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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 367/2024 R.G.L. promossa da:
, residente in [...], C.so Unione Sovietica 252, Parte_1
elettivamente domiciliato in IN, Via Vittorio Amedeo II n. 13, presso lo studio degli
Avv.ti Alessandro Fontanazza e Anna Maria Rivetti, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, per procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di IN, domiciliataria in Via Arsenale n. 21
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: contratto a tempo determinato
CONCLUSIONI
Per il ricorrente in riassunzione: come da ricorso depositato il 29.7.2024
Per il convenuto in riassunzione: come da memoria depositata il 28.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n. 11341/2024 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 246/2017 di questa corte territoriale che, per quanto ancora rileva, in riforma della sentenza n. 2966/2011 del Tribunale di IN (che aveva condannato il convenuto a risarcire al ricorrente il danno per CP_1 Parte_1
l'abuso del contratto a termine pari a quindici mensilità della retribuzione globale di
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fatto), ha respinto la domanda risarcitoria per l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Nella pronuncia rescindente la S.C., accogliendo i primi due motivi di ricorso proposti da ha così statuito: Pt_1
“la Corte territoriale ha richiamato in premessa i principi di diritto enunciati da Cass. n.
22552/2016 e da numerose pronunce, coeve e successive, conformi, secondo cui:
a) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;
b) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4
c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle S.U. di questa Corte n.
5072 del 2016;
c) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;
4.2. peraltro dei richiamati principi non ha fatto corretta applicazione nella fattispecie, incorrendo nel vizio di sussunzione denunciato nel primo motivo, perché, quanto alla fattispecie oggetto di causa, il giudice d'appello si è limitato a rilevare che «
[...]
, anche se non è mai stato stabilizzato ed è andato in pensione Parte_1
dopo aver sempre svolto attività come supplente, ha sempre operato in base ai contratti a termine stipulati ed in atti consecutivamente presso istituti scolastici diversi, dunque non è ravvisabile l'abuso nei sensi delineati dalla S.C.»;
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così ragionando la Corte territoriale ha finito per condurre l'accertamento sulla sussistenza o meno in concreto dell'abuso assumendo un parametro giuridicamente errato, perché ha valorizzato unicamente l'avvenuta utilizzazione presso istituti scolastici diversi (peraltro contestata dal ricorrente), che non assume alcun rilievo quanto alle supplenze annuali (ossia quelle conferite sino al 31 agosto dell'anno scolastico in discussione) mentre è solo uno degli indici da apprezzare ai fini dell'uso distorto delle supplenze sino al termine delle attività didattiche (ossia sino al 30 giugno dell'anno scolastico); nessuna valutazione risulta compiuta sulla durata e sulla qualificazione dei singoli incarichi, sicché, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la pronuncia deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che dovrà procedere ad un nuovo esame del merito, facendo applicazione dei principi richiamati in premessa”.
La S.C. ha cassato con rinvio a questa corte territoriale affinché proceda ad un nuovo esame da condurre nel rispetto dei principi sopra enunciati e perché proceda anche al regolamento delle spese.
2. Riassume chiedendo “• Preliminarmente dare atto Parte_1 dell'intervenuto giudicato sul diritto del ricorrente alla ricostruzione della progressione professionale in conseguenza dei contratti di lavoro subordinato stipulati a tempo determinato e del conseguente obbligo del di corrispondere all'appellato e CP_1
appellante incidentale le differenze maturate in ragione alla relativa anzianità di servizio con decorrenza dalla data del 23.1.2004 (rispetto alla retribuzione riconosciuta agli assunti in ruolo a tempo indeterminato) oltre interessi nella misura di cui all'art.
1284 c.c. IV comma e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c..
• nel merito, dichiarare inammissibile o rigettare l'appello proposto dal , per CP_1 tutti i motivi indicati in atti e, In accoglimento dell'appello incidentale,
• Confermata la natura abusiva del reiterato ricorso dell'appellante a contratti CP_1
di lavoro a tempo determinato, confermare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno commisurandone la liquidazione alla misura dell'ultimo stipendio che risulterà a seguito della progressione professionale e retributiva cui il è stato CP_1
definitivamente condannato.
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio nonché del giudizio per cassazione e del giudizio di rinvio.
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• Con distrazione delle spese a favore del procuratore costituito che si dichiara distrattario”.
Si è costituito il convenuto, chiedendo che la causa sia decisa secondo CP_1
giustizia.
All'udienza del 9.1.2025 il difensore del ricorrente ha chiesto di liquidare il danno applicando l'art. 36, 5° comma, d. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12, 1° comma 1, D.L. 131/2024, convertito in L. 166/2024.
3. In applicazione della statuizione rescindente della S.C. occorre dunque verificare il numero di supplenze annuali (ossia sino al 31 agosto), a prescindere se esse si siano svolte presso lo stesso istituto scolastico o presso istituti scolastici diversi, e il numero e le caratteristiche delle supplenze sino al termine delle attività didattiche (ossia sino al 30 giugno dell'anno scolastico), tenendo conto, quale uno degli elementi da valutare, se queste ultime si siano svolte presso lo stesso istituto scolastico o presso istituti scolastici diversi.
Come rilevato dal Tribunale con considerazioni ormai non più contestate dal CP_1
convenuto, sulla base dei contratti e dei certificati di servizio prodotti dal ricorrente
(docc. 1-19) risulta che quest'ultimo ha stipulato con l'Amministrazione scolastica sei contratti conferiti per coprire cattedre vacanti in organico di diritto (contratti fino al 31 agosto), oltre a contratti della durata dal 1°/9 al 30/6.
