Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00146/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01842/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1842 del 2024, proposto da:
UC RU ed NT RU, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OS UL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sergio, Guido Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 2428 di demolizione lavori edili dell’8.7.2024, notificata ad entrambi i ricorrenti in data 18.7.2024;
della relazione istruttoria prot. n. 26839 del 29.4.2023 redatta dal personale del Comune di Scafati, su delega del Commissario ad acta, a conclusione del procedimento intrapreso con l’Atto di diffida stragiudiziale prot. n. 6288 del 31.1.2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Scafati e di OS UL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa ET RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dante causa dei ricorrenti acquistava, con decreto di trasferimento del 24.8.1973 emesso dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno, un fabbricato composto da due distinti lotti immobiliari e precisamente: "primo lotto: a) vano terraneo a sud dell'androne del fabbricato sito in Scafati al corso Trieste 232,località Madonnelle con due accessi dalla via pubblica, con retrostante vano,corridoio ed ammezzato superiore, nonché la superficie del lastrico solare dell'androne (mq.73).Vanno aggiunte le comunioni dell'androne alla cassa di scala, al lastrico solare sul portico.Confina: ad ovest con via Trieste; a nord con l'androne e portico coperti; adest con il terreno retrostante; a sud con Paduano UI, foglio 20 n. 326; b) zona di terreno di are 3.90 a frutteto misto, foglio 20 n.327. Secondo lotto: quartino al pian terreno, in Scafati località Madonnelle, via Trieste n. 232, sulla sinistra dello androne, composto di 3 vani, cucina e bagno, con sottostanti scantinati e porcilaia. Va annesso l'ammezzato ubicato sui servizi, il portico coperto, nonché la comunione all'androne, alla scala coperta ed al lastrico di copertura del portico. Foglio 20 n.326". Con la DIA del 1996, prot. n. 2306, la dante causa eseguiva lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'immobile di sua proprietà, intervenendo sia sul locale terraneo, da sempre destinato ad attività commerciale sia sul quartino residenziale.
Con atto di divisione del 16.7.2013, Rep. n. 26887, Racc. n. 17040, i germani RU NT, UC e LL procedettero alla divisione ereditaria dei cespiti immobiliari di proprietà della dante causa; per cui il locale terraneo, destinato ad attività artigianale, fu assegnato in comproprietà ai soli germani NT e UC, mentre l’originario quartino residenziale (secondo lotto), previo frazionamento catastale in due distinte unità, fu assegnato in proprietà esclusiva rispettivamente ad NT e UC.
Con atto di diffida stragiudiziale, prot. n. 6288 del 31.1.2020, il sig. UL UI, padre della sig.ra UL OS, diffidava il Comune di Scafati ad emettere gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei ricorrenti, in ragione degli abusi riscontrati.
A fronte dell’inerzia del Comune di Scafati, il sig. UL agiva, dinanzi a questo TAR, con ricorso ex art. 117 cpa, definito con la sentenza di accoglimento, n. 802 del 29.3.2021.
Il 25.8.2023, si insediava il Commissario ad acta.
Con relazione del 29.04.2024, prot. n. 26839, il Responsabile del Procedimento e il Responsabile del Settore IV del Comune di Scafati si pronunciavano sulle istanze formulate nella diffida stragiudiziale e, pertanto, il Commissario ad acta, con nota, prot. n. 30302 del 14.5.2024, prendeva atto dell’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Salerno n. 801/2021, ritenendo, di conseguenza, conclusa l’attività commissariale.
Con ordinanza di demolizione, n. 2428 del’8.7.2024, il Comune contestava che “il confronto dello stato dei luoghi con la Dia prot. 2306 del 22/01/1996 ha evidenziato il frazionamento della originaria consistenza indicata nella precitata Dia con cambio di destinazione d’uso dei locali accessori pertinenziali alla residenza in locale artigianale destinato ad autofficina meccanica. In complessivo il frazionamento ha generato due abitazioni, un locale deposito, e un locale artigianale. Inoltre si rileva rispetto alla scheda catastale P 89/255 del 21/12/1989 la modifica del prospetto su Corso Trieste con l’accorpamento di un vano pedonale con quello carrabile generando un unico vano di più ampie dimensioni. Si specifica che le ulteriori opere eseguite che hanno generato dal frazionamento l’abitazione sub 4 sono state già sanzionate con ordinanza di demolizione n. 2183 del 7/03/2017 e reiterata con ordinanza n. 2347 del 10/03/2023”.
