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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/08/2025, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 9902/2024 promossa da: nata a NC (Santa Fe) in [...] in data [...] E_ rappresentata e difesa dall'Avv. ALECCI VANESSA
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 05/06/2024, ritualmente notificato, nata a [...] in E_
ARGENTINA in data 04/05/1962, ha evocato in giudizio il chiedendo il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato:
- di essere cittadina argentina;
- di essere discendente diretta dell'avo (o o (o Persona_1 Per_2 Per_3 Pt_1
), nato a [...] in data [...], il quale, dopo essere emigrato Per_4 in territorio argentino, si univa in matrimonio con la sig.ra il 07/04/1887 e Parte_2 dalla loro unione coniugale nasceva a Sarmiento, provincia di Santa Fe, in Argentina, il giorno 01/06/1893, il figlio . L'avo decedeva in Argentina il A_
05/10/1917 (cfr. doc. 02-05);
- che il figlio dell'avo, (o contraeva matrimonio con la Per_1 Per_2 A_ sig.ra (o , presso Sarmiento in data 08/08/1917 e dal CP_2 Persona_6 matrimonio nasceva, nella medesima città argentina, il 13/10/1924, il figlio ER
. decedeva in Argentina il 24/02/1967 (cfr. doc. 06-10);
[...] A_
- che il sig. si sposava con la sig.ra ER ER presso Sarmiento, il 16/10/1958 e dalla loro relazione nasceva la ricorrente E_
, nata a Sarmiento, in [...], il [...]. Il padre della ricorrente decedeva
[...] in Argentina in data 31/10/2006 (cfr. doc. 11-13).
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio: il Giudice, verificata Controparte_1 la regolarità delle notificazioni, ne dichiara la contumacia. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 04/06/2025 parte attrice ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che la ricorrente insta per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico della ricorrente, ella fa valere il proprio diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato a [...] Persona_9 di Pinerolo (TO) il 12/06/1857 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il nonno dei ricorrenti, ovvero (figlio di A_
e ) e poi tramite il padre . Persona_9 Parte_2 ER
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. doc. 15) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato Generale d'Italia a Rosario a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, ed è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, la ricorrente fa discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1857, successivamente Persona_9 trasferitosi e coniugatosi in territorio argentino, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era
, nonno della ricorrente. A_
In primo luogo, l'avo italiano era nato dunque prima della unificazione del regno di Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia ma deceduto successivamente, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). In secondo luogo, non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Persona_9 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il bisnonno della ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come si evince dal Registro Nazionale degli Elettori argentino allegato al ricorso introduttivo (cfr. doc. 1). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato il [...], a [...], A_ provincia di Santa Fe, in Argentina. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto Persona_9 nato in [...] cittadini italiani prima dell'unità d'Italia del 1861 (n. 12/06/1857), i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Il figlio nasceva, infatti, il 01/06/1893, a Sarmiento, in Argentina. A_
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di (nonché bisnonno della ricorrente) Persona_9 A_ poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , padre della ricorrente. ER
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo alla ricorrente E_ nata a NC (Santa Fe) in [...] in data [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Torino, 4.8.2025 Il Giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 9902/2024 promossa da: nata a NC (Santa Fe) in [...] in data [...] E_ rappresentata e difesa dall'Avv. ALECCI VANESSA
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 05/06/2024, ritualmente notificato, nata a [...] in E_
ARGENTINA in data 04/05/1962, ha evocato in giudizio il chiedendo il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato:
- di essere cittadina argentina;
- di essere discendente diretta dell'avo (o o (o Persona_1 Per_2 Per_3 Pt_1
), nato a [...] in data [...], il quale, dopo essere emigrato Per_4 in territorio argentino, si univa in matrimonio con la sig.ra il 07/04/1887 e Parte_2 dalla loro unione coniugale nasceva a Sarmiento, provincia di Santa Fe, in Argentina, il giorno 01/06/1893, il figlio . L'avo decedeva in Argentina il A_
05/10/1917 (cfr. doc. 02-05);
- che il figlio dell'avo, (o contraeva matrimonio con la Per_1 Per_2 A_ sig.ra (o , presso Sarmiento in data 08/08/1917 e dal CP_2 Persona_6 matrimonio nasceva, nella medesima città argentina, il 13/10/1924, il figlio ER
. decedeva in Argentina il 24/02/1967 (cfr. doc. 06-10);
[...] A_
- che il sig. si sposava con la sig.ra ER ER presso Sarmiento, il 16/10/1958 e dalla loro relazione nasceva la ricorrente E_
, nata a Sarmiento, in [...], il [...]. Il padre della ricorrente decedeva
[...] in Argentina in data 31/10/2006 (cfr. doc. 11-13).
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio: il Giudice, verificata Controparte_1 la regolarità delle notificazioni, ne dichiara la contumacia. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 04/06/2025 parte attrice ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che la ricorrente insta per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico della ricorrente, ella fa valere il proprio diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato a [...] Persona_9 di Pinerolo (TO) il 12/06/1857 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il nonno dei ricorrenti, ovvero (figlio di A_
e ) e poi tramite il padre . Persona_9 Parte_2 ER
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. doc. 15) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato Generale d'Italia a Rosario a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, ed è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, la ricorrente fa discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1857, successivamente Persona_9 trasferitosi e coniugatosi in territorio argentino, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era
, nonno della ricorrente. A_
In primo luogo, l'avo italiano era nato dunque prima della unificazione del regno di Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia ma deceduto successivamente, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). In secondo luogo, non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Persona_9 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il bisnonno della ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come si evince dal Registro Nazionale degli Elettori argentino allegato al ricorso introduttivo (cfr. doc. 1). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato il [...], a [...], A_ provincia di Santa Fe, in Argentina. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto Persona_9 nato in [...] cittadini italiani prima dell'unità d'Italia del 1861 (n. 12/06/1857), i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Il figlio nasceva, infatti, il 01/06/1893, a Sarmiento, in Argentina. A_
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di (nonché bisnonno della ricorrente) Persona_9 A_ poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , padre della ricorrente. ER
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo alla ricorrente E_ nata a NC (Santa Fe) in [...] in data [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Torino, 4.8.2025 Il Giudice
Monica Mastrandrea