Più precisamente: “… il docente dall'anno scolastico 2002/2003 all'anno scolastico
2007/2008, fatta eccezione per l'anno 2004/2005, ha svolto le stesse mansioni
(docente presso la scuola secondaria) presso l'istituto tecnico industriale Majorana di
IN. Non è poi stato contestato che nell'anno scolastico 2008/2009 egli abbia ricevuto l'incarico di supplente sino al termine delle attività didattica presso l'ITIS
Pininfarina di Moncalieri e che nell'anno scolastico 2009/2010 abbia prestato la sua attività lavorativa presso l'Istituto Superiore Vittorini con contratto dal 1.9.2009 al
31.8.2010”.
Risulta inoltre dalla sentenza del Tribunale che nel caso del ricorrente (che aveva spezzoni di orario inferiori alle 18 ore) anche le assunzioni sino al 30/6 (che formalmente servono per sostituire personale assente) sono state in realtà utilizzate per coprire le carenze dell'organico di diritto, come dimostrato dalla deposizione del teste raccolta in altro giudizio ed acquisita dal Tribunale, secondo cui “quando Tes_1
la disponibilità ha ad oggetto spezzoni inferiori alle 18 ore possiamo fare comunque
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solo contratti sino al 30 giugno anche se si tratta di spezzoni relativi ad organico di diritto in quanto non sono stati oggetto di costituzione di cattedra ad orario esterno”.
Alla luce di queste circostanze è condivisibile la conclusione del Tribunale secondo cui anche i contratti al 30/6 non sono sorretti da ragioni obiettive di natura sostituiva o temporanea, con conseguente realizzazione dell'abuso nella reiterazione di detti contratti a tempo determinato.
4. Quanto alla liquidazione del danno, va ricordato che nella sentenza n. 5072/2016 le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ex art. 36, comma 5, d. lgs. 165/2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010.
Il danno che, secondo la sentenza Cass. Sez. Un. n. 5072/2016 e successive conformi, viene risarcito mediante applicazione dell'art. 32 comma 5 L. 183/2010 (ora abrogato e sostituito dall'analoga tutela di cui all'art. 28, co. 2, D. lgs. n. 81/2015) è dunque il danno per l'illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro nell'ambito del pubblico impiego privatizzato: si tratta di un danno presunto, conseguente alla violazione di norme imperative di derivazione comunitaria, qualificabile, appunto, come "danno comunitario", con esonero dall'onere probatorio ed avente anche natura e finalità sanzionatorie. Il danno è quindi costituito dalla condizione di precarietà in cui il lavoratore viene abusivamente tenuto, in violazione della normativa dell'Unione
Europea, e cioè per un periodo superiore a quello massimo (36 mesi) da essa consentito.
Da ultimo, con specifico riferimento al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, l'art. 36, 5° comma, d. lgs.
165/2001, come modificato dall'art. 12, 1° comma 1, D.L. 131/2024, convertito in L.
166/2024, ribadito il divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha codificato a livello normativo la tutela risarcitoria già individuata in ambito giurisprudenziale (cd. “danno comunitario”), sancendo che: “Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo
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determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
La norma è applicabile nel presente giudizio in quanto, come osservato, costituisce una specificazione della modalità della liquidazione del “danno comunitario” per l'abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato nel pubblico impiego che la giurisprudenza di legittimità (ivi compresa la pronuncia rescindente relativa alla presente controversia), in assenza di una norma relativa a detta specifica ipotesi, riteneva di effettuare utilizzando la tutela prevista per il caso, previsto per i rapporti di lavoro privati, di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
Alla luce dei criteri previsti dal novellato art. 36 5° comma d. lgs. 165/2001 (“gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”), il convenuto deve essere CP_1
condannato al risarcimento del danno, che, tenuto conto del numero di contratti a termine illegittimi e quindi dell'abuso nel ricorso a contratti a tempo determinato di durata annuale protrattasi oltre la soglia dei 36 mesi (la reiterazione di contratti annuali si è verificata dall'anno scolastico 2002-2003 all'anno scolastico 2009/2010, ad eccezione dell'anno scolastico 2004/2005 non lavorato, e quindi complessivamente per sette anni scolastici) si liquida in sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto come risulterà dalla ricostruzione della progressione professionale (doverosa in base all'altra statuizione su cui si è formato il giudicato), oltre interessi legali (ma non nella misura ex art. 1284 4° comma c.p.c., trattandosi di domanda non contenuta nel ricorso di primo grado, e dunque tardiva ed inammissibile) e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.
In applicazione della regola della soccombenza, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno poste a carico del e si liquidano in dispositivo in conformità ai CP_1
parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa (compreso, come affermato nel ricorso in riassunzione, nello scaglione tra euro 5.200 ed euro 26.000) e dell'attività difensiva svolta (escluse le fasi istruttorie/di trattazione indicate nella nota spese, poiché dette fasi non si sono svolte né nel giudizio di appello né in quello di rinvio), con
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distrazione in favore del difensore antistatario.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., pronunciando sul ricorso in riassunzione, condanna il convenuto a risarcire CP_1 al ricorrente il danno per l'illegittimo ricorso al contratto a termine nella misura di sette mensilità della retribuzione globale di fatto spettante al medesimo in relazione all'ultimo rapporto di lavoro a termine dedotto in ricorso, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla sentenza di primo grado al saldo;
condanna il a rimborsare al ricorrente le spese di Controparte_1 tutti i gradi di giudizio, liquidate per il primo come da sentenza, per l'appello in euro
3.966,00, per il giudizio di legittimità in euro 3.082,00, e per il giudizio di rinvio in euro
3.966,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 9.1.2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Patrizia Visaggi
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