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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/12/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
SC OL IZ Presidente
IN AN IU
AO IO IU rel.
letti atti del procedimento iscritto al n. 65/2025 PU e udita la relazione del IU relatore,
a scioglimento della riserva precedentemente assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale della società:
a socio unico in liquidazione, con sede in Marsala (TP), via Controparte_1
Sirtori 65/C, P.IVA ; P.IVA_1
Motivi della decisione premesso che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale della società impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale
(cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita in Marsala da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
rilevato che il ricorso e il decreto di convocazione – notificati altresì a cura della Procura della Repubblica ricorrente, a mezzo polizia giudiziaria – non potuti notificare all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore per causa a lui imputabile, sono stati notificati a norma dell'art. 40, co. 7, CCII, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario;
indi, decorso infruttuosamente il termine previsto dalla menzionata disposizione normativa, come certificato da idonea attestazione di cancelleria, la notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 38, co.
1, CCII;
rilevato che la società intimata svolge, tra l'altro, “attività di prestazione e coordinamento di servizi a sostegno delle attività produttive e commerciali in genere (…) di prestazione di servizi relativi alla vendita di carburanti, lubrificanti, loro derivati e accessori e ricambi per auto (…)”, di “gestione di stazioni di servizio e di punti vendita carburanti, lubrificanti, loro derivati ed accessori, ivi comprese tutte le attività”, nonché di
“somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante gestione di bar, caffè, fast food ed esercizi similari, la vendita di prodotti alimentari e bevande, di souvenir, di prodotti dell'artigianato e di articoli da regalo in genere”, come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale versata in atti;
considerato, sotto altro profilo, che deve darsi seguito all'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) e applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCI - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCI;
considerato che
la società resistente ha eccepito il mancato superamento delle soglie per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla proposizione del ricorso, deducendo, altresì, sotto il profilo dello stato di insolvenza, la carenza di prova dell'esistenza dei crediti indicati in ricorso;
rilevato, sotto il primo profilo, che, all'esito dell'acquisizione d'ufficio dei bilanci della società,
è emerso il superamento del requisito di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 2, CCII, giacché dalla lettura del bilancio di esercizio al 31.12.2022 emergono ricavi per il valore complessivo di €
477.478,00; ritenuto, per le ragioni esposte, che la società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
considerato che
l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso e dell'esposizione debitoria riferita dall' (cfr. nota depositata nel fascicolo Controparte_2 telematico il 27.11.2025) e dal concessionario per la riscossione (cfr. nota dell'
[...]
, depositata nel fascicolo telematico il 26.11.2025); Controparte_3 osservato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), CCI, che la società resistente è stata posta in liquidazione con atto iscritto al registro delle imprese in data 19.11.2024
e cancellata dal registro delle imprese in data 9.12.2024;
pag. 2/5 considerato, in termini generali, che per la valutazione dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, deve darsi seguito ai principi già affermati dalla Corte di Cassazione prima dell'introduzione del Codice della Crisi, secondo cui «quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali» (v. Cass. civ., n. 15948/2017), «e ciò in quanto - non proponendosi la impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte» (Cass. civ., n. 19414/2017; conf. Cass. civ., n.
25167/2016; Cass. civ., n. 13644/2013; Cass. civ., n. 21834/2009); precisandosi che, sempre con riferimento alla valutazione dello stato di insolvenza delle società in liquidazione, deve tenersi conto «anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che - quando sia espressamente motivato - si sottrae al controllo in questa sede» (Cass. civ., n.
24948/2019 e n. 18137/2018); rilevato, nel caso di specie, che la società resistente non ha svolto alcuna deduzione sul punto e, in particolare, non ha assolto all'onere, su di essa gravante, di dimostrare la capienza dell'attivo rispetto ai debiti né, soprattutto, ha fornito prova in ordine alle concrete attività di liquidazione poste in essere;
ritenuto, in assenza di specifiche allegazioni riguardo alle concrete attività di liquidazione, considerati i dati emersi dall'istruttoria in ordine alla effettiva esposizione debitoria – basti pensare all'esposizione nei confronti dell'Erario per € 618.640,69, solo genericamente contestata dalla società resistente;
in disparte ogni ulteriore considerazione correlata alla valenza esecutiva del ruolo dai cui traggono origine le cartelle di pagamento – e mancando ogni elemento utile a dimostrare che il patrimonio della società sia stato impiegato per soddisfare i creditori per intero e in egual misura, che risulta provato lo stato di insolvenza, nei termini sopra descritti;
ritenuto, in definitiva, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
DICHIARA pag. 3/5 l'apertura della liquidazione giudiziale della società:
a socio unico in liquidazione, con sede in Marsala (TP), via Sirtori Controparte_1
65/C, P.IVA ; P.IVA_1
NOMINA
IU delegato il dott. IN AN;
NOMINA curatore, l'avv. Giuseppe SC Signorino che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
Stabilisce il giorno 2 aprile 2026, ore 09:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
IU delegato;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse pag. 4/5 all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCI;
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società resistente;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. n. 115 del
2002;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore e a parte ricorrente e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale Ordinario di
Marsala, in data 4.12.2025.
Il Presidente Il IU rel. ed est.
SC OL IZ AO IO
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