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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni DE Pubblico ministero, in persona DE Sostituto procuratore generale VI AL che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
sentito per il ricorrente, il difensore, avvocato Leonardo Lanucara che ha insistito per l'accoglimento DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale DE riesame di Lecce, in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione penale di questa Corte con sentenza DE 4 luglio 2024, ha respinto la richiesta di riesame proposta da SA OI avverso l'ordinanza DE giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Brindisi DE 5 febbraio 2024 in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56-629, comma 2, n 1, cod. pen. e 2,4, e 7 I. n. 895 DE 1967 e 61 n. 2 cod. pen.. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2724 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 10/12/2024 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi DEl'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini DEla motivazione, il ricorrente chiede l'annullamento DEl'ordinanza impugnata e denuncia: 2.1. violazione di legge (art. 2 I. 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione LLart. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) pe il mancato rispetto DE termine di tre giorni liberi tra la notifica LLindagato DEl'avviso di fissazione DEl'udienza camerale, eseguita il 29 luglio 2024, e la data di udienza, tenutasi il 6 agosto 2024, notifica eseguita il 29 luglio 2024, termine che deve essere calcolato al netto DEla sospensione a partire dal 1 agosto 2024; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato esame DEle deduzioni difensive svolte LLudienza DE 6 agosto 2024, sul punto DEl'attendibilità DEla persona offesa, con riferimento al contenuto degli accordi convenuti in merito alla esecuzione dei lavori;
alla mancata esecuzione dei lavori pattuiti, che non erano stati ultimati;
ai pagamenti ricevuti. L'ordinanza impugnata ha omesso la valutazione di tali allegazioni soffermandosi sui riscontri alle dichiarazioni DEl'EB in merito ai fatti da questi denunciati ma non ha esaminato gli antefatti, il rapporto contrattuale e la mancata corrispondenza dei lavori eseguiti LLaccordo, risultante anche dalle comunicazioni intercorse con il RA Carelli. Si tratta di un aspetto influente ai fini DE giudizio di attendibilità DEl'EB anche in merito LLaggressione subita;
2.3. violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria rilevante ai fini DEla qualificazione giudica dei fatti occorsi il 13 dicembre 2023 come DEitto di tentata estorsione (artt. 56-629 cod. pen.), piuttosto che esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alla persona (art. 393 cod. pen.). Il mancato esame DEle deduzioni difensive svolte LLudienza DE 6 agosto 2024 rileva anche sotto altro profilo relativo alla legittimità DEle pretese avanzate dal CO nel corso DEl'incontro DE 13 dicembre volto ad ottenere da EB TE la ultimazione dei lavori a regola d'arte e la consegna dei lavori ultimati a fronte DEle conclamate inadempienze deboli agli obblighi assunti con i contratti di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia stipulati rispettivamente il 28 ottobre il 28 novembre DE 2021. Il Tribunale ha completamente pretermesso l'analisi DEla fattispecie concreta alla stregua dei criteri recati dalla sentenza DEle Sezioni Unite (sentenza DO, numero 29541 DE 16 luglio 2020), incorrendo così nel vizio di violazione di legge. Infatti il reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e quello di estorsione si differenziano tra loro esclusivamente in relazione LLelemento psicologico, soluzione, questa, a cui lo stesso Tribunale DE riesame di Lecce è pervenuta LLudienza DE 26 luglio 2024, accogliendo il ricorso di IO LF. 2 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento DEla prova in ordine al punto in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto che le minacce rivolte a EB TE nel corso DEl'incontro il 13 dicembre 2023 fossero state dirette anche contro i familiari DEla persona offesa. L'analisi DEle dichiarazioni rese dal dLLEB in occasione DE riconoscimento fotografico effettuato il 9 gennaio 2024; nelle dichiarazioni DE 29 gennaio 2024 e nella querela non recano traccia di tali minacce se non per un passaggio molto generico contenuto nella querela in cui l'EB faceva la seguente propalazione "i due mi ripetevano che qualora non avessi portato a termine i lavori avrebbero ammazzato me e la mia famiglia"; 2.5. violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza circa il concorso DEl'indagato nella commissione dei reati di tentata estorsione in concorso e detenzione porto di armi. Anche in questo caso il Tribunale è incorso nel vizio di travisamento DE fatto poiché non sono acquisiti elementi indiziari diretti per ritenere per ricostruire il ruolo di SA CH nel corso DEl'incontro, anzi, pur avendo l'EB precisato che il ricorrente era rimasto silente e inespressivo durante l'incontro, e come fosse frutto di una ricostruzione puramente congetturale che il ricorrente fosse la persona che aveva parlato con lui al telefono nei giorni precedenti;
