Ordinanza collegiale 23 maggio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 09/07/2025, n. 13543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13543 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10463/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10463 del 2024, proposto da
Elements Green Hera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar, Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Regione Molise, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l''annullamento
del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura e con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, recante " Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili " e di ogni altro presupposto preordinato o connesso, inclusa l'intesa raggiunta in sede di in sede di Conferenza unificata, resa nella seduta del 7 giugno 2024;
eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale
della questione di legittimità dell’art. 20, c. 1 - bis del D.lgs. n. 199/2021, introdotto dall’art. 5, comma 1, del D.L. n. 63/2024, convertito con modifiche con L. n. 101/2024, nei termini sopra indicati – con riferimento agli artt. 77, 117 commi 1 e 3, 9 e 41 della Costituzione nonché con riferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle fonti rinnovabili;
oppure, previa disapplicazione
dell'art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101, per violazione del diritto comunitario, segnatamente del Protocollo n. 1 alla CEDU (Protezione della proprietà), del Trattato sulla Carta europea dell’energia, stipulato a Lisbona il 17.12.1994, e ratificato in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415, della Direttiva 2009/28/CE e dei principi generali del diritto comunitario di tutela dell’affidamento, della certezza del diritto, della parità di trattamento,
ovvero previa rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea
della questione pregiudiziale relativa alla conformità dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 63/2024, convertito con modifiche con L. n. 101/2024, ai principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili sanciti: (i) dalla Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (modificata dalla successiva Direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; (ii) dal Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023, che ha introdotto un quadro di norme di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa di rinnovabili; (iii) regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 ("Normativa europea sul clima").
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente è una società che opera nel campo della costruzione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili e ha da tempo avviato lo sviluppo di un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Larino, di potenza pari a 17,44 MW, in relazione al quale: (i) sono stati sottoscritti i contratti per la disponibilità dei terreni; (ii) è stata ottenuta la STMG (richiesta in data 21 maggio 2024 e ottenuta il 26 agosto 2024); (iii) la Società è in procinto di avviare l'iter di autorizzazione.
2. Al fine di accelerare lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili, il D.Lgs. 199/2021 ha previsto l'obbligo delle Regioni di individuare (sulla base di decreti ministeriali emanati previo parere della Conferenza Unificata) le aree idonee alla realizzazione di impianti rinnovabili. Nelle more, il medesimo articolo 20 ha dettato un dettagliato regime transitorio, con individuazione ex lege delle aree idonee.
3. Sennonché, l'art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 (il "DL 63/2024"), ha introdotto un divieto preventivo e assoluto (salvo le limitate eccezioni ivi previste) all'utilizzo di terreni agricoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, comprimendo in modo significativo il regime transitorio previsto dall'art. 20, comma 8 e determinando un drastico cambio di prospettiva per gli operatori del comparto fotovoltaico: mentre la previgente normativa privilegiava l'utilizzo di aree formalmente agricole ma degradate (quali le aree non vincolate, le aree in adiacenza a zone industriali, ecc.) il DL ha oggi imposto un generalizzato divieto fondato sulla sola destinazione urbanistica dell'area. Ne deriva che viene capovolto il criterio di ammissibilità delle iniziative che producono energia da fonti rinnovabili, atteso che per effetto di tale norma sulla restante parte del territorio tali iniziative non sono più ammesse incorrendo nel divieto ivi previsto.
4. Da ultimo, il d.m. 21.6.2024 ha attuato le previsioni dell’art. 20, co. 1, d.lgs. n. 199/2021, non limitandosi alla disciplina di aree idonee e non idonee, ma rendendo vincolante e inderogabile per tutte le Regioni il divieto di realizzare impianti in area agricola introdotto dall'art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101. Il decreto, inoltre:
impone alle Regioni di disciplinare con legge le aree non idonee, nonostante il D.Lgs. 199/2021 limiti l'individuazione con legge alle sole aree idonee, confermando la riserva di procedimento amministrativo per le aree non idonee;
qualifica le aree non idonee non più come aree in cui è maggior probabile un esito negativo del procedimento, ma come aree tout court "incompatibili";
definisce in proprio come non idonee le aree tutelate ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e consente alle Regioni di imporre un buffer pari a 7 km da ogni bene tutelato sotto il profilo paesaggistico;
non prevede alcun criterio oggettivo per l'individuazione delle aree idonee, fornendo una sostanziale delega in bianco alle Regioni e rendendo solo facoltativo il mantenimento delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 8;
non prevede alcun regime di salvaguardia per i procedimenti in corso.
5. Rispetto alla posizione di parte ricorrente il decreto:
- riduce drasticamente le aree eleggibili per la realizzazione di nuovi impianti, ponendo peraltro le basi per una disciplina difforme su tutto il territorio nazionale;
- non contiene alcuna disposizione di salvaguardia dei procedimenti in corso, avviati facendo affidamento sulla previgente qualificazione delle aree idonee.
