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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE in persona del Presidente Istruttore dr. Geremia Casaburi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1257 R.G. dell'anno 2024 , avente ad oggetto Prestazione d'opera intellettuale ,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ABAGNALE GRAZIA, Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla via Surripa n. 30,; C.F._1
-opponente-
E
Avv. DOMENICO CIANNIELLO, , arch. , C.F._2 Controparte_1
, e dott. , , C.F._3 Controparte_2 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. TRAVAGLINO ROCCO, domiciliati in C.F._5
PIAZZA NICOLA AMORE, 10 NAPOLI
-opposti-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 19 dicembre
2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
La ha proposto apposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1976/2023 - n. 5714/2023 Parte_1
R.G., reso dal Tribunale di Nola, il 29.12.23 notificato il 16.01.24, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00 a favore dell'avv. Domenico Cianniello e di €
10.000,00 cadauno a favore dell'arch. e del dott. , oltre Controparte_1 Controparte_2 interessi e spese, a titolo di competenze professionali svolte nell'interesse dell'odierno opponente.
Nel dettaglio, la aveva conferito ai professionisti opposti mandato professionale in vista Parte_1 del disbrigo di pratiche finalizzate all'acquisto del compendio immobiliare e, principalmente, per
Con ottenere l'autorizzazione unica all'insediamento di una nuova attività produttiva, pattuendo che che il corrispettivo sarebbe stato così versato:- € 10.000,00 a ciascun professionista alla sottoscrizione del contratto di conferimento d'incarico;- € 10.000,00 a ciascun professionista 2 Cont all'ottenimento da parte del Commissario della del parere favorevole Controparte_4 all'insediamento della nell'area ZES-ASI del Comune di Castellammare di Stabia;
- € Pt_1
30.000,00 a ciascun professionista all'atto della emissione, da parte del Commissario ZES per la della autorizzazione unica all'insediamento nell'area ZES/ASI. Controparte_4
In sede di opposizione, la riconosceva la debenza dell'importo di € 10.000,00 di cui alla Parte_1 prima scadenza, deduceva, tuttavia, che, non avendo conseguito entro il 30.05.2023
l'autorizzazione del Commisario, aveva revocato l'incarico ai detti professionisti, essendosi verificata la condizione risolutiva espressamente prevista nel preliminare redatto.
Si sono costituiti in giudizio i creditori opposti, i quali da un lato hanno significato di essere tenuti ad una obbligazione di mezzi e non ad una obbligazione di risultato, dall'altro hanno significato che la natura propedeutica dell'attività espletata, giacchè il lavoro di redazione di business plan e di documentazione di progettazione preliminare e di natura amministrativa ed urbanistica effettuato era volto proprio all'ottenimento del parere/provvedimento del Commissario.
Nelle more del gudizio, le parti hanno depositato, per l'udienza cartolare del 19 dicembre 2024, note congiunte di trattazione scritta: gli avv.ti Grazia Abagnale, per la parte opponente, e Rocco
Travaglino, per gli opposti, hanno significato di aver raggiunto un'intesa transattiva che ha definito ogni aspetto della vicenda per cui è causa. Pertanto, i procuratori di entrambe le parti congiuntamente hanno chiesto revocarsi il Decreto Ingiuntivo n. 1976/2023 – Rg. n. 5714/2023 reso dal Tribunale di Nola il 29/12/2023 oggetto della presente opposizione e pronunciare la cessazione della materia del contendere, con estinzione del presente giudizio e con reciproca compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Vista la richiesta reciproca, il Tribunale ritiene l'isanza meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1976/2023 – Rg. n. 5714/2023 reso dal Tribunale di Nola il
29/12/2023;
- dichiara la cessazione della materia del contendere, con estinzione del presente giudizio;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Nola, data del deposito
IL P.I.
dott. Geremia CASABURI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE in persona del Presidente Istruttore dr. Geremia Casaburi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1257 R.G. dell'anno 2024 , avente ad oggetto Prestazione d'opera intellettuale ,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ABAGNALE GRAZIA, Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla via Surripa n. 30,; C.F._1
-opponente-
E
Avv. DOMENICO CIANNIELLO, , arch. , C.F._2 Controparte_1
, e dott. , , C.F._3 Controparte_2 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. TRAVAGLINO ROCCO, domiciliati in C.F._5
PIAZZA NICOLA AMORE, 10 NAPOLI
-opposti-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 19 dicembre
2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
La ha proposto apposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1976/2023 - n. 5714/2023 Parte_1
R.G., reso dal Tribunale di Nola, il 29.12.23 notificato il 16.01.24, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00 a favore dell'avv. Domenico Cianniello e di €
10.000,00 cadauno a favore dell'arch. e del dott. , oltre Controparte_1 Controparte_2 interessi e spese, a titolo di competenze professionali svolte nell'interesse dell'odierno opponente.
Nel dettaglio, la aveva conferito ai professionisti opposti mandato professionale in vista Parte_1 del disbrigo di pratiche finalizzate all'acquisto del compendio immobiliare e, principalmente, per
Con ottenere l'autorizzazione unica all'insediamento di una nuova attività produttiva, pattuendo che che il corrispettivo sarebbe stato così versato:- € 10.000,00 a ciascun professionista alla sottoscrizione del contratto di conferimento d'incarico;- € 10.000,00 a ciascun professionista 2 Cont all'ottenimento da parte del Commissario della del parere favorevole Controparte_4 all'insediamento della nell'area ZES-ASI del Comune di Castellammare di Stabia;
- € Pt_1
30.000,00 a ciascun professionista all'atto della emissione, da parte del Commissario ZES per la della autorizzazione unica all'insediamento nell'area ZES/ASI. Controparte_4
In sede di opposizione, la riconosceva la debenza dell'importo di € 10.000,00 di cui alla Parte_1 prima scadenza, deduceva, tuttavia, che, non avendo conseguito entro il 30.05.2023
l'autorizzazione del Commisario, aveva revocato l'incarico ai detti professionisti, essendosi verificata la condizione risolutiva espressamente prevista nel preliminare redatto.
Si sono costituiti in giudizio i creditori opposti, i quali da un lato hanno significato di essere tenuti ad una obbligazione di mezzi e non ad una obbligazione di risultato, dall'altro hanno significato che la natura propedeutica dell'attività espletata, giacchè il lavoro di redazione di business plan e di documentazione di progettazione preliminare e di natura amministrativa ed urbanistica effettuato era volto proprio all'ottenimento del parere/provvedimento del Commissario.
Nelle more del gudizio, le parti hanno depositato, per l'udienza cartolare del 19 dicembre 2024, note congiunte di trattazione scritta: gli avv.ti Grazia Abagnale, per la parte opponente, e Rocco
Travaglino, per gli opposti, hanno significato di aver raggiunto un'intesa transattiva che ha definito ogni aspetto della vicenda per cui è causa. Pertanto, i procuratori di entrambe le parti congiuntamente hanno chiesto revocarsi il Decreto Ingiuntivo n. 1976/2023 – Rg. n. 5714/2023 reso dal Tribunale di Nola il 29/12/2023 oggetto della presente opposizione e pronunciare la cessazione della materia del contendere, con estinzione del presente giudizio e con reciproca compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Vista la richiesta reciproca, il Tribunale ritiene l'isanza meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1976/2023 – Rg. n. 5714/2023 reso dal Tribunale di Nola il
29/12/2023;
- dichiara la cessazione della materia del contendere, con estinzione del presente giudizio;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Nola, data del deposito
IL P.I.
dott. Geremia CASABURI