2.6. violazioni di legge e vizio di motivazione nonché travisamento DE fatto risultante dal testo DE provvedimento circa la sussistenza DE contributo causale DE ricorrente alla commissione dei DEitti di cui ai capi a) e b) e con riferimento alle condotte poste in essere da SA OI prima DEl'incontro DE 13 dicembre 2023. La motivazione DEl'ordinanza impugnata è gravemente carente nella parte in cui valorizza a carico DE ricorrente la circostanza che dal telefono cellulare a questi in uso fossero partite DEle telefonate dirette LLEB (alle quali questi non aveva risposto) laddove l'indagato aveva riferito di avere dato in prestito il telefono cellulare al CO che glielo aveva chiesto in uso momentaneo. Il Tribunale non ha evidenziato alcun elemento indiziario da cui trarre l'alta probabilità che l'incontro DE 13 dicembre fosse stato preceduto da accordi intercorsi tra il CO e l'odierno ricorrente prima DEl'incontro stesso. 2.7. violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità DEla motivazione sul punto DEla ritenuta sussistenza DEle misure DEle esigenze cautelari e DEla scelta DEla misura cautelare carceraria quale unica adeguata salvaguardare le esigenze cautelari riferite ad una o ad entrambe le contestazioni provvisorie. Il Tribunale DE riesame non ha valorizzato il comportamento distante ed inespressivo tenuto dLLindagato, la marginalità DE suo contributo ai fatti . L'ordinanza impugnata è apodittica nella parte in cui ritiene inadeguata a realizzare le finalità di prevenzione la misura degli arresti domiciliari valorizzando come il 3 reato in materia di armi possa essere commesso anche presso il domicilio il giudice. Il Tribunale ha trascurato l'esame DEla personalità DEl'imputato, appena diciannovenne, incensurato ed estraneo ai circuiti criminali. 3.1 motivi sono stati ribaditi e precisati con memoria, intitolata motivi aggiunti, proposta in vista DEl'odierna udienza. Il difensore ha allegato altresì attestazione DEla cancelleria che, con riferimento al coindagato ST CO, dà atto DEla mancata presentazione di ricorso DE Pubblico Ministero rispetto LLordinanza che, come per il coindagato LF, ha riqualificato i fatti ai sensi DEl'art. 393, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla sussistenza DEle esigenze cautelari e, pertanto, l'ordinanza impugnata e quella genetica devono essere annullate senza rinvio, senza far luogo a provvedimenti conseguenti dal momento che l'indagato è libero per effetto DEl'annullamento DEl'ordinanza genetica a seguito DEla decisione DE 23 febbraio 2024. 2. Il Tribunale ha ritenuto che la condotta contestata al OI fosse da qualificare come reato di tentata estorsione, piuttosto che esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. pen.) in relazione ad un episodio che, in data 13 dicembre 2023, lo aveva visto presente alla intimidazione, direttamente riconducibile a ST CO, di TE EB, imprenditore incaricato DEla esecuzione di lavori di un immobile di proprietà di AN RR, moglie DE CO, in località Villa Castelli. Non è contestata la partecipazione DE ricorrente LLincontro con l'EB che veniva attirato in una vera e propria "imboscata" né sono in discussione le modalità DEl'incontro, al quale presenziavano almeno due persone armate, incontro nel corso DE quale il CO intimava LLEB di realizzare i lavori convenuti con la RR, altrimenti avrebbero ammazzato lui e la sua famiglia. La presenza DE ricorrente LLincontro con l'EB era stata accertata perché l'utenza cellulare (finale 716), intestata al padre DE OI, ma a questi in uso, il giorno dei fatti aveva agganciato celle compatibili con le località di Francavilla Fontana, luogo DEl'incontro. Nei giorni precedenti, e, precisamente il g. 11 dicembre, detta utenza aveva contattato quella DEl'EB due volte, senza che l'EB rispondesse. Interrogato dopo l'emissione DEl'ordinanza DE 5 febbraio 2024, SA OI riferiva di avere prestato il suo telefono a ST CO 1'11 dicembre 4 i i 3 t 2023; che il 13 dicembre si trovava in auto con il CO quando questi si recava presso l'abitazione DE LF;
di essere rimasto nell'auto durante l'incontro con l'EB e, quando ne era sceso aveva sentito parlare di lavori che l'EB non aveva eseguito. Egli, tuttavia, non conosceva le ragioni e le modalità DEl'incontro né era consapevole DEla possibilità di minacce verso l'EB. 3.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non è corretto, alla stregua DEla giurisprudenza di legittimità, l'inquadramento DEla nullità, derivante dal mancato rispetto DE termine di tre giorni liberi tra la data DEla notifica LListante (29 luglio 2024) e la data di tenuta DEl'udienza (6 agosto 2024), tenuto conto che dal g. 1 agosto 2024 operava la sospensione dei termini processuali per periodo feriale. Ed invero, nel procedimento di riesame, l'inosservanza DE termine di tre giorni liberi consecutivi, che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione DEl'avviso di udienza e quella DEl'udienza stessa - nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il "dies a quo" ma anche il "dies ad quem" - è causa di nullità generale (a regime intermedio) DEl'atto, che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione con la concessione di nuovi tre giorni liberi e non di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario. (Sez. 2, n. 53674 DE 10/12/2014, Golino, Rv. 261855) La violazione DE termine integra, dunque, una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale soggetta alle preclusioni e alle sanatorie previste per tale tipo di nullità che non è stata eccepita dal difensore presente LLudienza DE 6 agosto 2024 e che, nel corso DEl'odierna udienza, ha dedotto che il rispetto DEla disciplina in materia di sospensione dei termini in relazione alla celebrazione DEl'udienza costituisce, anch'esso, una nullità assoluta, evidentemente insussistente visto che, a tale udienza, il difensore presente si era costituito ed aveva concluso, con ampia produzione di documentazione, nel merito. 4.1 motivi di ricorso riportati ai punti 2.2., 2.3., 2.4, che sono infondati, comportano l'esame DEla sentenza di annullamento con rinvio, per violazione di legge, emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte il 4 luglio 2024, sentenza nella quale era contenuto il principio di diritto al quale il Tribunale DE riesame, avrebbe dovuto attenersi nell'esame DEla questione. Rileva, infatti, la sentenza citata : "Quanto, poi, alla riqualificazione DE fatto descritto nel primo capo di imputazione - originariamente qualificato quale tentata estorsione aggravata e riqualificato dal Tribunale DE riesame ai sensi degli artt. 56 e 393 cod. pen. -, sussiste il vizio di violazione di legge in relazione LLart. 629 cod. pen., dovendosi considerare che risulta pacificamente dal tenore 5 DEl'ordinanza impugnata che le minacce di morte siano state proferite dLLimputato e da altri sodali anche nei confronti dei familiari DEla parte offesa EB TE, questi ultimi soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale intercorso fra l'EB e la RR avente ad oggetto i suddetti lavori edili. Deve qui essere richiamato il pronunciamento di questa sezione a tenore DE quale è configurabile il DEitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi DE debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare DE debitore, sicché l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa DEle modalità e DEla diversità dei soggetti autori DEle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata (cfr. Sez. 2, n. 5092 DE 20/12/2017, Rv. 272017 - 01). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi DEl'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.". Va ricordato che in materia di riesame DEle misure cautelari, il giudice DE rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, LLesame dei "punti" DEla prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 6, n. 34127 DE 06/07/2023, Lacatus, Rv. 285159). A prescindere dalla "novità" DEla documentazione allegata dalla difesa nel corso DEl'udienza DE 6 agosto 2024 (che sembra estrapolata dal materiale investigativo già in atti), ritiene il Collegio che l'elemento qualificante, al quale il Tribunale si è poi conformato nell'adozione DE provvedimento impugnato, non fosse costituito né dal ruolo nella vicenda in esame di ST CO, in quanto cointeressato con la moglie nella stipula dei contratti o, comunque, nella definizione degli accordi convenuti con l'EB in merito ai lavori da eseguire, né dalla mancata esecuzione dei lavori pattuiti o dalla novazione DE rapporto contrattuale o dLLintervenuto pagamento DEle spettanze DEl'EB. La Seconda Sezione penale, infatti, nella sentenza di annullamento con rinvio, ha ritenuto che l'elemento fondante DE reato di estorsione, per distinguerlo da quello di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni, fosse riconducibile alla situazione di estraneità dei congiunti DEl'EB (la famiglia di questi) alle minacce che il CO aveva proferito nel corso DEl'incontro con l'EB. Il difensore allega che la sentenza richiamata dalla Seconda Sezione fa riferimento ad una diversa situazione di fatto (che, nel caso oggetto di esame DEla 7 6 sentenza n. 5092 DE 2017, vedeva vittime "dirette" DEla condotta minatoria i terzi estranei al rapporto contrattuale a monte). Tale rilievo, tuttavia, non coglie nel segno: la sentenza di annullamento ha, infatti, richiamato il precedente costituito dalla sentenza n. 5092 DE 2017 - che, vale precisare, è precedente alla pronuncia DO - per rafforzare le proprie conclusioni ma che, con riferimento