6. La ricorrente ha quindi impugnato il decreto in questione, articolando le seguenti censure:
I) violazione dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, delle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre 2010 e dell'art. 20 del d.lgs. 199/2021 – violazione direttiva (UE) 2018/2001 e s.m.i. – violazione degli artt. 3, 41, 97 della Costituzione – irragionevolezza e ingiustizia manifesta . La previsione per cui le Regioni debbano individuare con legge, oltre alle aree idonee, anche le aree inidonee, sarebbe illegittima, in quanto l'individuazione delle aree non idonee sarebbe soggetta a riserva di procedimento amministrativo;
II) violazione dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, delle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre 2010 e dell'art. 20 del d.lgs. 199/2021 – violazione direttiva (UE) 2018/2001 e s.m.i. – violazione degli artt. 3, 41, 97 della Costituzione – eccesso di potere per sviamento – difetto di istruttoria e di motivazione - irragionevolezza e ingiustizia manifesta . Il decreto impugnato trasformerebbe le aree non idonee da strumenti di accelerazione a vere e proprie barriere alla realizzazione di impianti rinnovabili: esse, infatti, diverrebbero aree tout court incompatibili con la realizzazione di impianti FER. Peraltro, il decreto sancirebbe in modo evidente la prevalenza del bene paesaggio, ponendo da un lato aree non idonee ex lege , dall'altro consentendo l'apposizione di buffer pari a 7 km da ogni bene paesaggisticamente tutelato, in contrasto con le indicazioni ricavabili dalle linee guida, dalla giurisprudenza costituzionale e dal diritto unionale;
III) violazione dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, delle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre 2010 e dell'art. 20 del d.lgs. 199/2021 – violazione direttiva (UE) 2018/2001 e s.m.i. – violazione degli artt. 3, 41, 97 della Costituzione – eccesso di potere per sviamento – difetto di istruttoria e di motivazione - irragionevolezza e ingiustizia manifesta . Il decreto conferirebbe in sostanza una delega in bianco alle Regioni per l’individuazione delle aree idonee, in violazione tanto dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, tanto del riparto di competenze tra Stato e Regioni. Esso, infatti, non avrebbe fornito alcun criterio oggettivo per l'individuazione delle aree idonee, contraddicendo persino la disciplina prevista dal comma 8 e rendendo addirittura facoltativa la scelta di mantenere in essere la disciplina transitoria;
IV) illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 5 del d.l. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 – violazione dell'art. 117 della Costituzione rispetto alla direttiva n. 2001/77/CE, alla direttiva n. 2009/28/CE ed alla direttiva (UE) 2018/2001 e s.m.i., al regolamento (UE) 2022/2577 del consiglio del 22 dicembre 2022, nonché in relazione in relazione all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, alle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre 2010, all'art. 20 del d.lgs. 199/2021 – violazione degli artt. 3, 41, 97 della Costituzione . Il divieto introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 63/2024 contrasterebbe in modo insanabile con i principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili e con la riserva di procedimento amministrativo di diretta derivazione euro-unitaria, con conseguente violazione dell'art. 117 della Costituzione. La scelta di attribuire esclusivo valore alla destinazione urbanistica dell'area (senza alcun approfondimento in merito all'effettiva coltivazione dei terreni, al tipo di colture, all'esistenza di vincoli) violerebbe, inoltre, apertamente i principi di ragionevolezza e proporzionalità, discendenti dagli art. 3 e 97 della Costituzione; inoltre, nell'attribuire aprioristica prevalenza alla tutela del suolo agricolo, avrebbe apertamente violato l'interesse pubblico prevalente sancito dall'art. 16- septies della direttiva RED II e dal Regolamento 2022/2577 del 22 dicembre 2022;
V) illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 5 del d.l. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 – violazione degli artt. 10 e 117 della Costituzione in relazione all’art. 1 del protocollo n. 1 alla CEDU (protezione della proprietà) – violazione art. 41 Costituzione sulla libertà di iniziativa economica – violazione del legittimo affidamento . L’art. 5 del d.l. n. 63/2024 si disinteresserebbe delle situazioni in cui i terreni agricoli sono stati già contrattualizzati da operatori interessati allo sviluppo di un impianto FER prima dell'entrata in vigore della norma – ma senza essere riusciti ad avviare alcuna procedura amministrativa - nella piena convinzione della liceità di tale operazione. Si tratterebbe di previsione con portata ablativa, che ridurrebbe enormemente le possibilità di utilizzazione e godimento di tali beni, con lesione del diritto di proprietà per come tutelato dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione EDU, nonché del principio della certezza del diritto, della libertà di impresa di cui all’art. 41 della Costituzione e del legittimo affidamento, essendo contraddetta la fiducia del concessionario quanto al rispetto da parte dello Stato di regole giuridiche consolidate nel tempo e di cui non era prevedibile intervenisse un repentino e ingiustificato cambiamento;
VI) illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 5 del d.l. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 – violazione dell'art. 117 della Costituzione rispetto alla con riferimento agli obblighi di diritto comunitario – violazione degli artt. 3, 101 e 102 TFUE e al protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza . L'art. 5 del D.L. 63/2024 sarebbe anche incostituzionale in quanto contrario alla normativa europea, ed in particolare agli artt. 3, 101 e 102 del TFUE e al protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza. Per effetto di tale normativa, infatti, l'operatore nel settore delle rinnovabili italiano si troverebbe ad operare senza la possibilità di utilizzare le aree agricole, così risultando discriminato rispetto ad un operatore comunitario che operi in un qualunque altro stato dell’Unione. Inoltre, il nuovo regime inciderebbe sui diritti economici degli investitori, ponendosi in contrasto con il principio di certezza del diritto, sul piano oggettivo, e con il principio della tutela dell'affidamento, sul piano soggettivo.
