Art. 17.
L'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , modificato dall'articolo 9 della presente legge, decorre dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
L'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , modificato dall'articolo 9 della presente legge, decorre dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.