al caso concreto, ha enunciato un principio di inequivoco significato e portata al quale il Tribunale avrebbe dovuto attenersi affermando che ai fini DEla qualificazione DE fatto come estorsione assumeva rilievo il dato "che le minacce di morte siano state proferite dLLimputato e da altri sodali anche nei confronti dei familiari DEla persona offesa EB TE, questi ultimi soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale intercorso fra l'EB e la RR avente ad oggetto i suddetti lavori edili". Così impostata la questione, i "nova" allegati non erano pertinenti al tema devoluto al giudice di rinvio e che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare ai fini DEla qualificazione giuridica DE fatto quale DEitto di tentata estorsione. Una conclusione che, nella sua dimensione fattuale, non si pone in contrasto con la sentenza DO che rimette al giudice DE merito la ricostruzione DE dolo - quale unico elemento rilevante per differenziare le due fattispecie criminose - poiché, invece, si pone al di fuori DEla fattispecie incriminatrice di cui LLart. 393 cod. pen., la minaccia proferita in danno di terzi estranei al rapporto contrattuale (nel caso i congiunti DEl'EB), verso i quali non è giuridicamente azionabile alcuna pretesa legale, possibilità che costituisce il presupposto fondante DE reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni. Il Tribunale DE riesame, nelle sintetiche osservazioni svolte a pag. 6 DEl'ordinanza impugnata, ha esaminato le deduzioni difensive - sia sull'attendibilità DEl'EB nella prospettazione DEl'antefatto sui suoi rapporti con la RR e il marito, ST CO, che sulle questioni civilistiche DE rapporto tra i coniugi RR/ST e l'EB - e, allineandosi al dictum DEla sentenza di annullamento - le ha ritenute "irrilevanti". Il Tribunale ha confermato, altresì, il giudizio di attendibilità DEl'EB che la difesa, con il quarto motivo di ricorso, contesta, evocando la genericità DEla ricostruzione DEl'EB in merito LLepisodio DE 13 dicembre 2023 - che è quello di interesse in questa sede -, episodio che la stessa difesa ammette essere stato descritto nella querela anche se non debitamente approfondito nelle dichiaraizoni rese dalla persona offesa nelle successive dichiarazioni. Si tratta di un aspetto, questo che non può essere sintomatico DEla inesistenza DE fatto quanto riconducibile alle scelte degli inquirenti che procedevano LLapprofondimento DEle indagini sviluppandone alcuni temi. 7 5.1 motivi di ricorso svolti ai punti 2.5. e 2.6 sono generici perché funzionali alla revisione DEl'ordinanza impugnata su punti che rinviano al merito DEla decisione. Il Tribunale ha evidenziato che il CH era il titolare DEl'utenza (finale 716) che, dopo una chiamata senza risposta, l'EB aveva, a propria volta, contattato venendo invitato, per discutere di alcuni lavori a farsi, ad un incontro LLaltezza DE passaggio a livello di Francavilla e dove, poi, l'EB veniva invitato da una persona ivi presente a seguirlo e che lo conduceva in aperta campagna dove si trovavano il ricorrente, ST CO e altre persone. Le modalità decettive DEl'appuntamento convenuto dal ricorrente sono state correttamente valorizzate per inferirne, senza cadute logiche, il fattivo contributo ai fatti ascrittigli e la consapevolezza DEle ragioni e modalità DEl'incontro che si è tenuto alla sua presenza e in presenza di persone visibilmente armate, senza che, a tal punto di sviluppo dei fatti, assumano rilievo le modalità silenti DEla sua partecipazione. 6.In più punti DE ricorso, nei motivi aggiunti e nel corso DEl'udienza, il difensore ha sostenuto che dovrebbero estendersi al ricorrente gli effetti favorevoli DEle ordinanze adottate a carico DE LF e DE ST che hanno ribadito la qualificazione DE fatto ai sensi DEl'art. 393 cod. pen.. L'effetto estensivo è, tuttavia, erroneamente evocato posto che le ordinanze emesse dal Tribunale di Lecce a carico di IO LF e ST CO sono state impugnate, con ricorso per cassazione, dai predetti indagati e, pertanto, esse non sono, neppure da un punto di vista formale, riconducibili al cd. giudicato cautelare. 7.Come anticipato è fondato il motivo di ricorso sulla insussistenza DEle esigenze cautelari. La motivazione DE Tribunale è DE tutto carente nell'esame DEle allegazioni difensive sulla giovane età, lo stato di incensuratezza e la concreta rilevanza DEla condotta ascritta al ricorrente poiché valorizza a suo carico solo gli aspetti che attengono alle concrete modalità DEl'incontro che, tuttavia, ne registrano la presenza silente ai fatti nel momento di massima pericolosità DEle condotte: tali valutazioni non appaiono emendabili in sede di annullamento con rinvio. 8
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza DE giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Brindisi DE 5 febbraio 2024, limitatamente alle esigenze cautelari. Così deciso il 10 dicembre 2024 La Consigliera relatrice Il Preside te p
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni DE Pubblico ministero, in persona DE Sostituto procuratore generale VI AL che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
sentito per il ricorrente, il difensore, avvocato Leonardo Lanucara che ha insistito per l'accoglimento DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale DE riesame di Lecce, in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione penale di questa Corte con sentenza DE 4 luglio 2024, ha respinto la richiesta di riesame proposta da SA OI avverso l'ordinanza DE giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Brindisi DE 5 febbraio 2024 in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56-629, comma 2, n 1, cod. pen. e 2,4, e 7 I. n. 895 DE 1967 e 61 n. 2 cod. pen.. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2724 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 10/12/2024 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi DEl'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini DEla motivazione, il ricorrente chiede l'annullamento DEl'ordinanza impugnata e denuncia: 2.1. violazione di legge (art. 2 I. 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione LLart. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) pe il mancato rispetto DE termine di tre giorni liberi tra la notifica LLindagato DEl'avviso di fissazione DEl'udienza camerale, eseguita il 29 luglio 2024, e la data di udienza, tenutasi il 6 agosto 2024, notifica eseguita il 29 luglio 2024, termine che deve essere calcolato al netto DEla sospensione a partire dal 1 agosto 2024; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato esame DEle deduzioni difensive svolte LLudienza DE 6 agosto 2024, sul punto DEl'attendibilità DEla persona offesa, con riferimento al contenuto degli accordi convenuti in merito alla esecuzione dei lavori;
alla mancata esecuzione dei lavori pattuiti, che non erano stati ultimati;
ai pagamenti ricevuti. L'ordinanza impugnata ha omesso la valutazione di tali allegazioni soffermandosi sui riscontri alle dichiarazioni DEl'EB in merito ai fatti da questi denunciati ma non ha esaminato gli antefatti, il rapporto contrattuale e la mancata corrispondenza dei lavori eseguiti LLaccordo, risultante anche dalle comunicazioni intercorse con il RA Carelli. Si tratta di un aspetto influente ai fini DE giudizio di attendibilità DEl'EB anche in merito LLaggressione subita;
2.3. violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria rilevante ai fini DEla qualificazione giudica dei fatti occorsi il 13 dicembre 2023 come DEitto di tentata estorsione (artt. 56-629 cod. pen.), piuttosto che esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alla persona (art. 393 cod. pen.). Il mancato esame DEle deduzioni difensive svolte LLudienza DE 6 agosto 2024 rileva anche sotto altro profilo relativo alla legittimità DEle pretese avanzate dal CO nel corso DEl'incontro DE 13 dicembre volto ad ottenere da EB TE la ultimazione dei lavori a regola d'arte e la consegna dei lavori ultimati a fronte DEle conclamate inadempienze deboli agli obblighi assunti con i contratti di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia stipulati rispettivamente il 28 ottobre il 28 novembre DE 2021. Il Tribunale ha completamente pretermesso l'analisi DEla fattispecie concreta alla stregua dei criteri recati dalla sentenza DEle Sezioni Unite (sentenza DO, numero 29541 DE 16 luglio 2020), incorrendo così nel vizio di violazione di legge. Infatti il reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e quello di estorsione si differenziano tra loro esclusivamente in relazione LLelemento psicologico, soluzione, questa, a cui lo stesso Tribunale DE riesame di Lecce è pervenuta LLudienza DE 26 luglio 2024, accogliendo il ricorso di IO LF. 2 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento DEla prova in ordine al punto in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto che le minacce rivolte a EB TE nel corso DEl'incontro il 13 dicembre 2023 fossero state dirette anche contro i familiari DEla persona offesa. L'analisi DEle dichiarazioni rese dal dLLEB in occasione DE riconoscimento fotografico effettuato il 9 gennaio 2024; nelle dichiarazioni DE 29 gennaio 2024 e nella querela non recano traccia di tali minacce se non per un passaggio molto generico contenuto nella querela in cui l'EB faceva la seguente propalazione "i due mi ripetevano che qualora non avessi portato a termine i lavori avrebbero ammazzato me e la mia famiglia"; 2.5. violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza circa il concorso DEl'indagato nella commissione dei reati di tentata estorsione in concorso e detenzione porto di armi. Anche in questo caso il Tribunale è incorso nel vizio di travisamento DE fatto poiché non sono acquisiti elementi indiziari diretti per ritenere per ricostruire il ruolo di SA CH nel corso DEl'incontro, anzi, pur avendo l'EB precisato che il ricorrente era rimasto silente e inespressivo durante l'incontro, e come fosse frutto di una ricostruzione puramente congetturale che il ricorrente fosse la persona che aveva parlato con lui al telefono nei giorni precedenti;
