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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 172/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. LAVAGGI GIUSEPPE e dall'avv. LAVAGGI GIULIO,
giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 9 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA MILANO, 20 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO
GIUSEPPE GABRIELE e dall'avv. D'ANGELO CHIARA, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione dell'11.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione del maggio 2019 conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per azioni, rappresentando: Controparte_1
- che la Banca Popolare di Augusta l'11.7.1996 le aveva notificato un atto di precetto cambiario con il quale aveva richiesto il pagamento di L. 27.780.500;
- che, non essendo intervenuto spontaneo adempimento, il predetto istituto di credito aveva avviato davanti alla Pretura di Siracusa – Sezione distaccata di Augusta la procedura esecutiva presso terzi recante n. R.G. 1190/1996 Es. Civ.;
- che il superiore procedimento si era concluso il 10.3.1997 con provvedimento di assegnazione di somme, con il quale l'autorità adita aveva ordinato al terzo Direzione Provinciale del Tesoro di versare il quinto di tutto quanto dovuto ad essa in dipendenza del rapporto di lavoro alla creditrice Banca
Popolare di Augusta sugli importi mensili maturati e maturandi e sino al completo soddisfo della complessiva somma di L. 32.142.500, oltre IVA, CPA ed interessi dall'1.3.1997 fino all'effettivo pagamento;
pagina 2 di 9 - che l'originario istituto di credito era stato incorporato dalla Controparte_2
[...]
- che la cessionaria, in seguito a varie sollecitazioni avanzate da essa esponente, nel settembre del 2016
le aveva comunicato la avvenuta estinzione del debito.
Tanto premesso, l'attrice sosteneva che la banca creditrice aveva richiesto indebitamente al terzo la corresponsione di interessi al tasso del 17,50%, nonostante non fosse stata fornita alcuna prova della pattuizione di un tasso convenzionale superiore a quello legale, al quale soltanto avrebbe potuto riferirsi – in assenza di ulteriori indicazioni – la citata ordinanza di assegnazione emessa dal Pretore.
Per tali ragioni, proponeva azione di ripetizione di indebito, chiedendo Parte_1
condannarsi per azioni, subentrata nella posizione di Controparte_1
Banca Popolare di Augusta, alla restituzione delle somme incassate da quest'ultima in eccesso rispetto a quanto liquidato dal menzionato provvedimento del 10.3.1997.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, opponendosi alla domanda avversaria ed evidenziando come il precetto del 5.7.1996 avesse debitamente specificato il tasso convenzionale degli interessi pari al 17,50% e come quest'ultimo fosse stato del pari indicato, unitamente al più elevato tasso di mora del
21,25%, anche nel titolo cambiario sotteso alla esecuzione poi avviata. La convenuta precisava,
inoltre, che i suddetti dati erano stati altresì riportati nell'atto di pignoramento.
Conseguentemente, secondo la ricostruzione della Controparte_2
anche tenuto conto della coincidenza tra l'importo indicato in precetto – pari a L. 32.142.500 –
[...]
e quello trascritto nella ordinanza pretorile di assegnazione del 10.3.1997, il richiamo compiuto da quest'ultima agli interessi avrebbe dovuto intendersi riferito al tasso convenzionale pattuito nella cambiale.
pagina 3 di 9 Concessi i termini per la scambio delle memorie ex art.183, c.VI, cpc, la causa, previa revoca dell'ordinanza di ammissione di ctu contabile, veniva decisa con la sentenza n.2272/23 con la quale il
Tribunale di Siracusa così statuiva: “rigetta la domanda proposta da nella Parte_1
citazione introduttiva del presente giudizio, poiché infondata per le ragioni di cui in motivazione;
dichiara inammissibile la domanda proposta da nella memoria di cui all'art. Parte_1
183, comma 6, n. 1 c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione;
condanna a Parte_1
pagare in favore di le spese di lite, che Controparte_2
liquida in €. 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo a due motivi. Parte_1
Si è costituita la banca appellata per eccepire l'infondatezza del proposto gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
Preliminarmente osserva questa Corte come l'appellante – contrariamente a quanto sostenuto dalla banca appellata – non ha proposto impugnazione avverso il capo della sentenza di primo grado con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda proposta con la memoria ex art.183, c.VI, n.1, cpc.
Con il primo motivo di appello la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1
ha ritenuto infondata e, per l'effetto, rigettato la domanda proposta con l'atto di citazione. A parere dell'appellante la ricostruzione operata dal Giudice sarebbe errata sia in punto di fatto che di diritto,
atteso che, in fatto, il Pretore con l'ordinanza di assegnazione aveva quantificato, oltre le spese del procedimento (£.1.862.000), anche il credito del creditore procedente (£ 30.280.500, comprensivo di interessi maturati dalla notifica del precetto al 28.2.1997, pari a £ 2.500.000); in diritto, perché, in mancanza della specifica indicazione da parte del G.E. del tasso di interessi da applicare sulle somme assegnate dalla emanazione dell'ordinanza di assegnazione in avanti, doveva ritenersi che, per legge,
pagina 4 di 9 gli interessi avrebbero dovuto essere conteggiati al tasso legale e non a quello convenzionale del
17,50%.
Il motivo non appare fondato e merita di essere respinto.
Al riguardo il primo Giudice ha così motivato: “Tanto premesso, la domanda di ripetizione di indebito
in esame non può essere accolta.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dell'azione di cui all'art. 2033
c.c. incombe sulla parte attrice l'onere di provare l'avvenuto pagamento e la mancanza della causa
giustificativa del pagamento stesso (in questi termini, Cass. Civ. Sez. I 9.10.2019, n. 25373; Cass. Civ.
Sez. II 27.11.2018, n. 30713).
Il citato indirizzo si fonda sulla ragionevole premessa per cui l'attribuzione patrimoniale e
l'inesistenza della sua giustificazione integrano fatti costitutivi dell'azione di ripetizione dell'indebito.
L'assetto probatorio che ne discende, inoltre, si mostra coerente con la previsione di cui all'art. 1988
c.c., dal momento che, se la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta
dall'onere della prova del rapporto fondamentale, deve ritenersi a fortiori che sia dispensato da tale
onere il soggetto in favore del quale il pagamento sia stato eseguito.
Nel caso di specie, la richiesta ad opera dell'istituto di credito di interessi a tasso superiore a quello
legale non può ritenersi illegittima.
Non può infatti considerarsi violato il disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c.
Ai sensi di quest'ultimo, com'è noto, gli interessi superiori alla misura legale devono essere
determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Ebbene, il precetto del 5.7.1996 – richiamato da parte attrice e prodotto dalla società convenuta –
menziona espressamente “gli interessi al tasso convenzionale del 17,50% dal 25/6/1996 al saldo
pagina 5 di 9 effettivo” e riporta la somma complessivamente richiesta in misura pari a L. 32.142.500 (L.
27.780.500 + L. 2.500.000= L. 30.280.500 + L. 1.862.000= L. 32.142.500) ed in calce “la trascrizione
del titolo cambiario, dichiarato conforme all'originale”, specificando come quest'ultimo abbia
previsto “T.N.A. 17,50%” e tasso “di mora 21,25%” (v. pagg.
2-3 dell'all. alla comparsa di
costituzione e risposta di parte convenuta denominato “copia_atto_di_precetto_cambiario”).
Analogamente, si legge nel successivo pignoramento del 7.10.1996 che “la Banca è creditrice della
somma di L. 27.780.500= oltre interessi al tasso convenzionale del 17,50% dal 25/6/1996 al saldo
effettivo” (v. pag. 1 dell'all. alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta denominato
“copia_atto_di_pignoramento_presso_terzi”).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice – per cui, come si è visto, la pattuizione di interessi
ultralegali non sussisterebbe e non sarebbe stata depositata nel processo esecutivo (così pag. 3 della
citazione) -, emerge dai documenti sopra citati come la cambiale – di cui, si ripete, è stato trascritto in
precetto il contenuto dichiarato conforme all'originale – abbia specificamente indicato un saggio
superiore a quello di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.
Conseguentemente, tenuto conto della espressa indicazione nel titolo cambiario del tasso di interessi
convenzionali e tenuto conto della coincidenza tra l'importo quantificato in precetto alla luce di tale
tasso convenzionale e quello riportato nella ordinanza di assegnazione del Pretore emessa il
10.3.1997, doveva reputarsi consentita in virtù di quest'ultima l'applicazione, per il periodo compreso
tra l'1.3.1997 ed il soddisfo, di un tasso maggiore di quello legale (cfr., sulla centralità delle
indicazioni contenute nel titolo esecutivo ai fini della individuazione del tasso di interessi spettante al
creditore in seguito alla ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c., da ultimo, Cass. Civ.
Sez. III 20.1.2023, n. 1872; Cass. Civ. Sez. VI-III 12.4.2018, n. 9173).
pagina 6 di 9 Il citato provvedimento pretorile, in particolare, “assegna alla Banca Popolare di Augusta, la quinta
parte del credito vantato dall'esecutato nella qualità di dipendente del Parte_1
Ministero della Pubblica Istruzione per stipendio base ed ogni indennità retributiva accessoria per il
suddetto rapporto di lavoro al medesimo spettanti. Sugli importi maturati e maturandi (pro-solvendo),
al netto delle ritenute di legge e sino al soddisfo dei seguenti crediti: A) Spese del procedimento (aventi
diritto a prelazione), L.
1.862.000 di cui L. 652.000 per spese vive ivi comprese quelle di registrazione,
L. 800.000 per competenze;
L. 300.000 per onorario e L. 110.000 per 10% ex art. 15 D.M. 24/11/90,
oltre IVA e c.p.a. nella parte imponibile. B) Credito portato dall'atto di precetto notificato il 15/7/96 L.
30.280.500 comprensivi di interessi maturati al 28/2/97. Ordina per l'effetto al terzo Direzione
Provinciale del Tesoro di versare il quinto di tutto quanto dovuto a in Parte_1
dipendenza del rapporto di lavoro, alla creditrice Banca Pop. di Augusta sugli importi mensili
maturati e maturandi e sino al completo soddisfo della complessiva somma di L. 32.142.500 per tutti i
crediti di cui ai punti A e B oltre IVA, c.p.a. ed interessi dall'1/3/97 al soddisfo”(v. pagg.
1-2 dell'all.
alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta denominato
“ordinanza_del_Pretore_di_Augusta”).
A fronte di ciò irrilevante si mostra la circostanza per cui la banca avrebbe richiesto interessi ad un
tasso inferiore rispetto a quello convenzionale.
La doglianza mossa da parte attrice in citazione deve pertanto reputarsi infondata”.
Questa Corte ritiene assolutamente corretto, condivisibile ed esente da censure il superiore punto di motivazione.
Nella specie, infatti, per come correttamente evidenziato anche dal primo Giudice, l'atto di precetto cambiario ritualmente notificato alla appellante, oltre a riprodurre la cambiale, dichiarata conforme pagina 7 di 9 all'originale, contiene la puntuale indicazione del tasso di interesse (“oltre interessi al tasso
convenzionale del 17,50% dal 25.6.1996 al saldo effettivo, …”). Anche nell'atto di pignoramento presso terzi viene indicato il medesimo tasso di interesse dovuto fino al soddisfo.
E', inoltre, incontestabile che nell'ordinanza di assegnazione somme il GE ha inequivocabilmente conteggiato il credito fino al 28.2.1997 applicando gli interessi ultralegali nella misura richiesta dalla banca pignorante (17,50%), per come emerge dal chiaro tenore letterale del provvedimento (“Credito
portato dall'atto di precetto notificato il 15/7/96 L. 30.280.500 comprensivi di interessi maturati al
28/2/97”).
