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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 664/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione ad avviso di addebito promossa da
( ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv.ta Paola Patti–
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.ta Gaetana Angela Marchese – Appellato contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_3 P.IVA_2 pore, rappresentata e difesa dall'avv. Vera Artimagnella –
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12177 del 12.7.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sull'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso l'avviso di addebito nr. 59320180006265531000, notificato il
13.11.2018 dell'importo complessivo di € 15.008,79, relativo a inadempienze
R.G. 664_2022 2
contributive e note di rettifica dei DM10 relativi ai mesi di dicembre 2016, gennaio 2017, luglio 2017 e gennaio 2018 e l'avviso n.
59320180006719918000, notificato il 30.11.2018 dell'importo complessivo di
€ 6.018,57, relativo a inadempienze contributive e note di rettifica dei DM10 relativi ai mesi di giugno 2017 e agosto 2017, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Il ricorrente aveva eccepito “l'inesistenza” del credito dell'istituto in quanto gli avvisi erano scaturiti dal recupero dello «sgravio contributivo ex art. 8 legge
407.1990, inerente al lavoratore », reputando di averne dirit- Persona_1 to ai sensi dell'art. 8 della L. 407/1990.
Il tribunale, di contro, evidenziava che l'iscrizione a ruolo era scaturita «da no- te di rettifica da DM10, emesse ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n.
296/2006 e non dalla mancanza dei presupposti richiesti dalle singole normati- ve» agevolative, precisando ancora «che l'art. 1 comma 1175 della L.297/2006, subordina il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanen- te regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), e quindi al paga- mento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze di legge. Si tratta di un requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole disci- pline attributive di agevolazioni - quali ad esempio la legge n. 407/90 -, in di- fetto del quale opera la revoca degli sgravi e l'emissione delle conseguenti note di rettifica dei D.M. 10 presentati dal datore di lavoro. Così come è avvenuto nel caso di specie».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 27.7.2022.
Resistevano gli appellati.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 26.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , CP_4 trattandosi di questione non esaminata dal primo giudice, alla luce dell'arresto delle sezioni unite della Suprema Corte (Cass. SU, 7514/2022).
R.G. 664_2022 3
2. L'appellante ha formulato un unico motivo di gravame con il quale censura la sentenza per aver ha erroneamente ritenuto che gli avvisi di addebito opposti si riferiscano al disconoscimento degli sgravi a seguito dell'emissione di un
Durc negativo in data 2.2.18 laddove «il Durc è stato emesso nel mese di feb- braio 2018 mentre i Dm richiamati negli avvisi sono di periodi antecedenti, da
12/2016 e sino al mese di 1/2018 e pertanto giammai le note di rettifica emesse per il recupero dei contributi possono derivare dal Durc irregolare del mese di febbraio 2018. La revoca delle agevolazioni contributive non è stata determina- ta dal Durc negativo, poiché gli avvisi ed il disconoscimento delle sgravio con- tributivo è ben antecedente».
3. L'appello è infondato.
L'art. 1 comma 1175 l. n. 296/2006 statuisce: “A decorrere dal 1° luglio 2007,
i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro
e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori 4 di la- voro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparati- vamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il contenuto della norma è chiaro nel senso di subordinare il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previ- denziale (DURC interno), e dunque al pagamento dei contributi previdenziali alle scadenze di legge, requisito ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla singole discipline attributive di agevolazioni, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi, a prescindere dall'attivazione da parte dell della ri- CP_1 chiesta di regolarizzazione di cui al D.M. del 2007 e senza che sia consentita una eventuale regolarizzazione ex post.
La Suprema Corte ha infatti statuito che la norma in esame condiziona indiscu- tibilmente il godimento degli sgravi alla regolarità e correntezza contributiva:
«In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento
R.G. 664_2022 4
unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non determi- CP_1 na l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assen- za dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qual- siasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi”, specificandosi altresì: “Dal punto di vista giu- ridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre al- le specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc)”
(Cass. n. 27107/2018).
Al fine di affermare il diritto agli sgravi il contribuente ha quindi, l'onere di provarne tutti i presupposti, tanto quelli previsti dalle singole discipline attribu- tive, quanto quello della regolarità contributiva, poiché «essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimo- strare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il di- ritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata» (cfr.
Cass. n. 15639/2020).
Nella specie, quanto al requisito della regolarità contributiva, dalla documenta- zione prodotta dall'ente previdenziale già in primo grado si evince che gli avvi- si di addebito in questione sono scaturiti da una serie di note di rettifica, che hanno interessato i DM 10 dei periodi da a 12/2016 a 1/2018 (AVA nr.
59320180006265531000) e da 6/2017 a 8/2017 (AVA nr.
