Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E.
[...]
Aprile
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5 aprile 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D.
Lgs. n° 38/2000, all'erogazione delle prestazioni conseguenti al riconoscimento dei postumi permanenti (da cumularsi con quelli già riconosciuti nella misura complessiva del 10% come conseguenza delle malattie già riconosciute di origine professionale) derivanti dalla ritenuta patologia professionale (“BPCO”) denunciata l'18.11.2022, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre CP_1
accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda. CP_1
Istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008
n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Invero, la prova testimoniale ha confermato le circostanze dedotte in ricorso e relative alle mansioni a cui è stato addetto il ricorrente, nonché le sostanze nocive alle quali è stato esposto a causa della propria attività.
Quanto agli aspetti medico-legali, deve rilevarsi come il consulente ha riconosciuto che il ricorrente è effettivamente affetto da patologia riconducibile causalmente all'attività lavorativa e al quadro sintomatico descritto dallo stesso ricorrente;
tuttavia, tale patologia non è qualificabile come “BPCO” trattandosi di "placche pleuriche diffuse con interessamento costale, scissurale, diaframmatico e mediastinico". Infatti lo specialista ha così affermato: “ 1 - Il NO
[...]
non risulta essere affetto da "BPCO", patologia denunciata con il certificato di Parte_1
malattia professionale.
2 - Il NO presenta, a carico dell'apparato respiratorio, un quadro patologico Parte_1
costituito da "placche pleuriche diffuse con interessamento costale, scissurale, diaframmatico e mediastinico", patologia non denunciata con il certificato di malattia professionale ma che riconosce quale causa, la lunga durata di esposizione lavorativa ad amianto.
3 - La percentuale invalidante di tale quadro patologico è pari al 5% (cinque per cento), in applicazione a quanto previsto dal codice 331 (danno anatomico a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale) delle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza 18/11/2022, epoca di presentazione, alla Sede di Taranto dell' , dell'istanza di riconoscimento della malattia professionale. CP_1
Ha quindi calcolato una percentuale complessiva (considerati i precedenti postumi del 10% attestati dalla documentazione prodotta dall' ) pari al 14% con decorrenza dalla data di CP_1
presentazione della domanda amministrativa.
Le conclusioni medico - legali cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I,
4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Il riconoscimento di altra patologia professionale, diversa da quella denunciata solo per qualificazione, non è di ostacolo all'accoglimento della domanda. Deve infatti farsi applicazione del principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “ L'art.
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53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive solo che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore, sicché non è nuova, sia in sede amministrativa che giudiziaria, la domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale che, pur non coincidente con quella denunciata, rientri nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi di mera qualificazione del fatto costitutivo allegato, consentita anche al giudice d'appello previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza” (Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 5004 del 14/03/2016).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto, la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il complessivo grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 14% dalla domanda dell'18.11.2022.
Pertanto l' deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi, CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale.
Le spese di lite e di C.T.U. seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 14% dalla domanda dell'18.11.2022, condanna l' al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi - salva deduzione di CP_1
quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale - con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze CP_1 del giudizio, che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del
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contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario;
3. pone le spese di CTU, liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico della parte convenuta.
Taranto, 3 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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