Sentenza 6 febbraio 2007
Massime • 1
Nel procedimento di convalida del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, imposto ai sensi dell'art. 6 L. n. 401 del 1989, occorre assicurare all'interessato un termine adeguato per la presentazione al giudice delle proprie deduzioni, e che va rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel provvedimento del quale è stata richiesta la convalida o a quello di 48 ore entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2007, n. 11467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11467 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 06/02/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 110
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 31146/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IR ME, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 7.1.2006 del GIP del Tribunale di SI, pronunziata L. n. 401 del 1989, art. 6;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Il Questore di SI, con provvedimento del 19.12.2005 - adottato ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 e succ. modif. - disponeva, nei confronti di NO IR ME, il divieto di accesso agli stadi in occasione dello svolgimento di partite di calcio della squadra "Internazionale", per la durata di cinque anni, prescrivendogli altresì l'obbligo di presentarsi presso il comando stazione Carabinieri di Segrate venti minuti dopo l'inizio del primo tempo e quindici minuti prima del termine di ogni incontro di calcio casalingo disputato dalla medesima squadra, nonché trenta minuti dopo l'inizio degli incontri disputati in trasferta.
Tale provvedimento veniva notificato al NO alle ore 18,21 del 4.1.2006 e ritualmente comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SI, il quale ne chiedeva la convalida al GIP alle ore 10,00 del 5.1.2006.
Il GIP del Tribunale di SI, con ordinanza depositata alle ore 9,30 del 7.1.2006, convalidava il provvedimento del Questore, argomentando di avere verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla citata L. n. 401 del 1989. Evidenziava, in particolare il G.I.P., che il NO, in occasione della partita di calcio SI-Inter, disputatasi il 27.11.2005 presso lo Stadio "San Filippo" di SI, era stato individuato mentre "in possesso di megafono" dirigeva i cori incitando gli altri ultra a ripetere espressioni razziste nei confronti del calciatore AR DR ZO.
Avverso l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso il difensore del NO, il quale ha dedotto violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6 e vizio di motivazione, in quanto:
- tra la notifica del decreto del questore e l'ordinanza di convalida sarebbero decorse poco più di 30 ore, mentre all'interessato spettava un termine complessivo di 96 ore;
- il GIP avrebbe omesso di controllare la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge per l'adozione del provvedimento restrittivo della libertà, con particolare riguardo ai profili della necessità ed urgenza, della concreta ed attuale pericolosità sociale del ricorrente e della congruità della durata della misura;
- era stato comunque superato il limite massimo temporale della misura dell'obbligo di presentazione, concretamente fissata in cinque anni laddove la legge stabilisce in tre anni la più lunga durata.
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1 Nel procedimento di convalida di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, la necessità di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la celerità nell'applicazione della misura, indispensabile perché la stessa possa rivelarsi efficace, sì da giustificare, in un equilibrato rapporto fra le esigenze in gioco, l'adozione di forme semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contraddittorio.
Sulla base di tali affermazioni la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 144 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, come sostituito dalla L. n. 45 del 1995, art. 1, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Questo principio è stato poi recepito del Legislatore, il quale, con la L. n. 377 del 2001, (introducendo la L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 bis) ha previsto che nella notifica del provvedimento del questore deve essere inserito "l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida".