59320180006719918000), ove è espressamente indicato con un asterisco in no- ta, «Addebito Art.1 Comma 1175 Legge 296 del 27.12.2006» e, quindi, dall'impossibilità di avvalersi degli sgravi e delle agevolazioni per mancanza del DURC interno, ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.
L ha altresì prodotto i prodromici inviti a regolarizzare le irregolarità CP_1
R.G. 664_2022 5
contributive accertate e l'odierno appellato non ha contestato la ricezione degli stessi.
L'appellante avrebbe dovuto pertanto documentare la regolarizzazione, nel termine di legge, delle irregolarità contributive accertate.
In primo grado, l'odierno appellante si era limitato ad affermare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici ex lege n. 407/1990 (cfr. pag. 2 ricorso di primo grado;
allegazione ribadita nelle note cartolari di primo grado del 27.6.2022). Nulla ha addotto in ordine alla irregolarità/inadempienza con- tributiva che ha comportato l'emissione del DURC interno negativo.
Né ha preso in alcun modo posizione in ordine alla sussistenza del debito, indi- cato in modo puntuale nei documenti prodotti dall , non ha specificamen- CP_1 te contestato l'esistenza delle inadempienze riportate negli atti e non ha provato l'avvenuto adempimento, e dunque non ha dimostrato, com'era suo onere, la correntezza contributiva che deve necessariamente sussistere, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 l. n. 296/2006, pena la perdita del diritto a fruire degli sgravi.
Non avendo l'appellante adempiuto all'onere probatorio a suo carico in ordine al requisito della correntezza contributiva diventa irrilevante la supposta sussi- stenza dei requisiti specifici previsti dalla legge n. 407/1990 giacché, come det- to, il diritto a usufruire e mantenere gli sgravi è, anzitutto, subordinato al pos- sesso del documento unico di regolarità contributiva.
3.1. A fronte di quanto sopra indicato è evidente che la censura del motivo di appello è del tutto inconferente con la ratio decidendi del primo giudice poiché parte da un presupposto errato, vale a dire che le note di rettifica siano anteriori alla emissione del DURC.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
5. Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
6. L'entrata in vigore della legge n. 215/2021 e l'epoca della pronuncia delle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate giustificano l'integrale compen- sazione delle spese processuali di entrambi i gradi tra l'appellante e . CP_4
R.G. 664_2022 6
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso forfetario spese CP_1 generali (15%); compensa le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra l'appellante e
. CP_4
Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 664_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 664/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione ad avviso di addebito promossa da
( ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv.ta Paola Patti–
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.ta Gaetana Angela Marchese – Appellato contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_3 P.IVA_2 pore, rappresentata e difesa dall'avv. Vera Artimagnella –
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12177 del 12.7.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sull'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso l'avviso di addebito nr. 59320180006265531000, notificato il
13.11.2018 dell'importo complessivo di € 15.008,79, relativo a inadempienze
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contributive e note di rettifica dei DM10 relativi ai mesi di dicembre 2016, gennaio 2017, luglio 2017 e gennaio 2018 e l'avviso n.
59320180006719918000, notificato il 30.11.2018 dell'importo complessivo di
€ 6.018,57, relativo a inadempienze contributive e note di rettifica dei DM10 relativi ai mesi di giugno 2017 e agosto 2017, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Il ricorrente aveva eccepito “l'inesistenza” del credito dell'istituto in quanto gli avvisi erano scaturiti dal recupero dello «sgravio contributivo ex art. 8 legge
407.1990, inerente al lavoratore », reputando di averne dirit- Persona_1 to ai sensi dell'art. 8 della L. 407/1990.
Il tribunale, di contro, evidenziava che l'iscrizione a ruolo era scaturita «da no- te di rettifica da DM10, emesse ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n.
296/2006 e non dalla mancanza dei presupposti richiesti dalle singole normati- ve» agevolative, precisando ancora «che l'art. 1 comma 1175 della L.297/2006, subordina il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanen- te regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), e quindi al paga- mento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze di legge. Si tratta di un requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole disci- pline attributive di agevolazioni - quali ad esempio la legge n. 407/90 -, in di- fetto del quale opera la revoca degli sgravi e l'emissione delle conseguenti note di rettifica dei D.M. 10 presentati dal datore di lavoro. Così come è avvenuto nel caso di specie».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 27.7.2022.
Resistevano gli appellati.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 26.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , CP_4 trattandosi di questione non esaminata dal primo giudice, alla luce dell'arresto delle sezioni unite della Suprema Corte (Cass. SU, 7514/2022).
