Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 761 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell' anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 08/08/1982 AR
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 13/08/1976 Parte_2
Entrambi alettivamente domiciliati in Palermo via Francesco Padovani n. 20, presso lo studio dell'avv. Giacalone Marco, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 20/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 14/02/2025.
All'udienza del 20 maggio 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ Relativamente alla residenza e all'assegnazione della casa coniugale
Più precisamente la IG.ra risiede, unitamente ai due figli LE e AR A_ in Palermo, in via Sampolo n. 300 presso la casa coniugale di proprietà esclusiva della stessa.
Si chiede, pertanto, che l'assegnazione della casa coniugale segua il diritto di proprietà e venga, dunque, attribuita alla IG.ra che vi continuerà ad abitare con i figli AR
LE e . A_ Part Il IG. pur continuando ad avere la residenza presso l'immobile di proprietà della IG.ra
, risiede in altro luogo e, più precisamente in largo Patania n.12 Lo stesso si AR obbliga entro 30 giorni dall'omologa a trasferire la propria residenza anagrafica.
Ciascuno avrà l'obbligo di comunicare all'altro l'eventuale mutamento della residenza mediante lettera raccomandata a/r.
Relativamente all'affidamento ed ai diritti di visita dei figli LE e A_
I coniugi propongono e stabiliscono l'affidamento in maniera condivisa ad entrambi i coniugi con diritto di dimora prevalente dei minori LE e presso l'abitazione della madre R_ sita in Palermo in via Sampolo n. 300.
Premettendo che sino ad ora i buoni rapporti tra le parti hanno fatto sì che i minori potessero crescere frequentando abitualmente entrambi i genitori, si precisa che le successive prescrizioni potranno essere variate con accordo tra le parti con congruo anticipo, nel pieno rispetto dei reciproci impegni, nonché nel rispetto della volontà dei figli LE e che, R_ ormai, avendo compiuto sedici anni saranno liberi di scegliere le modalità ed i tempi di frequentazione dei genitori.
Il Sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana Parte_2 nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 17,30 alle ore 22,00, salvo diversi impegni lavorativi o scolastici che i coniugi saranno tenuti a comunicare tempestivamente, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi.
I minori trascorreranno i weekend, dalla mattina del sabato (ore 11:00) sino alla domenica sera, a settimane alterne, con ciascun genitore e con pernottamento presso il genitore che li ha prelevati, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi. A settimane alterne, il medesimo periodo di visita avverrà, invero, dalla domenica mattina (ore 11:00) sino al lunedì mattina (ore 8:00), con pernottamento della domenica presso il genitore che li ha prelevati.
Tutto ciò dovrà avvenire compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi e previo accordo.
Per le festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, i giorni dalla vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano, della vigilia di Capodanno con uno dei genitori, mentre i giorni di
Natale, del primo dell'anno, e dell'Epifania con l'altro genitore.
Per le festività pasquali ciascuno dei genitori terrà con sé i minori, ad anni alterni, il giorno di Part Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, mentre per il periodo estivo, il IG. potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di 15 giorni, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo dei coniugi. Per converso, anche la IG.ra avrà diritto di trascorrere 15 giorni con i figli, non AR necessariamente consecutivi.
Le superiori condizioni saranno osservate compatibilmente con gli impegni dei rispettivi genitori, i quali congiuntamente concorderanno di volta in volta diversi termini e modalità di affidamento, nonché rispettando la volontà dei due figli che, essendo in età adolescenziale hanno una capacità di discernimento tale da poter scegliere i modi e i tempi in cui frequentare i genitori.
Resta inteso che durante tali periodi, entrambi i genitori potranno allontanarsi con i minori dal territorio palermitano, mantenendo, però, sempre il contatto telefonico con l'altro genitore e comunicando in anticipo gli spostamenti fuori dalla città di Palermo.
Relativamente al mantenimento dei figli
In ragione della presenza di due figli di anni sedici, i coniugi concordano nel fissare la complessiva somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) (100,00 euro per figlio) a titolo di contributo per il mantenimento e per le spese ordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi in maniera anticipata ogni giorno 05 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie. Part Tutto ciò in ragione del totale accollo dei finanziamenti da parte del IG. come da punto successivo, di euro 700,00 mensili. Part Pertanto, il IG. dovrà corrispondere predetta somma, nei modi e termini sopra indicati, alla IG.ra . AR
Relativamente alle spese straordinarie, ludiche, scolastiche e sanitarie dei figli
I coniugi con la sottoscrizione della presente scrittura privata concordano che le SPESE GIA'
COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO PER I FIGLI siano: vitto, abbigliamento, utenze, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE extra assegno OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici (laddove non rimborsati ai genitori tramite ad es. buoni-libro), spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche effettuati tramite il SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Part Tali spese verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% per il IG. ed il 50% per la IG.ra . AR
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, vengono poste a carico dei coniugi nella misura del 50% in capo alla IG.ra e nella misura 50% in AR Part capo al IG. suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2.Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
ASSEGNI FAMILIARI L'assegno per il nucleo familiare (C.d. assegno unico) verrà percepito interamente dalla IG.ra che, pertanto, ne riceverà l'intero ammontare pari al 100%. AR Part Il IG. si obbligherà a fornire quanto necessario per consentire il percepimento dell'assegno alla IG.ra nella misura dl 100%. AR
DEDUCIBILITA' FISCALE
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Relativamente al rilascio di documenti dei minori
Entrambi i coniugi ne autorizzano sin d'ora il rilascio con documento valido per l'espatrio.
Relativamente al mantenimento del coniuge
Entrambi i coniugi posseggono piena capacità lavorativa e, pertanto, dichiarano di rinunciare a qualsiasi genere e sorta di reciproco mantenimento stante la piena autonomia e indipendenza economica.
Il IG. svolge l'attività lavorativa di lavoratore subordinato, percependo la Parte_2 somma mensile pari ad euro 1.500,00
La IG.ra svolge l'attività lavorativa di lavoratore subordinato percependo AR la somma mensile pari ad euro 1.300,00
Pertanto, i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi genere e sorta di reciproco mantenimento.
Relativamente alle questioni di natura economica ancora pendenti. Part I coniugi dichiarano che le rate dei finanziamenti in essere a nome del IG. per un ammontare di circa 700,00 mensili rimarranno in capo allo stesso con rinuncia di tutte ed ogni pretesa nei confronti della IG.ra . AR
Il conto corrente cointestato presso verrà chiuso entro 30 giorni dall'omologa. CP_1
I coniugi dichiarano dunque di non avere altre questioni economiche pendenti”.
Inoltre le parti, ad integrazione delle superiori condizioni, hanno precisato a verbale di udienza del 20/05/2025 quanto di seguito riportato:
“ Le parti concordemente specificano che il IG. si è fatto carico di adempiere Parte_2 al pagamento delle quote mensili per finanziamento, nell'acquisto di beni mobili utili al nucleo familiare, per l'ammontare di € 700,00 mensili, che si esaurirà tra cinque anni”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 14/02/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 27/07/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 87 - parte II – serie A – Anno 2005);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del 28 maggio 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini