Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, in sede di giudizio incidentale "de libertate", salvo il caso di abnormità del provvedimento, non è deducibile alcuna questione inerente la mancata separazione dei processi, trattandosi di decisione adottata dal giudice di cognizione nella sua discrezionalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2000, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 12/01/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. VITTORIO G. EBNER " N. 115
3. Dott. ANGELO DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA " N. 41632/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da ZZ IL nato a [...] il [...] e da
AN PE nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza in data 7.9.1999 del Tribunale di Napoli sez. Riesame. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EBNER. Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore dell'imputato ZZ, avv. De Martino. Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 23.4.1999 la Corte di Assise di Napoli, su conforme richiesta del PM, ha dichiarato sospesi, ai sensi dell'art.304 c.p.p., i termini di custodia cautelare per tutta la durata del dibattimento in essere nei confronti di ZZ IL ed LI PE, assoggettati alla misura cautelare della custodia in carcere.
Ha ritenuto la Corte di Assise tale sospensione giustificata: dalla complessità del procedimento, che vede addebitati a ciascuno degli imputati gravi delitti (gli omicidi volontari in danno di OC PE e di IN NI) commessi in concorso con l'altro e con IA IG (in stato di libertà); dalla inscindibilità - per tale motivo - delle rispettive posizioni;
dall'avvenuta, ammissione di mezzi di prova, ivi compresa la audizione di collaboratori di giustizia, non suscettibili di pronta assunzione;
infine dalla richiesta del IA, nei cui confronti pendono altri processi tutti in corso di celebrazione, di presenziare all'intero dibattimento e dal dissenso delle difese degli imputati ZZ e LI alla separazione della posizione del IA da quella degli altri. L'ordinanza è stata gravata di appello dagli imputati ZZ ed LI.
Con ordinanza in data 7.9.1999 il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'impugnazione.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati tramite i rispettivi difensori. I difensori dell'LI hanno inoltre depositato note difensive ad integrazione dei motivi già presentati.
Motivi della decisione
Con un unico motivo l'LI deduce la nullità del provvedimento per inosservanza e comunque erronea applicazione di legge (art. 606 lett. B in relazione all'art. 304 comma secondo c.p.p.). In particolare, dopo avere ricordato di non avere fatto opposizione alla separazione della posizione del IA, la difesa contesta la decisione del Tribunale, per non avere tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 304 comma quinto c.p.p. e cioè che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma primo e di cui al comma quarto non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi. Inoltre, osserva che la concomitanza di altri processi a carico del IA è una circostanza che non può gravare su chi - come l'LI - ha chiesto di trattare egualmente il processo a suo carico;
e che la complessità del procedimento rappresenta una situazione della quale occorreva che la Corte d'Assise desse adeguata dimostrazione ancorandola a concreti dati di fatto, mentre al riguardo non sarebbe stata fornita alcuna motivazione. Il punto è ribadito nelle indicate note difensive, in particolare laddove si sottolinea che sarebbe mancata una specifica indagine finalizzata a far luce sul numero dei testimoni e sulla possibilità di esaminarli in tempo utile;
e che del pari sarebbe stata omessa la motivazione sulla impossibilità di celebrare il dibattimento nei termini ordinari con gli attuali mezzi e le strutture a disposizione.
Infine, la difesa dell'LI richiama, in quanto estensibili, i motivi di ricorso proposti dal coimputato ZZ. Quest'ultimo deduce la nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 304 n.2 c.p.p. ed all'art. 18 n. 2 c.p.p.: per avere il Tribunale ritenuto il mancato consenso alla separazione delle posizioni processuali (espresso relativamente all'esistenza di esigenze probatorie comuni nel dibattimento) quale condotta determinante la complessità del dibattimento.
Al riguardo la difesa evidenzia che il processo si profilava come esauribile con l'esame di quattro collaboratori di giustizia, salvi altri mezzi istruttori da assumere ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e che solo l'avvenuta ammissione di mezzi di prova testimoniale (con ordinanza emessa in data 23.4.1999) riguardanti circostanze di contorno non connesse ai fatti delittuosi in contestazione e comunque di parziale e limitata rilevanza aveva determinato il PM ad avanzare la richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare che la Corte di Assise poi accoglieva con ordinanza in pari data. I motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere congiuntamente trattati, sono infondati.
Anzitutto, è da escludere che il Tribunale (come assume invece la difesa dell'LI) abbia violato il disposto del comma quinto del citato articolo circa la inapplicabilità delle disposizioni di cui alle lett. a) e b) del comma primo e del comma quarto dell'art. 304 c.p.p. "ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi". Invero, è assolutamente pacifico;
e del resto si desume dal testo dell'ordinanza della Corte di Assise, in atti - che la sospensione è stata adottata ai sensi del secondo comma del richiamato art. 304 c.p.p., che non viene assolutamente richiamato dall'invocato quinto comma dell'art. 304. Ciò posto, è pure da rilevare che il Tribunale correttamente ha osservato che in sede cautelare non è deducibile alcuna questione inerente la mancata separazione dei processi (trattandosi di decisione adottata dal giudice della cognizione nella sua discrezionalità, avverso la quale neppure è previsto - salvo il caso estremo di abnormità del provvedimento, che qui certo non ricorre - alcun mezzo di impugnazione).
Pertanto, anche in questa sede di legittimità non può tenersi conto della dedotta (dalla difesa dello ZZ) violazione dell'art. 18 c.p.p.. Va poi osservato che il Tribunale nel confermare la decisione del Giudice della cognizione, non si è limitato ad una pura e semplice enunciazione della particolare complessità del procedimento a carico dei ricorrenti ma a fondamento di tale ritenuta complessità ha posto concreti elementi di fatto.
In particolare ha fatto riferimento alle consistenti liste testi presentate dalle parti ed ammesse dalla Corte di Assise;
alla necessità di procedere all'esame di numerosi collaboratori di giustizia;
ed all'esigenza di approfondimento delle posizioni di ciascun imputato. Ha anche preso in considerazione la condotta processuale del PM - e cioè la rinuncia del titolare dell'azione penale, formulata in sede di richieste istruttorie, all'esame delle persone (testimoni ed imputati di reato connesso) indicate nella propria lista testi, in quanto già esaminate in altro processo dei cui verbali dibattimentali il PM stesso chiedeva l'acquisizione - per rilevarne la non decisività (in termini di non complessità del procedimento) dal momento che di tali persone le difese degli imputati hanno comunque chiesto l'esame.
Sicché correttamente il Tribunale, in funzione di Giudice dell'appello, ha rilevato al riguardo che la riserva della Corte di Assise di ammissione di tali mezzi istruttori ai sensi dell'art. 190 bis c.p.p. all'esito degli altri già ammessi rappresenta un ulteriore elemento di complessità del dibattimento. A fronte di tale articolata esposizione delle ragioni per le quali è stata riconosciuta, la complessità del dibattimento è da escludere che sia ravvisabile una violazione dell'art. 304 comma secondo c.p.p. ovvero un difetto di motivazione in ordine alla sussistenza, nel caso concreto dei relativi presupposti.
Del resto, spettando al Giudice di merito scegliere tra gli elementi sottoposti al suo esame, quelli che ritiene effettivamente significativi, ai fini della decisione, e non può questa Corte di legittimità sostituire una propria valutazione a quella operata dal medesimo Giudice di merito - sulla base della diversa prospettazione che delle risultanze processuali offrirono le parti - una volta che detto Giudice abbia, come nella specie, della propria decisione dato una motivazione logica e compiuta nonché esente da errori di diritto.
I ricorsi devono essere dunque rigettati ed i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà alla trasmissione di copia del presente provvedimento ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria di provvedere all'adempimento di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000