Art. 2.
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali versera' annualmente al bilancio dello Stato la somma di lire 150 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 530 del proprio stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si fara' fronte con l'entrata di cui al comma precedente.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali versera' annualmente al bilancio dello Stato la somma di lire 150 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 530 del proprio stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si fara' fronte con l'entrata di cui al comma precedente.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.