7. Le amministrazioni intimate si sono costituite solo formalmente.
8. All’udienza pubblica del 7.5.2025 il Collegio il collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., la possibile sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
9. Con ordinanza 23.5.2025, n. 9928, il Collegio ha peraltro assegnato alla parte il termine di 10 giorni per il deposito di documentazione idonea a chiarire le caratteristiche del progetto di parco agrivoltaico, al fine di apprezzare la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel ricorso.
10. La ricorrente ha prodotto documentazione in data 30.5.2025.
11. Alla camera di consiglio riconvocata del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse come da rilievo d’ufficio a verbale d’udienza.
13. Preliminarmente, occorre chiarire i termini in cui debba essere declinato, nel regime introdotto dalla disciplina di cui all’art. 20, co. 1, d.lgs. n. 199/2021, il concetto di area non idonea all’installazione di impianti FER. Tale esigenza, invero, risulta intrinsecamente correlata con il tenore delle censure ricorsuali articolate in particolare con il primo e il secondo motivo di ricorso, con le quali, come esposto in narrativa, la società ricorrente ha in sostanza contestato l’irragionevolezza della prevista individuazione con legge, oltre che delle aree idonee, anche delle aree non idonee, nonché l’elevazione di queste ultime a vere e proprie barriere alla realizzazione di impianti FER.
14. Il presupposto comune alle censure è che, avendo il gravato decreto ministeriale qualificato le aree non idonee come aree incompatibili con l’installazione di impianti FER, il concetto di “area non idonea” sarebbe stato completamente stravolto rispetto a quello operante nel regime previgente ( i.e. , a quello delle Linee Guida). In particolare, prima dell’adozione del gravato decreto ministeriale la conseguenza correlata al carattere di non idoneità di un’area era circoscritta al fatto che il soggetto proponente non potesse accedere alla accelerazione procedimentale dell’ iter autorizzativo propedeutico alla realizzazione ed esercizio dell’impianto FER – accelerazione che, viceversa, avrebbe operato nel caso di localizzazione dell’impianto in area idonea –. Per converso, nessuna preclusione, aprioristica e assoluta, alla realizzazione di tali impianti risultava discendere dalla loro localizzazione in aree non idonee. Orbene, secondo la prospettazione della società ricorrente, siccome con l’adozione del gravato decreto ministeriale le amministrazioni resistenti avrebbero introdotto una preclusione di tal guisa, lo stesso risulterebbe illegittimo.
15. Il Collegio ritiene che la tesi sostenuta dalla società ricorrente non possa essere condivisa per le ragioni di diritto di seguito esposte.
16. Come noto, l’articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ha introdotto disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. A tal fine, l’articolo 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003 ha inter alia previsto che “ In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 [la c.d. procedura di autorizzazione unica, n.d.r.]. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti ”.
17. Le Linee Guida indicate dall’articolo 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003 sono state adottate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, e con esse è stato stabilito che:
- paragrafo 17: “ Al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3. L’individuazione della non idoneità dell’area è operata dalle Regioni attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell’istruttoria, da richiamare nell’atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate […] . Le aree non idonee sono […] individuate dalle Regioni nell’ambito dell’atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole ”;
- allegato 3: “ L’individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L’individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 ”, nonché sulla base di principi e criteri, individuati dal medesimo allegato, in ragione dei quali, tra l’altro: “ a) l’individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito; b) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto ; […] d) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all’uopo preposte, che sono tenute a garantirla all’interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale nei casi previsti. L’individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio ”.
18. Nel contesto del sistema delineato dall’articolo 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003, come risulta dai pacifici orientamenti pretori formatisi in seno alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le Linee Guida sono “ poste a completamento della normativa primaria «in settori squisitamente tecnici» (sentenze n. 121 e n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 286 e n. 86 del 2019, nonché n. 69 del 2018) e connotate dal carattere della inderogabilità a garanzia di una disciplina «uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018)» (sentenza n. 106 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 221, n. 216, n. 77 e n. 11 del 2022, n. 177 e n. 46 del 2021) ” (cfr. Corte cost., sent. n. 27/2023).
