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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. TRIBUNALE DI PALERMO ______________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in Per ___________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 13710 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonina Parte_1
DE FRANCISCI, giusta procura a margine della memoria di Il Cancelliere costituzione di nuovo procuratore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa, in Palermo, Via Notarbartolo n° 44;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta CP_1 procura generale richiamata in memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All' esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
3/07/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara illegittimi i provvedimenti dell' in data 9/01/2024 e 9/12/2024, nella parte in CP_1
cui è stata richiesta ad la restituzione dell'importo pari a Parte_1
complessivi Euro 1.521,24, corrisposto in più rispetto al dovuto, a titolo di ratei di assegno sociale per il periodo dall'1/07/2018 al 31/12/2024 ed altresì che nulla è dovuto da quest'ultimo, per il suddetto titolo.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa della ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separati decreti e dichiara l'obbligo dell' di rimborsare all'Erario le spese ed i compensi come sopra liquidati. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/09/2024, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e premesso che l' con nota del 9/01/2024 gli aveva ricalcolato l'assegno sociale n° 078- CP_1
550004045018, chiedendogli altresì la restituzione dell'importo di Euro 1.521,24 a titolo di importi percepiti indebitamente dall'1/07/2018 al 31/12/2024 ( in realtà l'indebito riguarda il 2018, ma è stato parzialmente compensato con somme a credito degli anni successivi) dedusse l'illegittimità del provvedimento per inosservanza di regole procedimentali, carenza di motivazione ed insussistenza dell'indebito.
Chiese, pertanto, l'accertamento negativo dell'indebito, contestato dall , CP_2
con conseguente annullamento degli atti impugnati e vittoria di spese.
L' si è costituito con memoria, ribadendo la sussistenza dell'indebito, CP_1
derivante dalla presenza di altri redditi, non comunicati dal ricorrente, da computare ai fini della misura dell'assegno sociale. Ha allegato ulteriore nota del 9/12/2024,
confermativa di quella anteriore, impugnata dal ricorrente.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 3/07/2025, sulle conclusioni delle parti richiamate dai rispettivi atti difensivi, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, Sezione VI^, con ordinanza n° 13223/2020, ha enunciato,
in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi
di diritto:
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est.
v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si Per_1
è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n.
26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del
02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens".
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte Per_1
(sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale Ministero dell'Economia, Agenzia CP_1 dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. 14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si CP_1 possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n.
31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall CP_1 al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica CP_1 le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1
l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e CP_1 la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l già conosce. CP_1 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2 certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali CP_1 in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte
a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass.
n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone).
A tali regulae iuris intende attenersi questo Tribunale, anche ai fini della soluzione della presente controversia, condividendone le ragioni giuridiche.
Nel caso di specie l' che ha conosciuto degli asseriti maggiori redditi, CP_1
attraverso l'accesso al punto fisco ( quindi attraverso l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate), come affermato dal funzionario autore della relazione riportata nella memoria di costituzione e riscontrato dai modelli CUD prodotti dall' , avrebbe dovuto tempestivamente provvedere al ricalcolo dell'assegno CP_2
sociale, senza attendere la domanda di ricostituzione del 7/12/2023, essendo i dati fiscali da esso conoscibili mediante la consultazione della banca dati dell'Anagrafe
tributaria, mentre l'erogazione dei maggiori importi della prestazione, senza che l' sino al Gennaio 2024 abbia contestato alcunchè, ha certamente ingenerato nel CP_2
ricorrente l'affidamento incolpevole in ordine alla spettanza dell'assegno sociale anche per il 2018, essendo del tutto irragionevole che l si sia attivato, nel compiere le CP_2
verifiche, dopo sei anni circa.
Ne deriva, quindi, che va dichiarata l'illegittimità delle suindicate note di contestazione dell'indebito, nella parte in cui è stata richiesta al ricorrente la restituzione dell'importo pari a complessivi Euro 1.521,24 corrisposto, a titolo di ratei di assegno sociale per il periodo dall'1/07/2018 al 31/12/2024 ed altresì che nulla è dovuto da quest'ultimo, per il suddetto titolo.
Vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separati decreti, dichiarando l'obbligo dell' di rimborsare all'Erario le spese come sopra liquidate. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 14/07/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 3/07/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. TRIBUNALE DI PALERMO ______________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in Per ___________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 13710 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonina Parte_1
DE FRANCISCI, giusta procura a margine della memoria di Il Cancelliere costituzione di nuovo procuratore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa, in Palermo, Via Notarbartolo n° 44;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta CP_1 procura generale richiamata in memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All' esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
3/07/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara illegittimi i provvedimenti dell' in data 9/01/2024 e 9/12/2024, nella parte in CP_1
cui è stata richiesta ad la restituzione dell'importo pari a Parte_1
complessivi Euro 1.521,24, corrisposto in più rispetto al dovuto, a titolo di ratei di assegno sociale per il periodo dall'1/07/2018 al 31/12/2024 ed altresì che nulla è dovuto da quest'ultimo, per il suddetto titolo.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa della ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separati decreti e dichiara l'obbligo dell' di rimborsare all'Erario le spese ed i compensi come sopra liquidati. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/09/2024, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e premesso che l' con nota del 9/01/2024 gli aveva ricalcolato l'assegno sociale n° 078- CP_1
550004045018, chiedendogli altresì la restituzione dell'importo di Euro 1.521,24 a titolo di importi percepiti indebitamente dall'1/07/2018 al 31/12/2024 ( in realtà l'indebito riguarda il 2018, ma è stato parzialmente compensato con somme a credito degli anni successivi) dedusse l'illegittimità del provvedimento per inosservanza di regole procedimentali, carenza di motivazione ed insussistenza dell'indebito.
Chiese, pertanto, l'accertamento negativo dell'indebito, contestato dall , CP_2
con conseguente annullamento degli atti impugnati e vittoria di spese.
L' si è costituito con memoria, ribadendo la sussistenza dell'indebito, CP_1
derivante dalla presenza di altri redditi, non comunicati dal ricorrente, da computare ai fini della misura dell'assegno sociale. Ha allegato ulteriore nota del 9/12/2024,
confermativa di quella anteriore, impugnata dal ricorrente.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 3/07/2025, sulle conclusioni delle parti richiamate dai rispettivi atti difensivi, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, Sezione VI^, con ordinanza n° 13223/2020, ha enunciato,
in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi
di diritto:
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est.
v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si Per_1
è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n.
26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del
02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens".
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte Per_1
(sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale Ministero dell'Economia, Agenzia CP_1 dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. 14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si CP_1 possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n.
31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall CP_1 al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica CP_1 le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1
l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e CP_1 la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l già conosce. CP_1 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2 certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali CP_1 in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte
a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass.
n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone).
A tali regulae iuris intende attenersi questo Tribunale, anche ai fini della soluzione della presente controversia, condividendone le ragioni giuridiche.
Nel caso di specie l' che ha conosciuto degli asseriti maggiori redditi, CP_1
attraverso l'accesso al punto fisco ( quindi attraverso l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate), come affermato dal funzionario autore della relazione riportata nella memoria di costituzione e riscontrato dai modelli CUD prodotti dall' , avrebbe dovuto tempestivamente provvedere al ricalcolo dell'assegno CP_2
sociale, senza attendere la domanda di ricostituzione del 7/12/2023, essendo i dati fiscali da esso conoscibili mediante la consultazione della banca dati dell'Anagrafe
tributaria, mentre l'erogazione dei maggiori importi della prestazione, senza che l' sino al Gennaio 2024 abbia contestato alcunchè, ha certamente ingenerato nel CP_2
ricorrente l'affidamento incolpevole in ordine alla spettanza dell'assegno sociale anche per il 2018, essendo del tutto irragionevole che l si sia attivato, nel compiere le CP_2
verifiche, dopo sei anni circa.
Ne deriva, quindi, che va dichiarata l'illegittimità delle suindicate note di contestazione dell'indebito, nella parte in cui è stata richiesta al ricorrente la restituzione dell'importo pari a complessivi Euro 1.521,24 corrisposto, a titolo di ratei di assegno sociale per il periodo dall'1/07/2018 al 31/12/2024 ed altresì che nulla è dovuto da quest'ultimo, per il suddetto titolo.
Vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separati decreti, dichiarando l'obbligo dell' di rimborsare all'Erario le spese come sopra liquidate. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 14/07/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 3/07/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)