Deve, quindi, concludersi che il medesimo tasso ultralegale fosse destinato ad essere applicato ed utilizzato sino all'integrale soddisfo. Nell'ordinanza di assegnazione, predisposta utilizzando un modulo prestampato, il GE ha, infatti, aggiunto la formula finale “… ed interessi dall'1/3/97 al
soddisfo”. Ciò conferma, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la chiara intenzione del GE
di fissare anche per il periodo successivo al 28.2.1997 e sino all'effettivo soddisfo, il medesimo tasso di interesse ultralegale pacificamente dovuto fino all'ultimo giorno del mese di febbraio 1997. Ove il GE
avesse inteso che per il periodo decorrente dall'1.3.1997 sino al soddisfo gli interessi sarebbero stati dovuti in misura legale e/o comunque in misura diversa ed inferiore rispetto a quella fissata sino al
28.2.1997 avrebbe dovuto precisarlo ed indicarlo nell'ordinanza. Anche la giurisprudenza di legittimità
si è pronunciata nello stesso senso affermando che “in caso di sequestro conservativo o di
pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito ex lege custode delle somme
pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dal rapporto da cui
origina il credito pignorato e con le decorrenze ivi previste. Tali frutti civili si accrescono al
compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c.” (v. Cass. 15308/19).
pagina 8 di 9 E', quindi, proprio il tenore letterale dell'ordinanza di assegnazione che impinge con le diverse deduzioni dell'appellante ed impone il rigetto del primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello la si è doluta della condanna alle spese del giudizio Pt_1
pronunciata dal primo Giudice, sostenendo che la novità delle questioni trattate e la evidente sperequazione fra il credito originario (£ 32.142.500) e le somme effettivamente incassate dalla banca
(£ 99.088.119), avrebbero giustificato, anche in caso di rigetto delle domande, la compensazione delle spese del giudizio.
Anche questo motivo non merita di essere accolto atteso che, esclusa la novità delle questioni, il
Giudice a quo ha fatto buon uso dei principi fissati dall'art.91 cpc, regolando le spese del giudizio in base al principio di soccombenza.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2272/23 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
16.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 172/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. LAVAGGI GIUSEPPE e dall'avv. LAVAGGI GIULIO,
giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 9 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA MILANO, 20 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO
GIUSEPPE GABRIELE e dall'avv. D'ANGELO CHIARA, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione dell'11.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione del maggio 2019 conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per azioni, rappresentando: Controparte_1
- che la Banca Popolare di Augusta l'11.7.1996 le aveva notificato un atto di precetto cambiario con il quale aveva richiesto il pagamento di L. 27.780.500;
- che, non essendo intervenuto spontaneo adempimento, il predetto istituto di credito aveva avviato davanti alla Pretura di Siracusa – Sezione distaccata di Augusta la procedura esecutiva presso terzi recante n. R.G. 1190/1996 Es. Civ.;
- che il superiore procedimento si era concluso il 10.3.1997 con provvedimento di assegnazione di somme, con il quale l'autorità adita aveva ordinato al terzo Direzione Provinciale del Tesoro di versare il quinto di tutto quanto dovuto ad essa in dipendenza del rapporto di lavoro alla creditrice Banca
Popolare di Augusta sugli importi mensili maturati e maturandi e sino al completo soddisfo della complessiva somma di L. 32.142.500, oltre IVA, CPA ed interessi dall'1.3.1997 fino all'effettivo pagamento;
pagina 2 di 9 - che l'originario istituto di credito era stato incorporato dalla Controparte_2
[...]
- che la cessionaria, in seguito a varie sollecitazioni avanzate da essa esponente, nel settembre del 2016
le aveva comunicato la avvenuta estinzione del debito.
Tanto premesso, l'attrice sosteneva che la banca creditrice aveva richiesto indebitamente al terzo la corresponsione di interessi al tasso del 17,50%, nonostante non fosse stata fornita alcuna prova della pattuizione di un tasso convenzionale superiore a quello legale, al quale soltanto avrebbe potuto riferirsi – in assenza di ulteriori indicazioni – la citata ordinanza di assegnazione emessa dal Pretore.
Per tali ragioni, proponeva azione di ripetizione di indebito, chiedendo Parte_1
condannarsi per azioni, subentrata nella posizione di Controparte_1
Banca Popolare di Augusta, alla restituzione delle somme incassate da quest'ultima in eccesso rispetto a quanto liquidato dal menzionato provvedimento del 10.3.1997.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, opponendosi alla domanda avversaria ed evidenziando come il precetto del 5.7.1996 avesse debitamente specificato il tasso convenzionale degli interessi pari al 17,50% e come quest'ultimo fosse stato del pari indicato, unitamente al più elevato tasso di mora del
21,25%, anche nel titolo cambiario sotteso alla esecuzione poi avviata. La convenuta precisava,
inoltre, che i suddetti dati erano stati altresì riportati nell'atto di pignoramento.
Conseguentemente, secondo la ricostruzione della Controparte_2
anche tenuto conto della coincidenza tra l'importo indicato in precetto – pari a L. 32.142.500 –
[...]
e quello trascritto nella ordinanza pretorile di assegnazione del 10.3.1997, il richiamo compiuto da quest'ultima agli interessi avrebbe dovuto intendersi riferito al tasso convenzionale pattuito nella cambiale.
pagina 3 di 9 Concessi i termini per la scambio delle memorie ex art.183, c.VI, cpc, la causa, previa revoca dell'ordinanza di ammissione di ctu contabile, veniva decisa con la sentenza n.2272/23 con la quale il
Tribunale di Siracusa così statuiva: “rigetta la domanda proposta da nella Parte_1
citazione introduttiva del presente giudizio, poiché infondata per le ragioni di cui in motivazione;
dichiara inammissibile la domanda proposta da nella memoria di cui all'art. Parte_1
183, comma 6, n. 1 c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione;
condanna a Parte_1
pagare in favore di le spese di lite, che Controparte_2
liquida in €. 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo a due motivi. Parte_1
Si è costituita la banca appellata per eccepire l'infondatezza del proposto gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
Preliminarmente osserva questa Corte come l'appellante – contrariamente a quanto sostenuto dalla banca appellata – non ha proposto impugnazione avverso il capo della sentenza di primo grado con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda proposta con la memoria ex art.183, c.VI, n.1, cpc.
Con il primo motivo di appello la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1
ha ritenuto infondata e, per l'effetto, rigettato la domanda proposta con l'atto di citazione. A parere dell'appellante la ricostruzione operata dal Giudice sarebbe errata sia in punto di fatto che di diritto,
atteso che, in fatto, il Pretore con l'ordinanza di assegnazione aveva quantificato, oltre le spese del procedimento (£.1.862.000), anche il credito del creditore procedente (£ 30.280.500, comprensivo di interessi maturati dalla notifica del precetto al 28.2.1997, pari a £ 2.500.000); in diritto, perché, in mancanza della specifica indicazione da parte del G.E. del tasso di interessi da applicare sulle somme assegnate dalla emanazione dell'ordinanza di assegnazione in avanti, doveva ritenersi che, per legge,
pagina 4 di 9 gli interessi avrebbero dovuto essere conteggiati al tasso legale e non a quello convenzionale del
17,50%.
Il motivo non appare fondato e merita di essere respinto.
Al riguardo il primo Giudice ha così motivato: “Tanto premesso, la domanda di ripetizione di indebito
in esame non può essere accolta.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dell'azione di cui all'art. 2033
c.c. incombe sulla parte attrice l'onere di provare l'avvenuto pagamento e la mancanza della causa
giustificativa del pagamento stesso (in questi termini, Cass. Civ. Sez. I 9.10.2019, n. 25373; Cass. Civ.
Sez. II 27.11.2018, n. 30713).
Il citato indirizzo si fonda sulla ragionevole premessa per cui l'attribuzione patrimoniale e
l'inesistenza della sua giustificazione integrano fatti costitutivi dell'azione di ripetizione dell'indebito.
L'assetto probatorio che ne discende, inoltre, si mostra coerente con la previsione di cui all'art. 1988
c.c., dal momento che, se la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta
dall'onere della prova del rapporto fondamentale, deve ritenersi a fortiori che sia dispensato da tale
onere il soggetto in favore del quale il pagamento sia stato eseguito.
Nel caso di specie, la richiesta ad opera dell'istituto di credito di interessi a tasso superiore a quello
legale non può ritenersi illegittima.
Non può infatti considerarsi violato il disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c.
Ai sensi di quest'ultimo, com'è noto, gli interessi superiori alla misura legale devono essere
determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Ebbene, il precetto del 5.7.1996 – richiamato da parte attrice e prodotto dalla società convenuta –
menziona espressamente “gli interessi al tasso convenzionale del 17,50% dal 25/6/1996 al saldo
pagina 5 di 9 effettivo” e riporta la somma complessivamente richiesta in misura pari a L. 32.142.500 (L.
27.780.500 + L. 2.500.000= L. 30.280.500 + L. 1.862.000= L. 32.142.500) ed in calce “la trascrizione
del titolo cambiario, dichiarato conforme all'originale”, specificando come quest'ultimo abbia
previsto “T.N.A. 17,50%” e tasso “di mora 21,25%” (v. pagg.
2-3 dell'all. alla comparsa di
costituzione e risposta di parte convenuta denominato “copia_atto_di_precetto_cambiario”).
Analogamente, si legge nel successivo pignoramento del 7.10.1996 che “la Banca è creditrice della
somma di L. 27.780.500= oltre interessi al tasso convenzionale del 17,50% dal 25/6/1996 al saldo
effettivo” (v. pag. 1 dell'all. alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta denominato
“copia_atto_di_pignoramento_presso_terzi”).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice – per cui, come si è visto, la pattuizione di interessi
ultralegali non sussisterebbe e non sarebbe stata depositata nel processo esecutivo (così pag. 3 della
citazione) -, emerge dai documenti sopra citati come la cambiale – di cui, si ripete, è stato trascritto in
precetto il contenuto dichiarato conforme all'originale – abbia specificamente indicato un saggio
superiore a quello di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.
Conseguentemente, tenuto conto della espressa indicazione nel titolo cambiario del tasso di interessi
convenzionali e tenuto conto della coincidenza tra l'importo quantificato in precetto alla luce di tale
tasso convenzionale e quello riportato nella ordinanza di assegnazione del Pretore emessa il
10.3.1997, doveva reputarsi consentita in virtù di quest'ultima l'applicazione, per il periodo compreso
tra l'1.3.1997 ed il soddisfo, di un tasso maggiore di quello legale (cfr., sulla centralità delle
indicazioni contenute nel titolo esecutivo ai fini della individuazione del tasso di interessi spettante al
creditore in seguito alla ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c., da ultimo, Cass. Civ.
Sez. III 20.1.2023, n. 1872; Cass. Civ. Sez. VI-III 12.4.2018, n. 9173).
pagina 6 di 9 Il citato provvedimento pretorile, in particolare, “assegna alla Banca Popolare di Augusta, la quinta
parte del credito vantato dall'esecutato nella qualità di dipendente del Parte_1
Ministero della Pubblica Istruzione per stipendio base ed ogni indennità retributiva accessoria per il
suddetto rapporto di lavoro al medesimo spettanti. Sugli importi maturati e maturandi (pro-solvendo),
al netto delle ritenute di legge e sino al soddisfo dei seguenti crediti: A) Spese del procedimento (aventi
diritto a prelazione), L.
1.862.000 di cui L. 652.000 per spese vive ivi comprese quelle di registrazione,
L. 800.000 per competenze;
L. 300.000 per onorario e L. 110.000 per 10% ex art. 15 D.M. 24/11/90,
oltre IVA e c.p.a. nella parte imponibile. B) Credito portato dall'atto di precetto notificato il 15/7/96 L.
30.280.500 comprensivi di interessi maturati al 28/2/97. Ordina per l'effetto al terzo Direzione
Provinciale del Tesoro di versare il quinto di tutto quanto dovuto a in Parte_1
dipendenza del rapporto di lavoro, alla creditrice Banca Pop. di Augusta sugli importi mensili
maturati e maturandi e sino al completo soddisfo della complessiva somma di L. 32.142.500 per tutti i
crediti di cui ai punti A e B oltre IVA, c.p.a. ed interessi dall'1/3/97 al soddisfo”(v. pagg.
1-2 dell'all.
alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta denominato
“ordinanza_del_Pretore_di_Augusta”).
A fronte di ciò irrilevante si mostra la circostanza per cui la banca avrebbe richiesto interessi ad un
tasso inferiore rispetto a quello convenzionale.
La doglianza mossa da parte attrice in citazione deve pertanto reputarsi infondata”.
Questa Corte ritiene assolutamente corretto, condivisibile ed esente da censure il superiore punto di motivazione.
Nella specie, infatti, per come correttamente evidenziato anche dal primo Giudice, l'atto di precetto cambiario ritualmente notificato alla appellante, oltre a riprodurre la cambiale, dichiarata conforme pagina 7 di 9 all'originale, contiene la puntuale indicazione del tasso di interesse (“oltre interessi al tasso
convenzionale del 17,50% dal 25.6.1996 al saldo effettivo, …”). Anche nell'atto di pignoramento presso terzi viene indicato il medesimo tasso di interesse dovuto fino al soddisfo.
E', inoltre, incontestabile che nell'ordinanza di assegnazione somme il GE ha inequivocabilmente conteggiato il credito fino al 28.2.1997 applicando gli interessi ultralegali nella misura richiesta dalla banca pignorante (17,50%), per come emerge dal chiaro tenore letterale del provvedimento (“Credito
portato dall'atto di precetto notificato il 15/7/96 L. 30.280.500 comprensivi di interessi maturati al
28/2/97”).
Deve, quindi, concludersi che il medesimo tasso ultralegale fosse destinato ad essere applicato ed utilizzato sino all'integrale soddisfo. Nell'ordinanza di assegnazione, predisposta utilizzando un modulo prestampato, il GE ha, infatti, aggiunto la formula finale “… ed interessi dall'1/3/97 al
soddisfo”. Ciò conferma, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la chiara intenzione del GE
di fissare anche per il periodo successivo al 28.2.1997 e sino all'effettivo soddisfo, il medesimo tasso di interesse ultralegale pacificamente dovuto fino all'ultimo giorno del mese di febbraio 1997. Ove il GE
avesse inteso che per il periodo decorrente dall'1.3.1997 sino al soddisfo gli interessi sarebbero stati dovuti in misura legale e/o comunque in misura diversa ed inferiore rispetto a quella fissata sino al
28.2.1997 avrebbe dovuto precisarlo ed indicarlo nell'ordinanza. Anche la giurisprudenza di legittimità
si è pronunciata nello stesso senso affermando che “in caso di sequestro conservativo o di
pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito ex lege custode delle somme
pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dal rapporto da cui
origina il credito pignorato e con le decorrenze ivi previste. Tali frutti civili si accrescono al
compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c.” (v. Cass. 15308/19).
pagina 8 di 9 E', quindi, proprio il tenore letterale dell'ordinanza di assegnazione che impinge con le diverse deduzioni dell'appellante ed impone il rigetto del primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello la si è doluta della condanna alle spese del giudizio Pt_1
pronunciata dal primo Giudice, sostenendo che la novità delle questioni trattate e la evidente sperequazione fra il credito originario (£ 32.142.500) e le somme effettivamente incassate dalla banca
(£ 99.088.119), avrebbero giustificato, anche in caso di rigetto delle domande, la compensazione delle spese del giudizio.
Anche questo motivo non merita di essere accolto atteso che, esclusa la novità delle questioni, il
Giudice a quo ha fatto buon uso dei principi fissati dall'art.91 cpc, regolando le spese del giudizio in base al principio di soccombenza.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2272/23 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
16.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
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