2.6. violazioni di legge e vizio di motivazione nonché travisamento DE fatto risultante dal testo DE provvedimento circa la sussistenza DE contributo causale DE ricorrente alla commissione dei DEitti di cui ai capi a) e b) e con riferimento alle condotte poste in essere da SA OI prima DEl'incontro DE 13 dicembre 2023. La motivazione DEl'ordinanza impugnata è gravemente carente nella parte in cui valorizza a carico DE ricorrente la circostanza che dal telefono cellulare a questi in uso fossero partite DEle telefonate dirette LLEB (alle quali questi non aveva risposto) laddove l'indagato aveva riferito di avere dato in prestito il telefono cellulare al CO che glielo aveva chiesto in uso momentaneo. Il Tribunale non ha evidenziato alcun elemento indiziario da cui trarre l'alta probabilità che l'incontro DE 13 dicembre fosse stato preceduto da accordi intercorsi tra il CO e l'odierno ricorrente prima DEl'incontro stesso. 2.7. violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità DEla motivazione sul punto DEla ritenuta sussistenza DEle misure DEle esigenze cautelari e DEla scelta DEla misura cautelare carceraria quale unica adeguata salvaguardare le esigenze cautelari riferite ad una o ad entrambe le contestazioni provvisorie. Il Tribunale DE riesame non ha valorizzato il comportamento distante ed inespressivo tenuto dLLindagato, la marginalità DE suo contributo ai fatti . L'ordinanza impugnata è apodittica nella parte in cui ritiene inadeguata a realizzare le finalità di prevenzione la misura degli arresti domiciliari valorizzando come il 3 reato in materia di armi possa essere commesso anche presso il domicilio il giudice. Il Tribunale ha trascurato l'esame DEla personalità DEl'imputato, appena diciannovenne, incensurato ed estraneo ai circuiti criminali. 3.1 motivi sono stati ribaditi e precisati con memoria, intitolata motivi aggiunti, proposta in vista DEl'odierna udienza. Il difensore ha allegato altresì attestazione DEla cancelleria che, con riferimento al coindagato ST CO, dà atto DEla mancata presentazione di ricorso DE Pubblico Ministero rispetto LLordinanza che, come per il coindagato LF, ha riqualificato i fatti ai sensi DEl'art. 393, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla sussistenza DEle esigenze cautelari e, pertanto, l'ordinanza impugnata e quella genetica devono essere annullate senza rinvio, senza far luogo a provvedimenti conseguenti dal momento che l'indagato è libero per effetto DEl'annullamento DEl'ordinanza genetica a seguito DEla decisione DE 23 febbraio 2024. 2. Il Tribunale ha ritenuto che la condotta contestata al OI fosse da qualificare come reato di tentata estorsione, piuttosto che esercizio arbitrario DEle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. pen.) in relazione ad un episodio che, in data 13 dicembre 2023, lo aveva visto presente alla intimidazione, direttamente riconducibile a ST CO, di TE EB, imprenditore incaricato DEla esecuzione di lavori di un immobile di proprietà di AN RR, moglie DE CO, in località Villa Castelli. Non è contestata la partecipazione DE ricorrente LLincontro con l'EB che veniva attirato in una vera e propria "imboscata" né sono in discussione le modalità DEl'incontro, al quale presenziavano almeno due persone armate, incontro nel corso DE quale il CO intimava LLEB di realizzare i lavori convenuti con la RR, altrimenti avrebbero ammazzato lui e la sua famiglia. La presenza DE ricorrente LLincontro con l'EB era stata accertata perché l'utenza cellulare (finale 716), intestata al padre DE OI, ma a questi in uso, il giorno dei fatti aveva agganciato celle compatibili con le località di Francavilla Fontana, luogo DEl'incontro. Nei giorni precedenti, e, precisamente il g. 11 dicembre, detta utenza aveva contattato quella DEl'EB due volte, senza che l'EB rispondesse. Interrogato dopo l'emissione DEl'ordinanza DE 5 febbraio 2024, SA OI riferiva di avere prestato il suo telefono a ST CO 1'11 dicembre 4 i i 3 t 2023; che il 13 dicembre si trovava in auto con il CO quando questi si recava presso l'abitazione DE LF;
