Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/05/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04563/2025REG.PROV.COLL.
N. 01776/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2024, proposto da
OR OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Domenico Chelini n. 3;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN MA AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Longhin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RN ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Del Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II 123;
RI CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Lopez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR Di Giugno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 00008/2024, resa tra le parti, recante il rigetto del ricorso r.g.n. 496/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, nonché di AN MA AL, RN ZI e RI CA
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Marcello Anastasio Pugliese, Roberto Longhin e Vittorio Del Monte.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame la parte appellante impugnava la sentenza n. 8 del 2024 del Tar Piemonte, recante rigetto dell’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte avverso i provvedimenti relativi ad una procedura selettiva indetta dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti per il reclutamento di n. 1 dirigente. All’esito di tale procedura venivano assunti la dott.ssa AN MA AL e, previa determinazione di assumere un altro dirigente, con scorrimento della graduatoria, il dott. RN ZI, mentre il ricorrente non veniva ritenuto idoneo in quanto non aveva raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando in sede di prova orale.
2. All’esito del ricorso di prime cure il Tar, respinte le eccezioni preliminari, respingeva il ricorso.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, violazione dei principi di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost., violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità manifeste, violazione del principio del collegio perfetto per assenza del commissario esperto in lingua inglese;
- mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale da parte della commissione esaminatrice;
- violazione dei principi di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost., violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione della par condicio tra i concorrenti, irregolarità della domanda di partecipazione dei dott.ri AL e ZI per allegazione di documenti non contemplati.
4. Sia l’autorità che le parti appellate private si costituivano in giudizio, chiedendo la declaratoria di irricevibilità dell’appello – applicando il rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. - ed il rigetto dell’appello.
5. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
6. Preliminarmente, l’eccezione di irricevibilità dell’appello per tardività della proposizione rispetto al termine dimidiato ex art. 119 comma 1, lett. b), c.p.a. è fondata.
6.1 Premessa la pacifica qualificazione dell’autorità odierna appellata nell’ambito delle Autorità indipendenti, si pone la questione se la presente controversia, avente ad oggetto gli atti della procedura concorsuale per l’assunzione di un dirigente, rientri nell’eccezione al generale dimezzamento dei termini previsto dalla lettera b), laddove sottopone al rito abbreviato “ i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti “.
6.2 La norma in questione, stante la evidente natura processuale e speciale, non può pertanto essere oggetto di interpretazione estensiva, anche in relazione alla propria eccezione.
6.3 Gli atti della procedura concorsuale non attengono al rapporto di servizio con i dipendenti, riguardando anzi l’iter prodromico all’attivazione dello stesso rapporto di servizio.
6.3.1 I partecipanti ad un concorso per l’assunzione presso una pubblica amministrazione non hanno un rapporto di servizio con la stessa p.a. sino all’assunzione, atto successivo alla conclusione della procedura concorsuale in questione. Se è pur vero che anche gli atti di assunzione dei concorrenti vincitori risultano essere stati impugnati in prime cure, la causa petendi dell’odierna controversia attiene allo svolgimento ed agli esiti della procedura concorsuale, cui infatti si riferiscono le censure dedotte da parte odierna appellante; in tale contesto l’impugnazione delle assunzioni assume i connotati del gravame avverso gli atti conclusivi dell’iter concorsuale, non avverso il rapporto di servizio già instaurato con la stessa p.a.
6.4 Pertanto, va escluso che la presente controversia abbia ad oggetto sostanziale provvedimenti relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti. D’altronde, le controversie di cui all’art. 119, comma 1, lett. b), cit. relative al rapporto di servizio presuppongono che tale rapporto sia già stato instaurato, mentre l’atto di assunzione, oltre ad essere quello comportante l’incardinazione di tale rapporto di servizio, nella specie assume rilievo – in termini di causa petendi – quale atto di definitiva conclusione e presa d’atto della procedura concorsuale e dei relativi esiti.
6.5 In tale ottica si muove d’altronde al giurisprudenza di questo Consiglio, nel senso che la norma in questione, nella parte in cui sottrae al dimezzamento dei termini i provvedimenti delle Autorità indipendenti relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti, fa riferimento solo alle controversie fra il datore di lavoro e il lavoratore per questioni relative ai rispettivi diritti ed obblighi inerenti al rapporto di lavoro e non anche alla controversia promossa da un terzo, estraneo al rapporto, avverso l'atto di assunzione di un dipendente dell'Autorità (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. III, 30/12/2015, n. 5879); nel caso di specie trattasi proprio di un ricorso promosso da un terzo, estraneo al rapporto, avverso gli atti della procedura concorsuale e le conseguenti assunzioni dei soggetti vincitori.
7. Pertanto, applicando il termine dimidiato per la proposizione dell’appello, il gravame risulta irricevibile per tardività, stante il superamento del termine di trenta giorni (sentenza notificata in data 15 gennaio 2024 e ricorso in appello notificato il 20 febbraio 2024).
8. Non sussistono i presupposti per sollevare l’incidente di costituzionalità della norma in questione, essendo la questione manifestamente infondata: sia in quanto il dimezzamento dei termini non comprime le facoltà processuali e di difesa – analogamente a tutte le controversie soggette al rito abbreviato (cfr. ad es. Corte Cost. nn. 427 del 1999, 271 del 2019 e 204 del 2021); sia per insussistenza di omogeneità di atti fra il rapporto di servizio (riguardante appunto le controversie fra il singolo dipendente e l’Autorità) e procedure concorsuali (specie laddove instaurate da un terzo estraneo a qualsiasi rapporto di servizio con la stessa Autorità).
9. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va dichiarato irricevibile.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, a favore delle parti appellate costituite che hanno svolto attività defensionale (Autorità e signori AL e ZI). Vanno invece compensate nei confronti della signora CA che non ha svolto memorie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell’Autorità appellata e dei signori AL e ZI, liquidate per ciascuno in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti. Spese compensate nei confronti della signora CA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO