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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/11/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
12221 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dott.ssa IA EL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12221 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...]
(VR) in Via Vicenza N. 17, rappresentato e difeso dall'avv. GOTTARDELLI SEBASTIANO
e
, nata il [...] a [...], residente a [...] - Interno 7, rappresentata e difesa dall'avv. GOTTARDELLI
SEBASTIANO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
1. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
la residenza dei figli coinciderà con quella materna.
2. La disponibilità della casa familiare, sita in Via Sandro Pertini N.
3 - Interno 7, Comune di San
IO UP (VR), resterà in capo alla madre che continuerà ad abitarvici con i figli. Il padre, di comune accordo con la madre, si è già trasferito in una nuova abitazione, di tal che i coniugi, di fatto, vivono già separati;
3. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso: le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno gestite separatamente.
4. Tempi di permanenza dei figli con il padre:
- Fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (dalle 16.30) al lunedi' mattina, giorno in cui il padre porterà i figli direttamente a scuola e la madre li preleverà all'uscita per tenerli con sé;
- Ogni mercoledì sera (dalle ore 18.00) fino al giovedì mattina, giorno in cui il padre porterà i figli direttamente a scuola e la madre li preleverà all'uscita per tenerli con sé.
- Nel caso in cui la madre, durante la Settimana, avesse difficoltà nel prelevare o portare i figli a scuola o qualsiasi altra attività extra scolastica, chiederà al padre di occuparsene in sua vece e, in caso di impossibilità di questi, si rivolgerà a figure di comune gradimento della famiglia ( Per_1
, , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 oppure baby sitter scelta di comune accordo con il padre). Persona_7
- Festività natalizie, pasquali e ponti da alternarsi di anno in anno;
- Vacanze estive: due/tre settimane consecutive, con comunicazione almeno un mese prima;
- Altre vacanze e festività saranno organizzate di comune accordo, garantendo equa ripartizione dei tempi.
5. Gli assegni familiari saranno percepiti dalla madre. Gli assegni di mantenimento ordinario per i figli sono stabiliti in complessivi € 600,00 mensili (200,00 euro per ciascun figlio) che saranno pagati dal padre alla madre. Il padre continuerà altresì a corrispondere la propria quota di mutui sulla casa familiare (attualmente circa 300 euro mensili sulla quota complessiva pari a circa 600 euro). La casa resterà in comproprietà riservandosi i coniugi di deciderne la liquidazione in momento successivo.
6. I genitori si obbligano a rimborsarsi reciprocamente il 50% delle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche, parascolastiche, sportive, ricreative) secondo il Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona.
6) I genitori si obbligano tra loro a rimborsarsi reciprocamente il 50% delle spese accessorie sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche, parascolastiche, sportive e ricreative per i figli, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, aggiornato il 13.12.2024, che di seguito si riportano:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, CP_2 esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
Il) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Modalità di accordo, ove previsto, sulla spesa accessoria: quando i genitori devono concordare le spese di cui al capoverso Il, IV e VI (spese con accordo) chi dei due la ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
Modalità di rimborso: alla fine di ogni mese, ove un genitore abbia anticipato delle spese accessorie nell'interesse dei figli, trasmetterà all'altro, a mezzo email, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, e quest'ultimo, entro 10 giorni, provvederà all'integrale rimborso pro quota. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
7. Le detrazioni fiscali per i figli saranno divise al 50% tra i genitori.
8. Entrambi i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei passaporti per i figli.
9. I genitori dichiarano che i beni personali sono già stati suddivisi e non vi sono controversie patrimoniali eccettuata la giacenza liquida sui cc che sarà ripartita nella misura del 50% ciascuno una volta cessato il regime della comunione.
10) per quanto concerne le due automobili (doc. 8) e la moto, si prevede che i mezzi in trattazione restino tutti in proprietà al sig. già intestatario, e che l'auto targata AT531RJ, resti a Pt_1 disposizione della sig.ra . Trattandosi di beni di modesto valore economico, le parti si danno CP_1 atto di aver tenuto conto di ciò nella determinazione complessiva degli assetti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2025, e – sul Parte_1 CP_1 presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 1/9/2007; che dall'unione erano nati
[...]
(23/4/2010), (26/7/2012) e (18/8/2016) – hanno chiesto di dichiarare la Per_8 Per_9 Per_10 separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno, quindi, chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza e sul punto la richiesta va senz'altro accolta.
I coniugi hanno, altresì, raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita dei figli. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei minori a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nato il [...] a [...]_1
FA (VR) e , nata il [...] a [...], alle condizioni CP_1 specificate in epigrafe, in punto di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di VERONA perché provveda ex art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396 ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati nel registro degli atti di matrimonio al n. 337, parte II, serie A, anno 2007;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 4/11/25.
La Giudice relatrice
IA EL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dott.ssa IA EL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12221 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...]
(VR) in Via Vicenza N. 17, rappresentato e difeso dall'avv. GOTTARDELLI SEBASTIANO
e
, nata il [...] a [...], residente a [...] - Interno 7, rappresentata e difesa dall'avv. GOTTARDELLI
SEBASTIANO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
1. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
la residenza dei figli coinciderà con quella materna.
2. La disponibilità della casa familiare, sita in Via Sandro Pertini N.
3 - Interno 7, Comune di San
IO UP (VR), resterà in capo alla madre che continuerà ad abitarvici con i figli. Il padre, di comune accordo con la madre, si è già trasferito in una nuova abitazione, di tal che i coniugi, di fatto, vivono già separati;
3. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso: le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno gestite separatamente.
4. Tempi di permanenza dei figli con il padre:
- Fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (dalle 16.30) al lunedi' mattina, giorno in cui il padre porterà i figli direttamente a scuola e la madre li preleverà all'uscita per tenerli con sé;
- Ogni mercoledì sera (dalle ore 18.00) fino al giovedì mattina, giorno in cui il padre porterà i figli direttamente a scuola e la madre li preleverà all'uscita per tenerli con sé.
- Nel caso in cui la madre, durante la Settimana, avesse difficoltà nel prelevare o portare i figli a scuola o qualsiasi altra attività extra scolastica, chiederà al padre di occuparsene in sua vece e, in caso di impossibilità di questi, si rivolgerà a figure di comune gradimento della famiglia ( Per_1
, , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 oppure baby sitter scelta di comune accordo con il padre). Persona_7
- Festività natalizie, pasquali e ponti da alternarsi di anno in anno;
- Vacanze estive: due/tre settimane consecutive, con comunicazione almeno un mese prima;
- Altre vacanze e festività saranno organizzate di comune accordo, garantendo equa ripartizione dei tempi.
5. Gli assegni familiari saranno percepiti dalla madre. Gli assegni di mantenimento ordinario per i figli sono stabiliti in complessivi € 600,00 mensili (200,00 euro per ciascun figlio) che saranno pagati dal padre alla madre. Il padre continuerà altresì a corrispondere la propria quota di mutui sulla casa familiare (attualmente circa 300 euro mensili sulla quota complessiva pari a circa 600 euro). La casa resterà in comproprietà riservandosi i coniugi di deciderne la liquidazione in momento successivo.
6. I genitori si obbligano a rimborsarsi reciprocamente il 50% delle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche, parascolastiche, sportive, ricreative) secondo il Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona.
6) I genitori si obbligano tra loro a rimborsarsi reciprocamente il 50% delle spese accessorie sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche, parascolastiche, sportive e ricreative per i figli, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, aggiornato il 13.12.2024, che di seguito si riportano:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, CP_2 esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
Il) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Modalità di accordo, ove previsto, sulla spesa accessoria: quando i genitori devono concordare le spese di cui al capoverso Il, IV e VI (spese con accordo) chi dei due la ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
Modalità di rimborso: alla fine di ogni mese, ove un genitore abbia anticipato delle spese accessorie nell'interesse dei figli, trasmetterà all'altro, a mezzo email, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, e quest'ultimo, entro 10 giorni, provvederà all'integrale rimborso pro quota. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
7. Le detrazioni fiscali per i figli saranno divise al 50% tra i genitori.
8. Entrambi i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei passaporti per i figli.
9. I genitori dichiarano che i beni personali sono già stati suddivisi e non vi sono controversie patrimoniali eccettuata la giacenza liquida sui cc che sarà ripartita nella misura del 50% ciascuno una volta cessato il regime della comunione.
10) per quanto concerne le due automobili (doc. 8) e la moto, si prevede che i mezzi in trattazione restino tutti in proprietà al sig. già intestatario, e che l'auto targata AT531RJ, resti a Pt_1 disposizione della sig.ra . Trattandosi di beni di modesto valore economico, le parti si danno CP_1 atto di aver tenuto conto di ciò nella determinazione complessiva degli assetti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2025, e – sul Parte_1 CP_1 presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 1/9/2007; che dall'unione erano nati
[...]
(23/4/2010), (26/7/2012) e (18/8/2016) – hanno chiesto di dichiarare la Per_8 Per_9 Per_10 separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno, quindi, chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza e sul punto la richiesta va senz'altro accolta.
I coniugi hanno, altresì, raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita dei figli. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei minori a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nato il [...] a [...]_1
FA (VR) e , nata il [...] a [...], alle condizioni CP_1 specificate in epigrafe, in punto di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di VERONA perché provveda ex art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396 ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati nel registro degli atti di matrimonio al n. 337, parte II, serie A, anno 2007;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 4/11/25.
La Giudice relatrice
IA EL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra