle operazioni di calcolo compiute dal Giudice, ciò che importa una sostanziale adesione ai criteri adottati nella sentenza.
La mancanza di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il marzo e l'ottobre 2019 conduce però, pur adottando i corretti termini di
13 calcolo, come ripresi dall'appellante, alle stesse conclusioni cui è giunto il
Giudice, dovendosi ridurre l'importo di € 47.821,47 alla minor somma di €
(47.821,47 - 17.090,46, cioè il valore del credito rivendicato, stando ai conteggi, per il periodo compreso tra il marzo e l'ottobre 2019, dedotto il periodo di vigenza del contratto=) 30.731,01. La differenza tra il credito vantato e la somma percepita (€ 36.486,76 o 35.996,54) è, infatti, ancora negativa, nulla potendo essere riconosciuto al lavoratore.
Va fatta salva la statuizione emessa ai sensi dell'art. 423 c.p.c., che il
Giudice ha tenuto ferma, rigettando nel resto, come esplicitato nel dispositivo – la pretesa creditoria a titolo retributivo.
6. In conclusione, l'appello va accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, occorre: a) dichiarare che il lavoratore ha lavorato per la dal 23.10.2019 al 22.10.2020, con orario Parte_2
a tempo pieno;
b) dichiarare la nullità del termine apposto al contratto, trasformandosi il rapporto a tempo indeterminato dal 21.2.2020; c) ordinare alla di riammettere nel posto di lavoro, condannandola a Parte_2 Parte_1 corrispondergli un'indennità di € 16.404,57, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al soddisfo.
7. Le spese di lite dei due gradi di giudizio si compensano in misura di un terzo, con condanna di parte appellata al pagamento del residuo, liquidato come in motivazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata: accerta e dichiara che ha lavorato per la in Parte_1 Parte_2 forza di un contratto a tempo determinato con durata dal 23.10.2019 al
22.1.2020, venendo svolta la prestazione lavorativa fino al 22.10.2020, con orario sempre a tempo pieno;
accerta e dichiara, di conseguenza, la nullità del termine apposto al contratto, essendosi trasformato il rapporto a tempo indeterminato dal 21.2.2020; ordina pertanto alla di riammettere nel posto di Parte_2 Parte_1 lavoro e la condanna a corrispondergli un'indennità di € 16.404,57, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al soddisfo;
compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio in misura di un terzo e condanna al pagamento del residuo, che liquida in relazione al primo Parte_2
14 grado, per compensi, in € 4.000,00, oltre accessori di legge, e in relazione al presente grado, per compensi, in 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “Vero che dal 04.03.2019 e così sino al 22.10.2020, il Sig. ha osservato il Parte_1 seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato per non meno di 12 ore giornaliere?”: Confermo. Io ero carpentiere e vedevo tutto, lui faceva parecchie ore, le facevo anche io. “Vero che, in ogni caso, nel periodo 04.03.2019 - 22.10.2020, l'orario di lavoro del era pari a 40 ore Parte_1 settimanali?”: Confermo: io e lui lavoravano sempre insieme”. 4 “Vero che dal 04.03.2019 e così sino al 22.10.2020, il Sig. ha osservato il Parte_1 seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato per non meno di 12 ore giornaliere?”: Confermo. ADR: Io lavoro con .“Vero che, in ogni caso, nel periodo 04.03.2019 - Parte_1 22.10.2020, l'orario di lavoro del era pari a 40 ore settimanali?”: Confermo”. Parte_1 5 “ADR: Io ho affidato l'incarico alla e era lì in cantiere a seguire Pt_2 Pt_1 l'esecuzione delle opere sia di saldatura che opere murarie. Preciso che c'era un regolare contratto di sub-appalto, si tratta di un contratto pubblico. ADR: L'orario era dalle 8,00 alle 17,00 ma e e qualcun altro restavano anche fino alle 19,00 perché le opere Per_2 Pt_1 erano all'interno e la scuola era illuminata. ADR: Io normalmente non restavo fino alle 19,00 e rimaneva che era il nostro responsabile di cantiere. Parte_6 Parte_6 attualmente ha una ditta propria e collabora con noi”. 6 “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.