Avverso l’atto de quo insorgono i ricorrenti epigrafati, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati.
Sulla contestazione dell’illegittimo frazionamento dell’immobile.
II.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 D.P.R. 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3 COMMA 1 LETT. B) E 6 BIS DEL D.P.R.380/2001. ECCESSO DI POTERE PER ISTRUTTORIA ERRONEA ED INADEGUATA; PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO; PER MOTIVAZIONE ILLOFICA ED INSUFFICIENTE; IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E SPROPORZIONE.
Secondo l’assunto attoreo, la contestazione mossa dall’amministrazione comunale sarebbe frutto di un’attività istruttoria palesemente erronea e fuorviante, atteso che il decreto di trasferimento del 1973 già prevedeva l'esistenza di due distinti lotti. La dante causa, a dire dei ricorrenti, aveva già provveduto all’accatastamento delle due unità, allibrando il primo lotto nella categoria catastale C3 (appunto, artigianale) ed il secondo lotto nella categoria catastale A2 (residenziale). I ricorrenti lamentano poi l’illegittimità dell’ordine gravato, per violazione dell’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001, essendo il contestato frazionamento (ammessa e non concessane la sussistenza) riconducibile al mero obbligo informativo nei confronti della P.A. di cui al più volte citato articolo 6 bis, la cui disciplina è applicabile anche ai casi di frazionamento eseguiti sine titulo prima dell’introduzione della C.I.L.A.
II – Sulla contestazione dell’illegittimo mutamento di destinazione d’uso.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 31 D.P.R. 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 765/1967 (cd. Legge Ponte) E DELLA LEGGE 47/1985. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 23 TER DEL D.P.R. 380/2001 E DI CONSEGUENZA DELLA LEGGE REGIONE CAMPANIA N. 13/2022 E DELLA LEGGE REGIONE CAMPANIA N. 31/2021. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 23 TER E DELL’ARTICOLO 36 BIS DEL D.P.R. 380/2001, COME MODIFICATI DAL D.L. 69/2024, CONV. IN LEGGE 105/2024. ECCESSO DI POTERE PER ISTRUTTORIA ERRONEA E SUPERFICIALE; PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO ED ERRORE SUL FATTO; PER DIFETTO ED ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ARTICOLO 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE ARTICOLI 3 E 97 COSTITUZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.
La parte ricorrente lamenta che la pregressa destinazione commerciale del locale a piano terra risale ad un'epoca - gli anni '50 del '900 - durante la quale la normativa urbanistica non richiedeva un apposito titolo autorizzatorio amministrativo per il conseguimento e/o il mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Anche per tale motivo, il primo accatastamento che seguì alla DIA n. 2306 del 1996 non necessitava di un preventivo titolo amministrativo che autorizzasse il mutamento di destinazione d'uso, in quanto tale destinazione era da sempre stata “commerciale" e, pertanto, l'accatastamento non faceva altro che acclarare la risalente e mai contestata destinazione commerciale dei locali.
Secondo l’assunto attoreo, la valutazione comunale sarebbe erronea e fuorviante, avendo l’amministrazione comunale omesso di applicare la sopravvenuta normativa, evidentemente più favorevole, introdotta dal D.L. n. 69/2024, di poi convertito nella Legge n. 105/2024.
III- Ancora sul difetto di istruttoria con particolare riferimento a quanto già dedotto nel precedente motivo sub II,
II.a): VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 10 BIS, 21 OCTIES E 3 DELLA LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER: MOTIVAZIONE INADEGUATA, INSUFFICIENTE ED INCOMPLETA; DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI CARENZA DEI PRESUPPOSTI.
