Art. 18.
Il primo comma dell'articolo 63 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque ometta la denuncia prevista dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 e' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000".
Il primo comma dell'articolo 63 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque ometta la denuncia prevista dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 e' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000".