R.G. 664_2022 3
2. L'appellante ha formulato un unico motivo di gravame con il quale censura la sentenza per aver ha erroneamente ritenuto che gli avvisi di addebito opposti si riferiscano al disconoscimento degli sgravi a seguito dell'emissione di un
Durc negativo in data 2.2.18 laddove «il Durc è stato emesso nel mese di feb- braio 2018 mentre i Dm richiamati negli avvisi sono di periodi antecedenti, da
12/2016 e sino al mese di 1/2018 e pertanto giammai le note di rettifica emesse per il recupero dei contributi possono derivare dal Durc irregolare del mese di febbraio 2018. La revoca delle agevolazioni contributive non è stata determina- ta dal Durc negativo, poiché gli avvisi ed il disconoscimento delle sgravio con- tributivo è ben antecedente».
3. L'appello è infondato.
L'art. 1 comma 1175 l. n. 296/2006 statuisce: “A decorrere dal 1° luglio 2007,
i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro
e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori 4 di la- voro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparati- vamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il contenuto della norma è chiaro nel senso di subordinare il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previ- denziale (DURC interno), e dunque al pagamento dei contributi previdenziali alle scadenze di legge, requisito ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla singole discipline attributive di agevolazioni, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi, a prescindere dall'attivazione da parte dell della ri- CP_1 chiesta di regolarizzazione di cui al D.M. del 2007 e senza che sia consentita una eventuale regolarizzazione ex post.
La Suprema Corte ha infatti statuito che la norma in esame condiziona indiscu- tibilmente il godimento degli sgravi alla regolarità e correntezza contributiva:
«In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento
R.G. 664_2022 4
unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non determi- CP_1 na l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assen- za dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qual- siasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi”, specificandosi altresì: “Dal punto di vista giu- ridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre al- le specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc)”
(Cass. n. 27107/2018).
Al fine di affermare il diritto agli sgravi il contribuente ha quindi, l'onere di provarne tutti i presupposti, tanto quelli previsti dalle singole discipline attribu- tive, quanto quello della regolarità contributiva, poiché «essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimo- strare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il di- ritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata» (cfr.
Cass. n. 15639/2020).
Nella specie, quanto al requisito della regolarità contributiva, dalla documenta- zione prodotta dall'ente previdenziale già in primo grado si evince che gli avvi- si di addebito in questione sono scaturiti da una serie di note di rettifica, che hanno interessato i DM 10 dei periodi da a 12/2016 a 1/2018 (AVA nr.
59320180006265531000) e da 6/2017 a 8/2017 (AVA nr.
59320180006719918000), ove è espressamente indicato con un asterisco in no- ta, «Addebito Art.1 Comma 1175 Legge 296 del 27.12.2006» e, quindi, dall'impossibilità di avvalersi degli sgravi e delle agevolazioni per mancanza del DURC interno, ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.
L ha altresì prodotto i prodromici inviti a regolarizzare le irregolarità CP_1
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contributive accertate e l'odierno appellato non ha contestato la ricezione degli stessi.
L'appellante avrebbe dovuto pertanto documentare la regolarizzazione, nel termine di legge, delle irregolarità contributive accertate.
In primo grado, l'odierno appellante si era limitato ad affermare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici ex lege n. 407/1990 (cfr. pag. 2 ricorso di primo grado;
allegazione ribadita nelle note cartolari di primo grado del 27.6.2022). Nulla ha addotto in ordine alla irregolarità/inadempienza con- tributiva che ha comportato l'emissione del DURC interno negativo.
Né ha preso in alcun modo posizione in ordine alla sussistenza del debito, indi- cato in modo puntuale nei documenti prodotti dall , non ha specificamen- CP_1 te contestato l'esistenza delle inadempienze riportate negli atti e non ha provato l'avvenuto adempimento, e dunque non ha dimostrato, com'era suo onere, la correntezza contributiva che deve necessariamente sussistere, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 l. n. 296/2006, pena la perdita del diritto a fruire degli sgravi.
Non avendo l'appellante adempiuto all'onere probatorio a suo carico in ordine al requisito della correntezza contributiva diventa irrilevante la supposta sussi- stenza dei requisiti specifici previsti dalla legge n. 407/1990 giacché, come det- to, il diritto a usufruire e mantenere gli sgravi è, anzitutto, subordinato al pos- sesso del documento unico di regolarità contributiva.
3.1. A fronte di quanto sopra indicato è evidente che la censura del motivo di appello è del tutto inconferente con la ratio decidendi del primo giudice poiché parte da un presupposto errato, vale a dire che le note di rettifica siano anteriori alla emissione del DURC.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
5. Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
6. L'entrata in vigore della legge n. 215/2021 e l'epoca della pronuncia delle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate giustificano l'integrale compen- sazione delle spese processuali di entrambi i gradi tra l'appellante e . CP_4
R.G. 664_2022 6
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso forfetario spese CP_1 generali (15%); compensa le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra l'appellante e
. CP_4
Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 664_2022