Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12314/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
IX SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 9/04/2025 nella nona SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Renata Palmieri, è chiamata la causa
TRA
- ATTRICE- Parte_1
E
DEL GIUDICE MAIRA CONVENUTA
Sono presenti l'Avv. ABBRUZZESE ANNAMARIA, per parte attrice il quale conclude riportandosi ai propri scritti e l'Avv. VOLPE LIVIA, la quale conclude riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Auto- rizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla rac- colta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli
IX SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunziato
SENTENZA a verbale ex art 281 sexies cpc
1
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata, in Napoli, alla Via M. Cervantes 55/5 presso lo studio dell'Avv. Annamaria Abbruzzese che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- ATTRICE -
E
DEL GIUDICE (C.F. ), elettivamente domiciliata, in CP_1 C.F._1
Pozzuoli (NA), alla Via Campiglione 6, presso lo studio dell'Avv. Livia Volpe che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti - CONVENUTA -
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione uso abitativo per inadempimento del conduttore (Cod. SICID 144021)
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza
FATTO E DIRITTO
La ha convenuto in giudizio la convenuta in epi- Parte_3
grafe indicata, con atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale ingiun- zione di pagamento deducendo:
che con contratto stipulato in data 27.10.2022 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 27.10.2022, al n. 003857/3T, concedeva in locazione, per uso abitativo, alla sig.ra l'immobile sito in Pozzuoli (NA), alla via Toiano snc, “Parco Gar- Controparte_2 den Village” identificato all'N.C.E.U. del Comune di Napoli al foglio 30, part. 35, sub.
202, cat. A/2, edificio M, int. 10, R.C. 371,85;
che, unitamente alla predetta unità abitativa, concedeva in locazione, alla sig.ra
[...]
anche il posto auto, identificato all'N.C.E.U. del Comune di Napoli al foglio CP_2
30, part. 35, sub. 187, cat. C/6;
che, il contratto di locazione prevedeva la corresponsione di un canone annuo pari ad euro 7.800,00, da corrispondere in rate mensili anticipate dell'importo di euro 650,00 ciascuna;
2
che la conduttrice, a partire dall'anno 2023, si rendeva morosa nel pagamento di diversi canoni di locazione, per un ammontare complessivo pari ad € 4.100,00, come meglio indicato in citazione, sino al mese di maggio 2024;
che, in particolare, non erano state onorate le mensilità di gennaio, marzo, aprile e mag- gio 2024, per euro 2.600 mentre erano state corrisposte, solo parzialmente, le mensilità da marzo a dicembre 2023 (con una differenza di euro 150 mensili per un totale di euro
1.500) ;
che la conduttrice, a partire dall'anno 2022, si rendeva, altresì, morosa nel pagamento degli oneri condominiali (€ 898,03), nonché della spesa di registrazione del contratto dell'anno 2023 (€ 78,00), per un ammontare complessivo pari ad € 976,03.
In data 10.06.2024, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, si opponevano allo sfratto e chiedeva: Controparte_2
1) Negare l'emissione della ordinanza di convalida e di quella di rilascio, in quanto l'immobile era stato rilasciato volontariamente;
2) Negare l'emissione del decreto in- giuntivo;
3) Compensare le spese, in quanto cessata la materia del contendere.
La convenuta, in particolare, eccepiva la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio, in quanto l'immobile era stato rilasciato spontaneamente in data
28.05.2024. Eccepiva, infine, l'errata quantificazione dell'ammontare dovuto per oneri condominiali.
Il Giudice, all'udienza del 10.06.2024, mutava il rito ed assegnava alle parti termine per integrare i rispettivi scritti difensivi. Assegnava, inoltre, a parte attrice, termine fino all'udienza del 9.04.2025 per concludere il procedimento di mediazione.
L'istante presentava domanda di mediazione innanzi all'organismo di mediazione dell'ordine degli Avvocati di Napoli la quale si concludeva con il verbale negativo del
27.02.2025 (cfr. in atti) per mancata comparizione della parte convenuta.
Con memoria integrativa, depositata il 7.03.2025 l'intimante concludeva chiedendo: “1)
Emettersi decreto ingiuntivo in danno della signora del Giudice Maira, per l'importo complessivo di euro 5.076,03 (come sopra determinato ed individuato, anche nella stes- sa intimazione), oltre interessi legali;
2) Con vittoria di spese e onorari di causa, da di- starsi del procuratore costituito;
ex art. 93 cpc”.
All'odierna udienza del 9/4/2025 la causa viene decisa ex art 281 sexies cpc
3
In via preliminare, la domanda attorea è procedibile per intervenuta mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 27.02.2025).
Tanto esposto, va dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande di risolu- zione del contratto di locazione e di rilascio dell'immobile, per intervenuta risoluzione consensuale del contratto e restituzione dell'immobile .
Come noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell'effettivo conse- guimento, seppur aliunde, del bene della vita da parte degli istanti. Ciò rende inutile la prosecuzione del processo, giacché difetta l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuri- dicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, (Cass. civ.,
Sez. 1, 03.03.2006, n. 4714). La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più al- Con cun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.
[..
costituisce una fattispecie - creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio - da dichiararsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla na- turale definizione dello stesso con una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudi- zio.
Tutto ciò premesso, va accolta la domanda attorea di condanna della convenuta al pa- gamento dell'importo dei canoni di locazione non corrisposti, per € 4.100,00, delle spe- se di registrazione del contratto, per € 78,00 ed accessori condominiali inevasi sino al rilascio di € 898,03, per un importo totale di euro 5.076,03, da cui va detratta la cifra versata per deposito cauzionale pari ad € 1.300/00.
Per effetto della dovuta compensazione impropria, va condannata al Controparte_2 pagamento, in favore di parte attrice, di € 3.776,03, oltre interessi legali dal 28/05/2024
(giorno del rilascio) al saldo.
Va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta di non debenza degli oneri con- dominiali come indicati in citazione .
4
Invero, ritiene codesto Tribunale che il documento allegato da parte convenuta in data
10.06.2024 e denominato “situazione versamenti Condominio Garden Village,” nulla provi in ordine al versamento di oneri accessori in quanto privo di qualsivoglia valore legale, essendo carente della firma di un amministratore o legale rappresentante della società Controparte_4
La convenuta, non ha, neppure, prodotto copia dei bonifici bancari attestanti l'avvenuto pagamento degli oneri condominiali, con specifica imputazione delle mensilità di rife- rimento né le bollette condominiali pagate e quietanzate .
Risultano, altresì, prive di valore giuridico le fatture depositata da parte convenuta, inte- state ad un soggetto estraneo al presente giudizio, tale . Da tali fatture Persona_1
non si può evincere che vi siano somme che il conduttore abbia diritto a vedersi restitui- re da parte del locatore per riparazioni urgenti ai sensi dell'articolo 1577 comma 2 cc .
Neppure vi è prova che la parte conduttrice abbia anticipato somme da farsi rimborsare dall'amministrazione condominiale in quanto su tale specifico aspetto nessun tipo di prova è stata articolata nel presente giudizio non avendo la convenuta depositato alcuna memoria integrativa nei termini di rito.
Come noto, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l'esatto adempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto, mentre può sem- plicemente allegare l'altrui condotta inadempiente .
Controparte, invece, è tenuta a dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere.
Infine, anche qualora sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della pro- pria obbligazione.
Non avendo parte convenuta dimostrato il proprio diritto a vedersi rimborsare parte del- le somme per lavori di elettricità , espurgo fogne e simili va pronunciata condanna nei termini sopra indicati.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella moti- vazione di cui sopra.
5
Le spese di lite e mediazione vengono compensate per metà atteso che, con spirito con- ciliativo, la parte convenuta ha rilasciato spontaneamente l'immobile; per la residua me- tà le spese si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 e del Dm 37/2018 aggiornate al Dm
147/2022, valore ridotto per assenza di istruttoria e semplicità delle questioni con di- strazione in favore del procuratore anticipatario .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere sulle domande di risoluzione del contratto di locazione e di rilascio dell'immobile;
2) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_4
per le causali di ci in motivazione di € 3.776,03, oltre interessi legali dal
[...]
28/05/2024 al saldo;
3) Compensa per metà le spese di lite e mediazione e condanna al Controparte_2 pagamento della residua metà che liquida in € 150/00 per spese € 1.250,00 per compen- si, oltre rimborso spese generali IVA, CPA ed accessori nella misura di legge con distra- zione in favore dell'Avv. ABBRUZZESE ANNAMARIA anticipatario .
Così deciso in Napoli il 9/04/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
6