1.2 Quanto all'esigenza di assicurare all'interessato un margine temporale adeguato per presentare al giudice le proprie deduzioni, pur in presenza di pronunzie difformi, questa Corte è prevalentemente orientata (con argomentazioni condivise da questo Collegio) nell'affermare che la relativa verifica deve essere effettuata in correlazione al momento della notifica all'interessato del provvedimento del questore e non al momento della richiesta di convalida da parte del PM., nonché nel considerare illegittima la convalida del G.I.P. intervenuta prima della scadenza del termine fissato all'interessato per la presentazione di memorie, o comunque in tempo tate da rendere di fatto impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. III, 2.10.2002, n. 32815, Lezzi e 16.1.2002, n. 1671 Cariomagno;
Sez. I: 16.4.2004, n. 17899, Chieffi;
6.2.2003, n. 5718, Damiano;
22.11 2001, n. 45785, Giacomelli;
6.10.2000, n. 5566, Cacciotti;
19.6.2000, n. 4464, Iacomini ed altri;
28.1.2000, n. 686, Bucciarelli;
25.1.1999, n. 606, Pinotti Guiri;
Sez. VI, 12.3.2004, n. 12110, Di Chio). Questo Collegio ritiene di dover ribadire, pertanto, che, al fine di rendere concreto il diritto di difesa riconosciuto dalla legge all'interessato, è necessario che lo stesso sia messo in grado di presentare al G.I.P. le proprie memorie e deduzioni in un termine ragionevole, il quale, non essendo stato determinato dal legislatore, non può che essere rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel provvedimento del quale è stata richiesta la convalida o a quello entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida, cioè entro 48 ore. In caso contrario verrebbe ad essere vanificato il principio affermato dalla Corte Costituzionale, tenuto conto che l'interessato, qualora la convalida intervenga nel giro di qualche ora dopo la notifica del provvedimento, si troverebbe impossibilitato materialmente ad esplicitare la propria difesa. Nel caso di specie il provvedimento del Questore di SI (ove non risultava fissato alcun termine), notificato al NO alle ore 18,21 del 4.1.2006, è stato convalidato dal GIP. alle ore 9,30 del 7.1.2006, pertanto dopo 63 ore utili per la presentazione di memorie o deduzioni. Ne consegue che non è ravvisatole alcuna lesione del diritto di difesa riconducibile alla previsione dell'art. 178 c.p.p., lett. c).
2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso - invece - sono fondati e meritano accoglimento.
2.1 La Corte Costituzionale ha rilevato che:
- l'obbligo di presentazione ad un ufficio di Polizia, previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, (articolo modificato, da ultimo, dal D.L. 17 agosto 2005, n. 162, convertito dalla L. 17 ottobre 2005, n. 210) non segue automaticamente al divieto di accesso a competizioni sportive. Esso, pur avendo una funzione accessoria rispetto alla misura anzidetto, è frutto di un'autonoma valutazione del questore, il quale deve stabilire se esistano specifiche circostanze in base alle quali affiancare l'obbligo medesimo al divieto di accesso;
- il provvedimento che prescrive l'obbligo di comparizione (a differenza del divieto di accesso) configura "un atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire, imponendone la presenza negli uffici addetti al controllo dell'osservanza della misura" (così Corte Cost., sentenza n. 193/1996) e "rientra pur sempre ed a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 Cost." (così Corte Cost., sentenza n. 512/2002). Da tale qualificazione - secondo il Giudice delle leggi - discendono i seguenti principi:
- la necessità di un'adeguata motivazione del provvedimento da parte del questore, il quale è tenuto a documentare e valutare accuratamente le circostanze oggettive e soggettive che lo inducono a ritenere necessario, oltre il divieto di accesso, anche l'obbligo di presentazione al posto di Polizia;
- l'autorità di pubblica sicurezza deve valutare il presupposto della eccezionale necessita ed urgenza richiesto dall'art. 13 Cost., comma 3, affinché essa possa temporaneamente adottare provvedimenti incidenti sulla libertà personale;
- il giudizio di convalida effettuato dal GIP non può limitarsi ad un mero controllo formale, ma deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura, sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed esigibilità della stessa;
- il giudice, in ossequio al sistema di garanzie previsto dall'art. 13 Cost., deve valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza di tutte le condizioni richieste per la sua adozione, nonché l'adeguatezza del suo contenuto anche sotto il profilo della durata.
