Art. 2.
Tutti gli atti e i contratti stipulati dalle amministrazioni interessate per il raggiungimento delle finalita' suddette sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e i contratti dello Stato.
Tutti gli atti e i contratti stipulati dalle amministrazioni interessate per il raggiungimento delle finalita' suddette sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e i contratti dello Stato.