di essere rimasto nell'auto durante l'incontro con l'EB e, quando ne era sceso aveva sentito parlare di lavori che l'EB non aveva eseguito. Egli, tuttavia, non conosceva le ragioni e le modalità DEl'incontro né era consapevole DEla possibilità di minacce verso l'EB. 3.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non è corretto, alla stregua DEla giurisprudenza di legittimità, l'inquadramento DEla nullità, derivante dal mancato rispetto DE termine di tre giorni liberi tra la data DEla notifica LListante (29 luglio 2024) e la data di tenuta DEl'udienza (6 agosto 2024), tenuto conto che dal g. 1 agosto 2024 operava la sospensione dei termini processuali per periodo feriale. Ed invero, nel procedimento di riesame, l'inosservanza DE termine di tre giorni liberi consecutivi, che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione DEl'avviso di udienza e quella DEl'udienza stessa - nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il "dies a quo" ma anche il "dies ad quem" - è causa di nullità generale (a regime intermedio) DEl'atto, che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione con la concessione di nuovi tre giorni liberi e non di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario. (Sez. 2, n. 53674 DE 10/12/2014, Golino, Rv. 261855) La violazione DE termine integra, dunque, una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale soggetta alle preclusioni e alle sanatorie previste per tale tipo di nullità che non è stata eccepita dal difensore presente LLudienza DE 6 agosto 2024 e che, nel corso DEl'odierna udienza, ha dedotto che il rispetto DEla disciplina in materia di sospensione dei termini in relazione alla celebrazione DEl'udienza costituisce, anch'esso, una nullità assoluta, evidentemente insussistente visto che, a tale udienza, il difensore presente si era costituito ed aveva concluso, con ampia produzione di documentazione, nel merito. 4.1 motivi di ricorso riportati ai punti 2.2., 2.3., 2.4, che sono infondati, comportano l'esame DEla sentenza di annullamento con rinvio, per violazione di legge, emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte il 4 luglio 2024, sentenza nella quale era contenuto il principio di diritto al quale il Tribunale DE riesame, avrebbe dovuto attenersi nell'esame DEla questione. Rileva, infatti, la sentenza citata : "Quanto, poi, alla riqualificazione DE fatto descritto nel primo capo di imputazione - originariamente qualificato quale tentata estorsione aggravata e riqualificato dal Tribunale DE riesame ai sensi degli artt. 56 e 393 cod. pen. -, sussiste il vizio di violazione di legge in relazione LLart. 629 cod. pen., dovendosi considerare che risulta pacificamente dal tenore 5 DEl'ordinanza impugnata che le minacce di morte siano state proferite dLLimputato e da altri sodali anche nei confronti dei familiari DEla parte offesa EB TE, questi ultimi soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale intercorso fra l'EB e la RR avente ad oggetto i suddetti lavori edili. Deve qui essere richiamato il pronunciamento di questa sezione a tenore DE quale è configurabile il DEitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi DE debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare DE debitore, sicché l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa DEle modalità e DEla diversità dei soggetti autori DEle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata (cfr. Sez. 2, n. 5092 DE 20/12/2017, Rv. 272017 - 01). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi DEl'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.". Va ricordato che in materia di riesame DEle misure cautelari, il giudice DE rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, LLesame dei "punti" DEla prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 6, n. 34127 DE 06/07/2023, Lacatus, Rv. 285159). A prescindere dalla "novità" DEla documentazione allegata dalla difesa nel corso DEl'udienza DE 6 agosto 2024 (che sembra estrapolata dal materiale investigativo già in atti), ritiene il Collegio che l'elemento qualificante, al quale il Tribunale si è poi conformato nell'adozione DE provvedimento impugnato, non fosse costituito né dal ruolo nella vicenda in esame di ST CO, in quanto cointeressato con la moglie nella stipula dei contratti o, comunque, nella definizione degli accordi convenuti con l'EB in merito ai lavori da eseguire, né dalla mancata esecuzione dei lavori pattuiti o dalla novazione DE rapporto contrattuale o dLLintervenuto pagamento DEle spettanze DEl'EB. La Seconda Sezione penale, infatti, nella sentenza di annullamento con rinvio, ha ritenuto che l'elemento fondante DE reato di estorsione, per distinguerlo da quello di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni, fosse riconducibile alla situazione di estraneità dei congiunti DEl'EB (la famiglia di questi) alle minacce che il CO aveva proferito nel corso DEl'incontro con l'EB. Il difensore allega che la sentenza richiamata dalla Seconda Sezione fa riferimento ad una diversa situazione di fatto (che, nel caso oggetto di esame DEla 7 6 sentenza n. 5092 DE 2017, vedeva vittime "dirette" DEla condotta minatoria i terzi estranei al rapporto contrattuale a monte). Tale rilievo, tuttavia, non coglie nel segno: la sentenza di annullamento ha, infatti, richiamato il precedente costituito dalla sentenza n. 5092 DE 2017 - che, vale precisare, è precedente alla pronuncia DO - per rafforzare le proprie conclusioni ma che, con riferimento al caso concreto, ha enunciato un principio di inequivoco significato e portata al quale il Tribunale avrebbe dovuto attenersi affermando che ai fini DEla qualificazione DE fatto come estorsione assumeva rilievo il dato "che le minacce di morte siano state proferite dLLimputato e da altri sodali anche nei confronti dei familiari DEla persona offesa EB TE, questi ultimi soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale intercorso fra l'EB e la RR avente ad oggetto i suddetti lavori edili". Così impostata la questione, i "nova" allegati non erano pertinenti al tema devoluto al giudice di rinvio e che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare ai fini DEla qualificazione giuridica DE fatto quale DEitto di tentata estorsione. Una conclusione che, nella sua dimensione fattuale, non si pone in contrasto con la sentenza DO che rimette al giudice DE merito la ricostruzione DE dolo - quale unico elemento rilevante per differenziare le due fattispecie criminose - poiché, invece, si pone al di fuori DEla fattispecie incriminatrice di cui LLart. 393 cod. pen., la minaccia proferita in danno di terzi estranei al rapporto contrattuale (nel caso i congiunti DEl'EB), verso i quali non è giuridicamente azionabile alcuna pretesa legale, possibilità che costituisce il presupposto fondante DE reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni. Il Tribunale DE riesame, nelle sintetiche osservazioni svolte a pag. 6 DEl'ordinanza impugnata, ha esaminato le deduzioni difensive - sia sull'attendibilità DEl'EB nella prospettazione DEl'antefatto sui suoi rapporti con la RR e il marito, ST CO, che sulle questioni civilistiche DE rapporto tra i coniugi RR/ST e l'EB - e, allineandosi al dictum DEla sentenza di annullamento - le ha ritenute "irrilevanti". Il Tribunale ha confermato, altresì, il giudizio di attendibilità DEl'EB che la difesa, con il quarto motivo di ricorso, contesta, evocando la genericità DEla ricostruzione DEl'EB in merito LLepisodio DE 13 dicembre 2023 - che è quello di interesse in questa sede -, episodio che la stessa difesa ammette essere stato descritto nella querela anche se non debitamente approfondito nelle dichiaraizoni rese dalla persona offesa nelle successive dichiarazioni. Si tratta di un aspetto, questo che non può essere sintomatico DEla inesistenza DE fatto quanto riconducibile alle scelte degli inquirenti che procedevano LLapprofondimento DEle indagini sviluppandone alcuni temi. 7 5.1 motivi di ricorso svolti ai punti 2.5. e 2.6 sono generici perché funzionali alla revisione DEl'ordinanza impugnata su punti che rinviano al merito DEla decisione. Il Tribunale ha evidenziato che il CH era il titolare DEl'utenza (finale 716) che, dopo una chiamata senza risposta, l'EB aveva, a propria volta, contattato venendo invitato, per discutere di alcuni lavori a farsi, ad un incontro LLaltezza DE passaggio a livello di Francavilla e dove, poi, l'EB veniva invitato da una persona ivi presente a seguirlo e che lo conduceva in aperta campagna dove si trovavano il ricorrente, ST CO e altre persone. Le modalità decettive DEl'appuntamento convenuto dal ricorrente sono state correttamente valorizzate per inferirne, senza cadute logiche, il fattivo contributo ai fatti ascrittigli e la consapevolezza DEle ragioni e modalità DEl'incontro che si è tenuto alla sua presenza e in presenza di persone visibilmente armate, senza che, a tal punto di sviluppo dei fatti, assumano rilievo le modalità silenti DEla sua partecipazione. 6.In più punti DE ricorso, nei motivi aggiunti e nel corso DEl'udienza, il difensore ha sostenuto che dovrebbero estendersi al ricorrente gli effetti favorevoli DEle ordinanze adottate a carico DE LF e DE ST che hanno ribadito la qualificazione DE fatto ai sensi DEl'art. 393 cod. pen.. L'effetto estensivo è, tuttavia, erroneamente evocato posto che le ordinanze emesse dal Tribunale di Lecce a carico di IO LF e ST CO sono state impugnate, con ricorso per cassazione, dai predetti indagati e, pertanto, esse non sono, neppure da un punto di vista formale, riconducibili al cd. giudicato cautelare. 7.Come anticipato è fondato il motivo di ricorso sulla insussistenza DEle esigenze cautelari. La motivazione DE Tribunale è DE tutto carente nell'esame DEle allegazioni difensive sulla giovane età, lo stato di incensuratezza e la concreta rilevanza DEla condotta ascritta al ricorrente poiché valorizza a suo carico solo gli aspetti che attengono alle concrete modalità DEl'incontro che, tuttavia, ne registrano la presenza silente ai fatti nel momento di massima pericolosità DEle condotte: tali valutazioni non appaiono emendabili in sede di annullamento con rinvio. 8
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza DE giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Brindisi DE 5 febbraio 2024, limitatamente alle esigenze cautelari. Così deciso il 10 dicembre 2024 La Consigliera relatrice Il Preside te p