2.2 Le Sezioni Unite - con la semenza 12.11.2004, n. 44273, ric. Labbia - hanno ribadito che, in sede di convalida, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla legge) ed investire, altresì, la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dallo stesso giudice.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, però, è legittima anche la motivazione della convalida "per relationem", attraverso il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del P.M., con indicazione della positiva revisione del percorso logico che, ha indotto il provvedimento convalidalo (vedi Cass.: Sez. VI, 12.3.2004, n. 12110, Di Chio;
Sez. I, 20.1.2004, n. 1338, Scarola;
Sez. I, 18.7.2003, n. 30306, Beghini;
Sez. I, 18.3.2003, il 12719, Leggeri).
2.3 Quanto alla ricorrenza del presupposto della eccezionale necessità ed urgenza (richiesto dall'art. 13 Cost., comma 2, affinché l'autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale) condivide sostanzialmente il Collegio le argomentazioni svolte nell'ordinanza 24.11.2006, a 39049 della VII Sezione, secondo la quale:
a) La motivazione sulla necessità di provvedere può anche dedursi logicamente dall'inaffidabilità del soggetto desumibile dalle stessa gravità della condotta da lui tenuta o dalla sua pericolosità, risultando palese in tali casi l'esigenza di garantire, con la prescrizione della presentazione in un ufficio di Polizia, l'osservanza del divieto di accedere agli stadi. In presenza di manifestazioni violente, infatti, difficilmente potrebbe considerarsi non necessaria la prescrizione dell'obbligo di presentazione per l'anzidetto finalità di garanzia nonché per prevenire il ripetersi di violenze.
Il legislatore, proprio perché l'obbligo di presentazione ad un ufficio di Polizia in coincidenza con la manifestazione sportiva può considerarsi oggettivamente necessario alla stregua della pericolosità del soggetto, ha disposto, con la L. n. 210 del 2005, che l'obbligo medesimo debba essere comunque applicato quando risulti, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha già violato il divieto di accesso agli stadi (vedi l'ultima parte L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 5). In tali casi il questore non deve fornire alcuna motivazione circa la necessità di prescrivere la presentazione in un ufficio di Polizia, poiché essa è imposta dalla legge.
b) La motivazione sul requisito dell'urgenza si correla, ex art.13 Cost., ai provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall'autorità amministrativa in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del giudice. Il provvedimento emanato dal questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 e succ. modif., però, è destinato ad avere esecuzione a decorrere dalla prima competizione sportiva successiva alla sua notificazione e deve essere convalidato entro 96 ore dalla notificazione medesima. L'autorità amministrativa non ha il potere di anticiparne l'esecuzione, sicché l'obbligo della motivazione sull'urgenza, nel rispetto del dettato dell'art. 13 Cost., si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice in relazione a competizioni sportive tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria.
2.4 Nella fattispecie in esame il provvedimento del Questore, richiamato nell'ordinanza e notificato all'interessato, indicava specificamente i comportamenti presupposti all'intimazione dell'obbligo e le relative fonti di prova, desumendo la pericolosità sociale del soggetto intimato (ed il rischio attuale e concreto di potenziali turbative dell'ordine pubblico in caso di sua presenza sui luoghi di future manifestazioni sportive calcistiche) dalla circostanza che egli era stato individuato mentre "in possesso di megafono, dirigeva i cori incitando gli altri ultra a ripetere espressioni razziste nei confronti del calciatore AR DR ZO (comportamento considerato integrante gli estremi di una condotta rivolta ad indurre alla violenza). Il G.I.P. del Tribunale di SI, in sede di convalida, si è limitato ad un controllo meramente formale di detto provvedimento amministrativo, ma ha omesso un'adeguata motivazione riferita alla sussistenza concreta ed attuale della pericolosità sociale dell'intimato ed alla congruità della durata della misura.
2.5 In relazione, infine, a tale durata, essa è stata fissata in cinque anni, termine superiore a quello massimo (di tre anni) previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 5 come modificato dalla L. n. 377 del 2001, senza alcuna indicazione dei motivi per i quali si è ritenuto di potere superare il limite massimo edittale.
3. L'impugnata ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione ai Carabinieri, conseguentemente, deve essere annullata, con rinvio al G.I.P. del Tribunale di SI, per nuova delibazione alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del
Tribunale di SI.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2007