Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 15094
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione ed errata interpretazione dell'art. 640-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per deposito di documentazione nuova in sede di legittimità. Nel merito, ha evidenziato che il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto non sussistente l'obbligo del 'codice pascolo' per LI AN poiché i terreni erano siti nello stesso comune dell'azienda. Inoltre, la PG non aveva accertato l'assenza di bovini né la falsa rappresentazione di altri elementi di fatto, rendendo insufficiente la sola omessa richiesta del codice pascolo a provare il fumus della truffa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 15094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15094
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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