CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 15094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15094 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE EP nei confronti di: LL AN in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2026 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto l’annullamento con rinvio al tribunale del riesame di Catania;
udito il difensore avv.to Antonino Caputo il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso o rigettarsi lo stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 30 gennaio 2026, annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. presso il medesimo ufficio dell’importo di € 22.236 in via diretta e per equivalente nei confronti di LI ST, indagato del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. Riteneva il tribunale non potersi affermare la sussistenza del fumus del commesso Penale Sent. Sez. 2 Num. 15094 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 09/04/2026 2 reato in danno dell’AGEA quanto ai contributi comunitari ricevuti dal LI a titolo di attività di pascolo per gli anni 2023/2024 contestate come mai effettuate. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Europeo di Palermo lamentando, con unico motivo qui riassunto, violazione ed erronea interpretazione della disposizione di cui all’art. 640-bis cod. pen. posto che, secondo i decreti ministeriali di settore, per avere diritto ai contributi conseguenti l’attività di pascolo bisogna esercitarla per almeno 60 giorni annui e, a tal fine, è indispensabile munirsi di codice pascolo, indipendentemente dalla circostanza che la superficie destinata all’attività sia o meno ubicata nello stesso comune dell’azienda, poiché solo tale codice permette di identificare il luogo del pascolamento. Si precisava, inoltre, che la normativa sui contributi risulta strettamente correlata a quella sanitaria e ciò comporta che il pascolo è attività di detenzione di animali ad alto rischio sanitario con la conseguente necessità di fornire corrette informazioni circa le località di svolgimento del pascolo, necessitata dalle attività di controllo esercitabile dai servizi veterinari delle ASP. 3. Con memoria del 2 aprile 2026 la difesa chiedeva dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il proposto ricorso deducendo la non decisività del codice pascolo ai fini di ritenere fittizia l’attività per la quale era stato ottenuto il contributo. 4. Con memoria del 2 marzo 2026 il Procuratore Europeo depositava l’esito di indagini riassunte in una informativa di reato del 25 febbraio 2026 alle quali erano allegate dichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente essere evidenziata l’inammissibilità della memoria depositata dal Procuratore Europeo il 2 marzo 2026 contenente una informativa di polizia giudiziaria del 25 febbraio 2026 alla quale sono allegate una serie di dichiarazioni assunte in sede di informazioni rese da soggetti sentiti sui fatti. Al proposito va infatti va richiamato quel costante orientamento secondo cui nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254302-01). Il principio della impossibilità di dedurre prove nuove 3 nella fase di legittimità risulta affermato sulla base di un costante orientamento che ha preso in considerazione anche il caso specifico dei ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali;
in senso analogo si è difatti affermato che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01); tale ultima decisione risulta stabilita in una fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto proprio inammissibile la produzione di una perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari. In entrambe dette pronunce a sostegno dell’orientamento è innanzi tutto richiamato un argomento letterale insuperabile;
invero gli articoli 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest'ultimo richiamato - in tema di misure cautelari reali - dall'art. 325, comma 3, cod. proc. pen.) consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, ed in particolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di "motivi nuovi", non anche la produzione di "documenti nuovi". Invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. 1.1. Detto orientamento va certamente ribadito nel caso del ricorso avverso l’ordinanza del riesame di un provvedimento di sequestro preventivo che, per sua natura, ha proprio ad oggetto la valutazione di legittimità del titolo originario che la Corte di cassazione è chiamata a svolgere sulla base degli elementi valutati nelle precedenti fasi cautelari, senza che alcun rilievo possano assumere le nuove e successive prove acquisite dopo l’emissione del provvedimento impugnato. In tali casi, quindi, è esclusa la possibilità di trasmettere nuovi elementi di prova conoscibili direttamente dal giudice della legittimità che, per definizione, non valuta detti elementi direttamente ma stabilisce se la loro valutazione compiuta nelle fasi di merito è stata compiuta nel rispetto del quadro normativo e non si espone, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla conclusione sotto i diversi profili della gravità indiziaria o della responsabilità, a censure di manifesta illogicità, o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. 1.2. Quanto al travisamento della prova pure disciplinato dall’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. anche tale vizio, per definizione, è censurabile nel giudizio di 4 legittimità in quanto si assuma l’erroneità della valutazione di merito e non certamente quando si proponga una lettura di elementi prodotti direttamente all’analisi della Corte di cassazione;
il travisamento, quindi, richiede che nel corso del procedimento di valutazione degli elementi di prova acquisiti nel contraddittorio delle parti ovvero degli atti delle indagini preliminari acquisiti dal pubblico ministero nella fase delle misure cautelari personali, il giudice di merito abbia compiuto una valutazione erronea che sia oggetto di successivo motivo di ricorso per cassazione e non può mai legittimare invece una diretta valutazione dinanzi il giudice di legittimità di elementi di prova nuovi e non acquisiti nelle precedenti fasi. Peraltro, va anche ricordato che tale vizio, riconducibile al parametro dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., non è neppure deducibile con il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, proponibile solo per violazione di legge. 1.3. Nel caso di sopravvenienza di nuovi elementi da parte della Polizia Giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, pertanto, è onere del pubblico ministero procedere a nuove richieste al Giudice delle Indagini Preliminari ove ne abbia interesse al fine di ottenere nuove e diverse misure rispetto a quelle già in atto;
resta ferma poi la possibilità di produzione di tali elementi anche nelle fasi incidentali eventualmente ancora pendenti. Invero quanto al giudizio di riesame va richiamato quel costante orientamento secondo cui in tema di riesame di misure cautelari personali, il tribunale può utilizzare, ai fini della decisione, documenti formati successivamente all'emissione dell'ordinanza applicativa, purché prodotti dalle parti nel corso dell'udienza, quando è ancora possibile l'instaurazione del contraddittorio sul loro contenuto (Sez. 1, n. 11091 del 18/10/2022, dep. 2023, Di Gesù, Rv. 284410-01; Sez. 3, n. 3838 del 08/01/2009, Kiwan, Rv. 242671-01). Quanto al giudizio ex art. 310 cod. proc. pen. si è analogamente affermato che nel procedimento di appello a seguito di impugnazione, da parte del pubblico ministero, del rigetto di richiesta di misura cautelare reale, la parte impugnante ha facoltà di produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche se non oggetto di gravame, rilevante ai fini della decisione, a condizione che riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e che sia assicurato il contraddittorio tra le parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, non essendo necessario che tali elementi siano indicati nell'atto di impugnazione, stante la non applicabilità dell'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687-03). Esclusa, quindi, la possibilità di diretta produzione al giudice della legittimità dei nuovi elementi di prova acquisiti direttamente o per delega alla P.G. dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, gli stessi integrano il 5 fascicolo del p.m. e potranno essere acquisiti o nelle fasi incidentali disciplinate dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. ovvero, ove le stesse non risultino pendenti, costituiranno oggetto di esame nel prosieguo del procedimento ai fini del rinvio a giudizio e delle eventuali successive richieste. 2. Ciò posto il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, a fronte di un provvedimento che delinea gli argomenti sulla base dei quali affermare l’insussistenza del fumus del contestato reato di truffa finalizzata al conseguimento di contributi comunitari, l’impugnazione contiene un’esposizione di normative di grado secondario prospettandone la ipotetica violazione da parte dell’agente senza però riuscire a chiarire il vizio dell’impugnato provvedimento. Rammentato che il ricorso avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge e che nel contesto di tale vizio non possono essere incluse anche doglianze che finiscono per denunciare vizi di motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso del pubblico ministero europeo non ha esposto alcun argomento decisivo a confutare la conclusione cui è pervenuto il giudice del riesame;
ed invero il tribunale del riesame, all’esito di una accurata lettura della normativa di settore, ha sottolineato come per il LI non sussistesse alcun obbligo di fornirsi di codice pascolo posto che nel caso in esame i terreni destinati all’attività erano siti nel medesimo comune ove ha sede l’azienda. Inoltre, con argomentazione che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica confutazione il provvedimento impugnato, a pagina 4, ha altresì sottolineato come la P.G. non risultava avere accertato l’assenza di bovini nelle aree indicate dal ricorrente mentre risultava ancora affermata la presenza degli animali in azienda nelle giornate destinate ai controlli veterinari. Così che la sola omessa richiesta del codice pascolo, anche a volere ritenere obbligatorio tale adempimento, non vale a provare il fumus della truffa perché avrebbe dovuto anche dimostrarsi o l’inesistenza dei bovini dichiarati ovvero la falsa rappresentazione di altri elementi di fatto pure posti a fondamento della domanda di beneficio economico avanzata dall’azienda di settore. Viceversa, il ricorso propone una lettura cumulativa e poco chiara della normativa di settore senza nulla di specifico riferire circa le conclusioni cui è pervenuto il giudice del riesame in merito all’assenza degli elementi costitutivi della truffa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. 6 Roma, 9 aprile 2026 IL CONSIGLIERE EST. AZ PA IL PRESIDENTE ND Pellegrino
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto l’annullamento con rinvio al tribunale del riesame di Catania;
udito il difensore avv.to Antonino Caputo il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso o rigettarsi lo stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 30 gennaio 2026, annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. presso il medesimo ufficio dell’importo di € 22.236 in via diretta e per equivalente nei confronti di LI ST, indagato del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. Riteneva il tribunale non potersi affermare la sussistenza del fumus del commesso Penale Sent. Sez. 2 Num. 15094 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 09/04/2026 2 reato in danno dell’AGEA quanto ai contributi comunitari ricevuti dal LI a titolo di attività di pascolo per gli anni 2023/2024 contestate come mai effettuate. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Europeo di Palermo lamentando, con unico motivo qui riassunto, violazione ed erronea interpretazione della disposizione di cui all’art. 640-bis cod. pen. posto che, secondo i decreti ministeriali di settore, per avere diritto ai contributi conseguenti l’attività di pascolo bisogna esercitarla per almeno 60 giorni annui e, a tal fine, è indispensabile munirsi di codice pascolo, indipendentemente dalla circostanza che la superficie destinata all’attività sia o meno ubicata nello stesso comune dell’azienda, poiché solo tale codice permette di identificare il luogo del pascolamento. Si precisava, inoltre, che la normativa sui contributi risulta strettamente correlata a quella sanitaria e ciò comporta che il pascolo è attività di detenzione di animali ad alto rischio sanitario con la conseguente necessità di fornire corrette informazioni circa le località di svolgimento del pascolo, necessitata dalle attività di controllo esercitabile dai servizi veterinari delle ASP. 3. Con memoria del 2 aprile 2026 la difesa chiedeva dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il proposto ricorso deducendo la non decisività del codice pascolo ai fini di ritenere fittizia l’attività per la quale era stato ottenuto il contributo. 4. Con memoria del 2 marzo 2026 il Procuratore Europeo depositava l’esito di indagini riassunte in una informativa di reato del 25 febbraio 2026 alle quali erano allegate dichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente essere evidenziata l’inammissibilità della memoria depositata dal Procuratore Europeo il 2 marzo 2026 contenente una informativa di polizia giudiziaria del 25 febbraio 2026 alla quale sono allegate una serie di dichiarazioni assunte in sede di informazioni rese da soggetti sentiti sui fatti. Al proposito va infatti va richiamato quel costante orientamento secondo cui nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254302-01). Il principio della impossibilità di dedurre prove nuove 3 nella fase di legittimità risulta affermato sulla base di un costante orientamento che ha preso in considerazione anche il caso specifico dei ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali;
in senso analogo si è difatti affermato che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01); tale ultima decisione risulta stabilita in una fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto proprio inammissibile la produzione di una perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari. In entrambe dette pronunce a sostegno dell’orientamento è innanzi tutto richiamato un argomento letterale insuperabile;
invero gli articoli 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest'ultimo richiamato - in tema di misure cautelari reali - dall'art. 325, comma 3, cod. proc. pen.) consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, ed in particolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di "motivi nuovi", non anche la produzione di "documenti nuovi". Invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. 1.1. Detto orientamento va certamente ribadito nel caso del ricorso avverso l’ordinanza del riesame di un provvedimento di sequestro preventivo che, per sua natura, ha proprio ad oggetto la valutazione di legittimità del titolo originario che la Corte di cassazione è chiamata a svolgere sulla base degli elementi valutati nelle precedenti fasi cautelari, senza che alcun rilievo possano assumere le nuove e successive prove acquisite dopo l’emissione del provvedimento impugnato. In tali casi, quindi, è esclusa la possibilità di trasmettere nuovi elementi di prova conoscibili direttamente dal giudice della legittimità che, per definizione, non valuta detti elementi direttamente ma stabilisce se la loro valutazione compiuta nelle fasi di merito è stata compiuta nel rispetto del quadro normativo e non si espone, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla conclusione sotto i diversi profili della gravità indiziaria o della responsabilità, a censure di manifesta illogicità, o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. 1.2. Quanto al travisamento della prova pure disciplinato dall’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. anche tale vizio, per definizione, è censurabile nel giudizio di 4 legittimità in quanto si assuma l’erroneità della valutazione di merito e non certamente quando si proponga una lettura di elementi prodotti direttamente all’analisi della Corte di cassazione;
il travisamento, quindi, richiede che nel corso del procedimento di valutazione degli elementi di prova acquisiti nel contraddittorio delle parti ovvero degli atti delle indagini preliminari acquisiti dal pubblico ministero nella fase delle misure cautelari personali, il giudice di merito abbia compiuto una valutazione erronea che sia oggetto di successivo motivo di ricorso per cassazione e non può mai legittimare invece una diretta valutazione dinanzi il giudice di legittimità di elementi di prova nuovi e non acquisiti nelle precedenti fasi. Peraltro, va anche ricordato che tale vizio, riconducibile al parametro dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., non è neppure deducibile con il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, proponibile solo per violazione di legge. 1.3. Nel caso di sopravvenienza di nuovi elementi da parte della Polizia Giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, pertanto, è onere del pubblico ministero procedere a nuove richieste al Giudice delle Indagini Preliminari ove ne abbia interesse al fine di ottenere nuove e diverse misure rispetto a quelle già in atto;
resta ferma poi la possibilità di produzione di tali elementi anche nelle fasi incidentali eventualmente ancora pendenti. Invero quanto al giudizio di riesame va richiamato quel costante orientamento secondo cui in tema di riesame di misure cautelari personali, il tribunale può utilizzare, ai fini della decisione, documenti formati successivamente all'emissione dell'ordinanza applicativa, purché prodotti dalle parti nel corso dell'udienza, quando è ancora possibile l'instaurazione del contraddittorio sul loro contenuto (Sez. 1, n. 11091 del 18/10/2022, dep. 2023, Di Gesù, Rv. 284410-01; Sez. 3, n. 3838 del 08/01/2009, Kiwan, Rv. 242671-01). Quanto al giudizio ex art. 310 cod. proc. pen. si è analogamente affermato che nel procedimento di appello a seguito di impugnazione, da parte del pubblico ministero, del rigetto di richiesta di misura cautelare reale, la parte impugnante ha facoltà di produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche se non oggetto di gravame, rilevante ai fini della decisione, a condizione che riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e che sia assicurato il contraddittorio tra le parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, non essendo necessario che tali elementi siano indicati nell'atto di impugnazione, stante la non applicabilità dell'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687-03). Esclusa, quindi, la possibilità di diretta produzione al giudice della legittimità dei nuovi elementi di prova acquisiti direttamente o per delega alla P.G. dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, gli stessi integrano il 5 fascicolo del p.m. e potranno essere acquisiti o nelle fasi incidentali disciplinate dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. ovvero, ove le stesse non risultino pendenti, costituiranno oggetto di esame nel prosieguo del procedimento ai fini del rinvio a giudizio e delle eventuali successive richieste. 2. Ciò posto il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, a fronte di un provvedimento che delinea gli argomenti sulla base dei quali affermare l’insussistenza del fumus del contestato reato di truffa finalizzata al conseguimento di contributi comunitari, l’impugnazione contiene un’esposizione di normative di grado secondario prospettandone la ipotetica violazione da parte dell’agente senza però riuscire a chiarire il vizio dell’impugnato provvedimento. Rammentato che il ricorso avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge e che nel contesto di tale vizio non possono essere incluse anche doglianze che finiscono per denunciare vizi di motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso del pubblico ministero europeo non ha esposto alcun argomento decisivo a confutare la conclusione cui è pervenuto il giudice del riesame;
ed invero il tribunale del riesame, all’esito di una accurata lettura della normativa di settore, ha sottolineato come per il LI non sussistesse alcun obbligo di fornirsi di codice pascolo posto che nel caso in esame i terreni destinati all’attività erano siti nel medesimo comune ove ha sede l’azienda. Inoltre, con argomentazione che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica confutazione il provvedimento impugnato, a pagina 4, ha altresì sottolineato come la P.G. non risultava avere accertato l’assenza di bovini nelle aree indicate dal ricorrente mentre risultava ancora affermata la presenza degli animali in azienda nelle giornate destinate ai controlli veterinari. Così che la sola omessa richiesta del codice pascolo, anche a volere ritenere obbligatorio tale adempimento, non vale a provare il fumus della truffa perché avrebbe dovuto anche dimostrarsi o l’inesistenza dei bovini dichiarati ovvero la falsa rappresentazione di altri elementi di fatto pure posti a fondamento della domanda di beneficio economico avanzata dall’azienda di settore. Viceversa, il ricorso propone una lettura cumulativa e poco chiara della normativa di settore senza nulla di specifico riferire circa le conclusioni cui è pervenuto il giudice del riesame in merito all’assenza degli elementi costitutivi della truffa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. 6 Roma, 9 aprile 2026 IL CONSIGLIERE EST. AZ PA IL PRESIDENTE ND Pellegrino