La parte ricorrente rimarca che il 31.10.2023 depositava memoria difensiva con pertinente documentazione allegata, prot. n. 60704, con la quale si formulavano le contestazioni di cui l’atto di diffida del 31.1.2020. Il Comune di Scafati, nella relazione prot. n. 26839 del 29.4.2024, non avrebbe tenuto minimamente conto delle deduzioni ed eccezioni formulate dai ricorrenti, avendo emesso l’ordine demolitorio illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione e per non aver valutato le memorie del privato.
Resistono in giudizio la controinteressata, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva.
Si costituisce in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale deduce l’improcedibilità del presente gravame.
Si rimarca in punto di fatto che il Sig. RU UC ha presentato istanza di PdC in sanatoria, con nota, prot. n° 52247 del 02.09.2024, volta a conseguire la sanatoria di parte delle opere oggetto dell’ingiunzione demolitoria n° 2482 del 08.07.2024, volendo procedere con il mutamento di destinazione d’uso di alcuni locali situati al piano terra dello stabile.
Con nota, n° 10 del 04.04.2025, il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria.
Il titolo de quo era impugnato, dinanzi a questo TAR, con ricorso R.G. n° 1291/2025, definito con sentenza di accoglimento, n° 1589 del 01.10.2025, appellata innanzi al Consiglio di Stato, R.G. n° 8706/2025 che, con ordinanza n° 4363 del 03.12.2025, ha denegato l’incidentale tutela cautelare.
Nell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
È evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Pertanto, lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
In ogni caso, vale rimarcare, in punto di diritto, quanto già statuito da questo TAR, nella sentenza, n° 1589 del 01.10.2025, e così di seguito espresso:
“il mutamento di destinazione d’uso per il quale è stata richiesta e assentita la contestata sanatoria ex art. 36 bis del D.P.R. 380/2001 ha comportato l’esecuzione di opere edilizie non riconducibili agli interventi di edilizia libera, oltre che l’assegnazione dell’unità immobiliare considerata, sita in Zona A4, ad una diversa categoria funzionale (segnatamente da residenziale a locale artigianale). (…) In sintesi, la nuova disciplina semplificatoria prevede per l’ipotesi di mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali disomogenee di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi in Zona A il preventivo rilascio del titolo edilizio richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie a tale mutamento, essendo perciò sufficiente la presentazione di una semplice Scia nelle sole ipotesi di opere non incidenti sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici. Dunque, traslando le coordinate normative appena evidenziate al caso che ci occupa, deve tenersi conto che le opere edilizie realizzate sull’unità immobiliare dei controinteressati destinata ad autofficina meccanica, per come contestate dalle ordinanze di demolizione nn. 2183 del 7 marzo 2017, 2347 del 10 marzo 2023 e 2428 dell’8 luglio 2024 (segnatamente frazionamento dell’originaria consistenza indicata nella Dia prot n. 2306 del 22 gennaio 1996 che ha generato un unico vano Pagina 6 di 10 di più ampie dimensioni rispetto alla scheda catastale P. 89/255 del 12 dicembre 1989), assurgono ad interventi non rientranti tra quelli di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, incidendo sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di categoria edilizia pure consentito dall’art. 2, co. 7 della Legge Regionale della Campania n. 19/2001. Pertanto, i due comproprietari avrebbero dovuto a rigore domandare all’amministrazione comunale il previo rilascio del permesso di costruzione ai sensi del citato art. 23 ter, co 1 quinques lett. b) onde poter regolarmente porre in essere le attività edilizie programmate. E ciò pur senza considerare che comunque il mutamento di destinazione d’uso in zona paesaggisticamente vincolata, realizzato mediante opere costruttive tali da incidere sulla sagoma e sul prospetto della consistenza immobiliare di riferimento, deve ritenersi per ciò solo urbanisticamente rilevante e, come tale, soggetto di per sé all’ottenimento del titolo edilizio e della presupposta autorizzazione paesaggistica”.
E tanto basta al Collegio.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ET RE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET RE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO