Articolo 2 della Legge 6 dicembre 1972, n. 815
Articolo 1
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13 gennaio 1973
Art. 2.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali versera' annualmente al bilancio dello Stato la somma di lire 150 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 530 del proprio stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si fara' fronte con l'entrata di cui al comma precedente.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 gennaio 1973