Decreto cautelare 20 ottobre 2022
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04777/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4777 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale LI, domiciliataria ex lege in LI, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
a) del provvedimento di data e numero sconosciuti, mai comunicato al ricorrente, adottato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di LI e con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente l'annullamento e lo storno delle disposizioni di pagamento e delle somme erogate sul conto corrente del ricorrente dal gennaio 2019 al mese di ottobre 2021, a titolo di componente della Commissione Tributaria Provinciale di LI;
b) della nota mail del 3/10/2022 con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di LI ha comunicato l'approvazione di un piano di rateizzazione trimestrale degli importi dovuti dal ricorrente a titolo di restituzione di emolumenti non dovuti;
c) del Provvedimento rts 0143899 del 16-09-22 -OMISSIS- psf.n.7771277 adottato Ragioneria Territoriale dello Stato di LI, mai comunicato al ricorrente e del quale se ne apprende l'esistenza solo dalla corrispondenza intercorsa con l'Ente e segnatamente nella nota mail pervenuta il 3/10/2022;
d) per quanto di ragione, della nota del MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di LI, di data e numero sconosciuti, mai comunicata al ricorrente, e trasmessa all'Istituto Bancario Bper Spa, filiale di LI con la quale è stato richiesto lo storno delle disposizioni di pagamento effettuate sul conto corrente bancario del ricorrente, a titolo di componente della Commissione Tributaria Provinciale di LI;
e) nonché, per l'accertamento del diritto del ricorrente a non restituire le somme percepite in buona fede ovvero, subordinatamente, a provvedere alla restituzione delle somme in contestazione secondo un piano di rateizzazione equo e proporzionato alle capacità economiche ed alle modalità di percezione delle medesime somme, conformemente ai precetti sanciti dall'art. 36 della Costituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di LI;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa ZA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di LI con il quale è stato disposto l'annullamento e lo storno delle disposizioni di pagamento e delle somme erogate sul conto corrente del ricorrente da gennaio 2019 a ottobre 2021, a titolo di componente della Commissione Tributaria Provinciale, nonché gli atti collegati.
2. In data 25 ottobre 2022 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.
3. Con memoria depositata in giudizio il 12 novembre 2025 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con compensazione delle spese di lite, per aver l’Amministrazione, nelle more del giudizio, comunicato il provvedimento di rateizzo invocato.
4. Alla richiesta declaratoria di improcedibilità del ricorso, nonché all’integrale compensazione delle spese del giudizio, ha aderito l’Amministrazione con memoria del 21 novembre 2025.
5. All’udienza pubblica di smaltimento dell’11 dicembre 2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
7. Tenuto conto della concorde richiesta delle parti, va disposta l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GL EL Di LI, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
ZA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA LL | GL EL Di LI |
IL SEGRETARIO