Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1989, n. 41
Articolo 1
Versione
25 febbraio 1989
Art. 2. Rifinanziamento delle iniziative in corso 1. Al fine di non interrompere, in attesa dell'aggiornamento degli indirizzi generali di politica mineraria, le iniziative in corso in favore del settore minerario, nonche' di promuovere le attivita' sostitutive di cui all'articolo 1, e' autorizzata per l'anno 1988 la spesa complessiva di lire 200 miliardi da destinare:
a) quanto a lire 105 miliardi alla prosecuzione degli interventi indicati all'articolo 20, primo comma, lettere a), b) e d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , come modificato dall' articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 , con la seguente ripartizione: lire 15 miliardi per gli interventi indicati alla lettera a), lire 30 miliardi per gli interventi indicati alla lettera b) e lire 60 miliardi per gli interventi indicati alla lettera d);
b) quanto a lire 25 miliardi per gli interventi di cui
al precedente articolo 1;
c) quanto a lire 70 miliardi per gli interventi di cui al successivo comma 2, da attuare mediante conferimento di detto importo al fondo costituito ai sensi dell' articolo 7, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246 .
2. Per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicita' o di piani di riconversione in attivita' sostitutive, alle unita' minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all' articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , come modificato dall' articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 , mantenute in fase produttiva nel 1988, possono essere concessi, per il predetto anno, contributi in conto capitale rapportati al costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, in misura comunque non eccedente le perdite di gestione calcolate ai sensi del citato articolo 15. Il contributo e' concesso, sentita la regione interessata, nei limiti fissati dal CIPI per ciascuna unita' mineraria.
3. Il contributo di cui al comma 2 deve essere richiesto dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all' articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246 . Per l'erogazione del contributo si applica l' articolo 6, sesto e settimo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246 . Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, le procedure e le modalita' per la concessione e la liquidazione del contributo.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Politica mineraria".
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 2:
- Il testo del primo comma dell'art. 20, lettere a) , b) e d), della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria), come modificato dall' art. 6 del D.L.
n. 318/1987 , e' il seguente:
"Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-86:
a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;
b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;
c) (Omissis);
d) per la promozione dell'attivita' di ricerca mineraria e l'acquisizione o la partecipazione, in miniere all'estero, di cui all'art. 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;
e) (Omissis)".
- Si trascrive il testo dell' art. 7 della legge n. 246/1984 (per il titolo vedere nelle note all'art. 1):
"Art. 7. - Ai fini di cui al precedente art. 6, e' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Al fondo e' conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni.
Alla copertura di tale onere si provvede:
quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilita' residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli 7900 (lire 5.900 milioni), 7901 (lire 18.600 milioni), 7902 (lire 25.700 milioni) e 7903 (lire 6.700 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dette disponibilita' saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1984 per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; quanto a lire 33.100 milioni con riduzione di lire 18.100 milioni e di lire 15.000 milioni, rispettivamente, dei capitoli 7902 e 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.
In relazione a quanto stabilito dal precedente comma resta corrispondentemente ridotta di lire 90.000 milioni la complessiva autorizzazione di spesa di cui all' art. 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 .
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- L'art. 15 della citata legge n. 752/1982 , come modificato dall' art. 5 del D.L. n. 318/1987 , cosi' recita:
"Art. 15. - Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente art. 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonche' allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate della summenzionata delibera, puo' eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione da' luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente art. 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.
La delibera del CIPI e' emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.
Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa e' erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.
Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attivita' di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unita' produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci".
- Per il testo del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 246/1984 vedere nelle note all'art. 1.
- Il sesto e settimo comma dell'art. 6 della citata legge n. 246/1984 cosi' recitano:
"A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma, puo' disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fidejussione.
Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di interesse pari a quello di riferimento di cui all' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione".

Entrata in vigore il 25 febbraio 1989