19. Va, poi, evidenziato che la Corte costituzionale ha chiarito che con le disposizioni normative introdotte dal d.lgs. n. 199/2921 “ il legislatore statale ha inteso superare il sistema dettato dall’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e dal conseguente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), contenenti i principi e i criteri di individuazione delle aree non idonee. Le regioni, pertanto, sono ora chiamate a individuare le aree «idonee» all’installazione degli impianti, sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali, previsti dal comma 1 del citato art. 20 […] . Inoltre, l’individuazione delle aree idonee dovrà avvenire non più in sede amministrativa, come prevedeva la disciplina precedente in relazione a quelle non idonee, bensì «con legge» regionale, secondo quanto precisato dal comma 4 (primo periodo) dello stesso art. 20 ” (cfr. Corte cost., sent. n. 103/2024).
20. Sulla scorta di quanto chiarito ed affermato negli orientamenti giurisprudenziali testé richiamati, discende che nell’applicazione del rinnovato quadro normativo che ha interessato la materia della realizzazione degli impianti FER non possano sic et simpliciter essere trasposti, in maniera acritica e meccanica, i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione al pregresso assetto normativo e regolatorio. Infatti, laddove si aderisse ad una siffatta opzione ermeneutica – che è, poi, quella sostanzialmente prospettata dalla società ricorrente – si finirebbe per obliterare indebitamente il vigente contesto normativo, avuto specifico riguardo alla circostanza per cui, de iure condito , l’articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 espressamente dispone che sia il MASE, di concerto con il MIC e il MASAF, a stabilire con decreto i principi e i criteri omogenei strumentali all’individuazione delle aree idonee e non idonee.
21. Invero, proprio sulla scorta delle scelte compiute dalle amministrazioni resistenti con l’adozione del gravato decreto ministeriale – e condivise con gli enti territoriali tramite lo strumento dell’intesa in sede di Conferenza unificata – emerge come, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, nel complessivo nuovo impianto normativo e regolamentare sia sostanzialmente rimasta inalterata, quanto a natura e finalità, la portata precettiva del concetto di “area non idonea”.
22. Infatti, l’articolo 1, comma 2, lett. b) , del d.m. del 21 giugno 2024 ha definito le “ superfici e aree non idonee ” come “ aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni ”.
23. A dispetto di quanto asserito dalla società ricorrente – secondo la quale la definizione di area non idonea come area incompatibile equivarrebbe alla introduzione di un divieto assoluto alla installazione di impianti FER – occorre ricordare che il paragrafo 17 delle Linee Guida già per il passato specificava che il processo di ricognizione delle aree non idonee dovesse avvenire prendendo in considerazione gli “ obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ”.
24. Emerge, quindi, come già nel contesto previgente all’adozione del gravato decreto ministeriale le aree non idonee si caratterizzassero per essere aree incompatibili con il soddisfacimento degli obiettivi di protezione che l’ordinamento intende perseguire. Tale forma di incompatibilità, quale tratto caratterizzante delle aree non idonee, non si traduceva in una preclusione assoluta alla realizzazione di impianti FER, valendo solo ad indicare la sussistenza di “ una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione ”.
25. L’analisi diacronica sinteticamente svolta consente di affermare che, sotto l’esaminato profilo della “incompatibilità”, la definizione di “aree non idonee” contenuta nell’articolo 1, comma 2, lett. b) , del gravato decreto ministeriale non possiede un carattere innovativo, risultando sostanzialmente invariata, quoad effectum , la portata del concetto di “area non idonea”, per come declinato dal d.m. del 21 giugno 2024, rispetto a quella scaturente dalle Linee Guida.
26. A sostegno di tale conclusione, d’altronde, milita anche il fatto che lo stesso articolo 1, comma 2, lett. b) , del gravato decreto ministeriale declini la dichiarata incompatibilità “ secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida ”. Ordunque, benché l’ordito normativo, con il previsto aggiornamento delle Linee Guida “ A seguito dell’entrata in vigore della disciplina statale e regionale per l’individuazione di superfici e aree idonee ai sensi dell’articolo 20 ”, presenti indubbi elementi di circolarità che rendono non del tutto chiaro il ruolo che le medesime Linee Guida sono ad oggi chiamate a svolgere in subiecta materia , è preferibile ritenere che il richiamo alle modalità stabilite dalle Linee Guida sia da intendersi nel senso che il legislatore abbia optato per il consolidamento, anche rispetto al nuovo regime, delle acquisizioni, in termini di significato e declinazione delle aree non idonee, già raggiunte nel previgente assetto normativo in applicazione delle previsioni dettate dalle Linee Guida.
27. Tale opzione esegetica può essere legittimamente percorsa in ossequio al canone ermeneutico dell’interpretazione conservativa di cui all’articolo 1367 cod civ. – pacificamente applicabile anche agli atti amministrativi, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5358 del 4 settembre 2020 e riferimenti ivi citati) –. Infatti, mediante l’impiego di tale legittimo criterio interpretativo, nel nostro ordinamento giuridico è possibile preservare atti e valori giuridici non affetti da vizi di legittimità ( ut res magis valeat quam pereat ), risultando ciò confacente, peraltro, ai principi di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa sanciti dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3488 del 10 luglio 2015) e di cui il criterio della interpretazione conservativa costituisce espressione.
28. Se è vero che non può essere sottaciuto il fatto che l’articolo 3, comma 1, del gravato decreto ministeriale disponga che le Regioni provvedono con legge alla individuazione (anche) delle aree non idonee – e non più nell’ambito di un apposito procedimento amministrativo, come previsto dalle Linee Guida – è del pari vero che, in disparte gli eventuali profili di illegittimità di tale scelta, non v’è alcun indice normativo che faccia ritenere che a tale cambiamento sia correlata la conseguenza prospettata dalla società ricorrente.
29. Infatti, il mutamento normativo che ha interessato il veicolo giuridico di approvazione della classificazione delle aree potenzialmente suscettibili di essere interessate dalla costruzione e messa in esercizio di un impianto FER, non risulta accompagnato da alcuna radicale trasfigurazione del significato che il concetto giuridico di “aree non idonee” esprime nell’ambito della pianificazione del territorio necessaria al raggiungimento degli obiettivi normativi sulla diffusione delle energie rinnovabili.
30. Ad avviso del Collegio, l’interpretazione sin qui proposta trova anche il conforto della giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la “ necessità di garantire la «massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili» (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 221, n. 216 e n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011) «nel comune intento ‘di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra’ (sentenza n. 275 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del 2012), onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici (sentenza n. 77 del 2022) ” (Corte cost., sent. n. 27/2023). Va, quindi, radicalmente escluso che le “aree non idonee” possano essere considerate aree del tutto interdette alla installazione di impianti FER, poiché opinando diversamente potrebbe essere seriamente pregiudicato il conseguimento degli obiettivi energetici strumentali al rispetto degli impegni assunti dall’Italia a livello sovranazionale – tenuto anche conto della particolare ampiezza dei margini di manovra consentiti alle Regioni dal decreto ministeriale impugnato –.
31. Viceversa, l’interpretazione dell’articolo 1, comma 2, lett. b) , del gravato d.m. del 21 giugno 2024, al quale il Collegio intende aderire – partendo dall’assunto che il carattere di non idoneità di un’area non precluda in radice la realizzazione di impianti FER – è atta a porre in rilievo come l’individuazione con legge regionale delle aree non idonee non esclude che le amministrazioni, nell’ambito degli specifici procedimenti amministrativi di valutazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di impianti FER, siano necessariamente tenute ad apprezzare in concreto l’impatto dei progetti proposti sulle esigenze di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali, anche laddove l’area interessata rientri tra quelle classificate come non idonee.
32. Il Collegio, chiariti i termini nei quali debba essere inteso il concetto giuridico di “aree non idonee” alla realizzazione degli impianti FER, ritiene di poter esaustivamente procedere all’esame dei profili di attualità e concretezza dell’interesse a ricorrere la cui sussistenza costituisce condizione di ammissibilità del presente gravame.
33. Si evidenzia, sin da ora, che non si reputa sussistente in capo alla società ricorrente il necessario interesse a ricorrere richiesto dalla legge per conseguire l’annullamento giudiziale del gravato decreto ministeriale del 21 giugno 2024.
34. In proposito, giova preliminarmente evidenziare che l’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione concettualmente autonoma dalla legittimazione ad agire, trova il suo fondamento nell’art. 100 del codice di procedura civile, rubricato “ Interesse ad agire ” e applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno disposto dall’articolo 39 c.p.a.
35. In particolare, atteso che l’articolo 100 c.p.c. stabilisce che “ Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa essa è necessario avervi interesse ”, l’interesse a ricorrere si caratterizza per la “ prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4).
36. Ciò, invero, risulta coerente con la funzione svolta dalle condizioni dell’azione nei processi di parte, innervati dal principio della domanda e dal principio dispositivo (cfr. Cass. civ., SS.UU., 22 aprile 2013 n. 9685; Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2015, n. 4228; Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23542).
37. L’interesse a ricorrere, inoltre, è espressione della concezione soggettiva della tutela giurisdizionale, propria anche del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 4 del 7 aprile 2011) e ad esso è attribuita una funzione di filtro processuale, fino a divenire strumento di selezione degli interessi meritevoli di tutela (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 22 del 9 dicembre 2021).
38. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, proprio con riferimento a tale condizione dell’azione, ha ulteriormente chiarito che “ Il codice del processo amministrativo fa più volte riferimento, direttamente o indirettamente, all’interesse a ricorrere: all’art. 35, primo comma, lett. b) e c), all’art. 34, comma 3, all’art. 13, comma 4-bis e, in modo più sfumato, all’art. 31, primo comma, sembrando confermare, con l’accentuazione della dimensione sostanziale dell’interesse legittimo e l’arricchimento delle tecniche di tutela, la necessità di una verifica delle condizioni dell’azione (più) rigorosa. Verifica tuttavia da condurre pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, e al lume delle eventuali eccezioni di controparte o dei rilievi ex officio, prescindendo dall’accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito. Nel senso che, come è stato osservato, va verificato che ‘la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione’ ma non anche che ‘abbia subito’ una lesione, poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 22/2021, cit. ).
39. Ordunque, nel caso in esame viene in rilievo una fattispecie controversa rispetto alla quale l’interesse al bene ( i.e. , l’utilità finale o petitum mediato) correlato alla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla società ricorrente non è costituito da specifici provvedimenti di autorizzazione, in ipotesi negati dalla amministrazione competente, bensì da futuri provvedimenti di autorizzazione il cui rilascio potrebbe essere precluso per effetto delle gravate previsioni del d.m. del 21 giugno 2024. Nel caso di specie, invero, le amministrazioni competenti ad assentire i progetti che la società ricorrente sta elaborando non hanno ancora avuto modo di pronunciarsi sugli stessi.
40. La valutazione inerente alla sussistenza del necessario interesse a ricorrere, pertanto, non può prescindere dalla considerazione della maggiore distanza esistente tra l’attività amministrativa contestata e l’utilità giuridica finale che la società ricorrente intende conseguire. In proposito occorre evidenziare che le impugnate prescrizioni del d.m. del 21 giugno 2024 sono destinate ad assumere, rispetto ai singoli procedimenti di autorizzazione degli impianti FER, il ruolo di parametri di legittimità dell’ agere delle amministrazioni procedenti, atteso che con le stesse sono stati fissati principi e criteri generali e sono state enucleate definizioni di istituti giuridici e non, invece, comandi e divieti inderogabili, ex se ostativi all’esercizio dell’attività imprenditoriale che parte ricorrente intende svolgere.
41. Posto che l’interesse a ricorrere che sorregge la presente iniziativa giudiziale deve essere traguardato alla luce della possibilità di lesione che la società ricorrente potrebbe subire per effetto della applicazione delle gravate previsioni ministeriali, assume rilievo centrale la circostanza per cui dette previsioni si collocano a monte dell’attività amministrativa di autorizzazione che, essa sì, è destinata ad impattare concretamente nella sfera giuridica della parte ricorrente, in quanto, in caso di esito negativo, suscettibile di arrecare alla stessa un pregiudizio in via immediata e diretta.
40. Lo iato esistente tra l’ agere ministeriale e l’attività amministrativa di autorizzazione si ripercuote anche sull’apprezzamento dell’interesse a ricorrere, rendendo più rarefatta e remota la possibilità di incisione negativa dell’interesse al bene finale laddove si controverta della legittimità del parametro (di legittimità) che concorre a formare la cornice di legalità dell’azione amministrativa finalizzata alla rimozione degli ostacoli ordinamentali allo svolgimento di attività economiche non liberalizzate, come quelle che rilevano nella fattispecie in esame.
42. Sulla scorta delle pregresse considerazioni discende che per valutare la sussistenza dell’interesse della parte ricorrente a contestare le previsioni del d.m. del 21 giugno 2024 non possa essere preso in considerazione il concreto esito procedimentale dell’ iter di autorizzazione – che, nel caso di specie, non risulta essere stato avviato ovvero è ancora in corso. Plurime sono le ragioni a ciò ostative, tra le quali la più evidente è quella che risiede nel fatto che, ad opinare diversamente, si finirebbe per violare il divieto sancito dall’articolo 34, comma 2, c.p.a.
43. Ad avviso del Collegio, quindi, per poter riconoscere alle contestate previsioni del d.m. del 21 giugno 2024 la prospettata, diretta, immediata e concreta valenza pregiudizievole predicata dalla società ricorrente, occorrerebbe che le stesse siano, ex se , automaticamente preclusive delle iniziative economiche che quest’ultima, quale operatore attivo nel mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, intende intraprendere.
44. Il Collegio non reputa che gli articoli 1, 3 e 7 del gravato decreto ministeriale siano immediatamente lesivi della sfera giuridica della società ricorrente, donde l’inammissibilità delle relative censure.
45. Invero, siccome il fulcro delle censure proposte dalla ricorrente ruota intorno alla prospettata lesività del nuovo assetto regolamentare per effetto della rivisitazione del previgente sistema e del ruolo che l’istituto delle “aree non idonee” è destinato a giocare, anche per ciò che concerne gli aspetti inerenti alle modalità della loro determinazione, dall’analisi svolta in precedenza, e che deve intendersi qui integralmente richiamata, emerge come la qualificazione di determinate porzioni di territorio in termini di “aree non idonee” non costituisce un impedimento assoluto alla realizzazione di progetti tesi alla costruzione e all’esercizio di impianti FER, dal che discende la radicale insussistenza, anche in una prospettiva valutativa di carattere prognostico, della lesione lamentata dalla società ricorrente.
46. A tale riguardo, giova evidenziare che la localizzazione di un impianto FER in un’area non idonea non osta a che gli operatori economici proponenti possano in ogni caso dimostrare, nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzatori, che il progetto da realizzare sia compatibile con il complessivo assetto dei valori in gioco, ovverosia, da un lato, con la tutela dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e, dall’altro, con il raggiungimento degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare al 2030 in base a quanto previsto dalla Tabella A dell’articolo 2 del d.m. del 21 giugno 2024.
47. Tali considerazioni trovano espresso conforto nelle previsioni del gravato decreto ministeriale, laddove, all’articolo 7, comma 3, in fine , si dispone che “ Nell’applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’art. 2 del presente decreto ”.
48. Il pregiudizio lamentato dalla società ricorrente, peraltro, neppure può farsi discendere dal fatto che, in base al nuovo assetto normativo e regolamentare culminato con l’adozione del gravato decreto ministeriale, anche l’individuazione delle “aree non idonee” debba essere determinata mediante legge regionale e non invece, come avveniva con il previgente regime, con atti di programmazione e all’esito di una precipua istruttoria procedimentale (cfr. paragrafo 17 delle Linee Guida).
49. A tal proposito, infatti, vale considerare che anche ipotizzando che l’individuazione delle aree non idonee possa, in alcuni casi, scontare in sede di legislazione regionale una carente caratterizzazione in ragione del diverso atteggiarsi dei lavori preparatori di un provvedimento legislativo rispetto alla fase istruttoria di un procedimento amministrativo, ciò non risulterebbe di per sé suscettibile di arrecare un pregiudizio concreto e attuale agli interessi degli operatori economici che intendono realizzare impianti FER in siti classificati come “aree non idonee”.
50. Infatti, la conseguenza giuridica che può farsi discendere dalla concretizzazione dell’ipotesi innanzi prospettata, consiste in un mero aggravamento dell’onere motivazionale a carico dell’amministrazione competente a pronunciarsi sulle istanze di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti FER. In particolare, l’amministrazione procedente, all’esito dell’ iter di autorizzazione, non potrà giustificare l’eventuale ritenuta incompatibilità del progetto solo in virtù del fatto che l’impianto sia localizzato in un’area classificata come non idonea – motivazione, peraltro, che risulterebbe insufficiente anche nel caso in cui la caratterizzazione delle aree non idonee sia stata puntualmente svolta dal legislatore regionale, in quanto la qualificazione di non idoneità non si traduce in un divieto assoluto di installazione di impianti FER, come già accennato in precedenza – ma dovrà necessariamente fondare il proprio diniego dando conto in maniera adeguata, ancorché in ipotesi sintetica, delle intrinseche caratteristiche del progetto e delle aree interessate, traguardate alla luce della comparazione dei contrapposti interessi in giuoco.
51. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, nessun pregiudizio attuale e concreto può farsi discendere dal fatto che sia stato previsto che l’individuazione delle “aree non idonee” debba avvenire con legge regionale. Per converso, un siffatto pregiudizio è suscettibile di venire ad esistenza solo in caso di esito negativo del procedimento di autorizzazione e solo nella misura in cui risulti che l’amministrazione procedente non abbia esercitato correttamente il potere amministrativo di carattere tecnico-discrezionale ad essa attribuito dalla legge.
52. Ad avviso del Collegio, sempre sulla scorta della chiarita portata normativa ed effettuale del concetto giuridico di “aree non idonee” nell’ambito dell’attuale contesto normativo e regolamentare, il gravato decreto ministeriale si appalesa privo di immediata e concreta lesività anche relativamente alle prescrizioni con le quali esso stesso classifica determinate aree come non idonee, così come nella parte in cui non prevede alcun regime transitorio di salvaguardia delle iniziative in corso.
53. Per ciò che concerne il primo profilo di doglianza testé menzionato, la circostanza per cui il gravato decreto ministeriale qualifichi come non idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 42/2004 (articolo 7, comma 3), non vale a mutare la portata generale del concetto di “aree non idonee”, convertendolo in un istituto a geometrie variabili che, ove direttamente applicato dall’amministrazione ministeriale, sia tale da determinare una aprioristica e radicale sottrazione, ex voluntate administrationis , dell’area non idonea alla realizzazione degli impianti FER.
54. Invero, sia in tal caso, sia nell’altro (cioè, quando l’individuazione delle “aree non idonee” avviene con legge regionale), la localizzazione dell’impianto all’interno di un sito ritenuto non idoneo non costituisce mai ragione di per sé sufficiente a precludere in radice la realizzazione del progetto proposto dall’operatore economico istante, potendosi giungere a tale esito procedimentale solo nel caso in cui il progetto venga in concreto reputato incompatibile, dall’amministrazione procedente, con gli altri obiettivi di tutela rilevanti nelle singole fattispecie.
55. La parte ricorrente, viceversa, con l’impostazione impressa al ricorso in esame ha tentato di far retrocedere una siffatta – e meramente eventuale – lesione ad una fase prodromica rispetto alla valutazione in concreto dei progetti tesi alla realizzazione di impianti FER, tale in quanto unicamente riservata alla determinazione dei criteri e alle modalità di individuazione delle “aree non idonee”.
56. Tuttavia, sulla scorta delle regole che governano il processo amministrativo e in considerazione del fatto che la giurisdizione amministrativa di legittimità costituisce pur sempre una giurisdizione di diritto soggettivo, non è possibile accordare alla parte ricorrente una tutela anticipata di merito, ossia una tutela giudiziale del tutto sganciata dalla sussistenza di una possibile incisione negativa della sua sfera giuridica che, per le ragioni innanzi esposte e alla luce della effettiva portata prescrittiva delle gravate disposizioni del d.m. del 21 giugno 2024, può predicarsi solo rispetto ad un esito negativo dei procedimenti autorizzativi e solo laddove ciò consegua al cattivo esercizio del potere da parte dell’amministrazione procedente.
57. In relazione al secondo profilo in contestazione, sulla scorta delle considerazioni svolte in precedenza e alle quali integralmente si rimanda in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali sancito dal codice di rito, è sufficiente porre in rilievo che l’eventuale mutamento della classificazione di un’area, in precedenza non qualificata come non idonea, non è ex se atto a condizionare, in maniera indefettibile e in senso sicuramente negativo, l’ iter procedimentale di autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti FER. Pertanto, neppure la mancata previsione di un regime transitorio di salvaguardia delle iniziative in corso vale a dimostrare che le previsioni del gravato decreto ministeriale possano arrecare alla società ricorrente il pregiudizio da essa lamentato.
58. Ad avviso del Collegio, l’iniziativa giudiziale promossa dalla società ricorrente risulta sguarnita del necessario interesse a ricorrere anche in relazione alle censure tese a contestare le previsioni del d.m del 21 giugno 2024 con le quali sono stati fissati i criteri per la individuazione delle aree idonee ed è stata concessa alle Regioni la mera facoltà di far salve le aree considerate idonee ope legis ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021.
59. In proposito, è sufficiente rinviare alle considerazioni già espresse in precedenza in quanto, anche in relazione a tali censure, l’interesse a ricorrere potrebbe dirsi sussistente solo nel caso in cui le gravate prescrizioni sulle “aree idonee” fossero tali da arrecare, ex se e immediatamente, un pregiudizio alla società ricorrente.
60. Il Collegio, tuttavia, non ritiene che la possibilità di lesione prospettata dalla società ricorrente sia riscontrabile ex ante in un’ottica prognostica, in quanto l’effetto giuridico discendente dalla qualificazione di una superficie come “area idonea” alla realizzazione ed esercizio di un impianto FER delle aree idonee è essenzialmente limitato al solo riconoscimento di un vantaggio procedimentale. Pertanto, la società ricorrente non possiede il necessario interesse ad azionare in giudizio una posizione giuridica sostanzialmente consistente nell’interesse a non vedersi aggravato l’ iter procedimentale di autorizzazione (laddove, in futuro, si determini a presentare la dovuta istanza all’amministrazione), a che venga mantenuto il precedente impianto normativo e a che vengano considerate come “aree idonee” ex lege , superfici che tali sono state considerate dal legislatore, expressis verbis , solo “ nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 [dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021, n.d.r.]”.
61. Al pari di quanto rilevato in relazione alle gravate previsioni sulle “aree non idonee”, anche con riferimento a questo ulteriore gruppo di censure proposte dalla società ricorrente, non risulta che le amministrazioni resistenti abbiano dettato prescrizioni cogenti e introdotto divieti assoluti e aprioristici, dalla cui applicazione discenda con assoluta certezza la radicale preclusione alla realizzazione, miglioria ed esercizio di impianti FER. In definitiva, non venendo in rilievo prescrizioni suscettibili di impedire alla società ricorrente, in via immediata e diretta, lo svolgimento della propria attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, deve ritenersi insussistente l’interesse processuale richiesto dalla legge per conseguire l’annullamento giudiziale del gravato decreto ministeriale.
62. A ben vedere, e fermo restando il carattere assorbente delle anzidette considerazioni, la decidibilità nel merito del presente gravame risulterebbe preclusa anche dalla natura della posizione dedotta in giudizio dalla società ricorrente. Infatti, ad essere stata azionata risulta essere una mera aspettativa di fatto al corretto esercizio sia della funzione amministrativa, sia della funzione legislativa delle Regioni, ossia una situazione del tutto priva della specifica connessione a un bene della vita che costituisce il proprium delle situazioni giuridiche soggettive che l’ordinamento reputa meritevoli di tutela.
63. Ad ND , vale anche osservare che, alla luce della natura della posizione azionata, la circostanza per cui la società ricorrente sia un operatore attivo nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili non costituisce elemento sufficiente a rendere differenziata e normativamente qualificata la sua posizione, la quale, pertanto, non risulta distinguibile da quella del quisque de populo .
64. D’altronde, anche volendo attribuire alla posizione azionata dalla società ricorrente la consistenza di interesse diffuso e metaindividuale, il ricorso in esame non risulterebbe decidibile nel merito per carenza di legittimazione attiva, atteso che una siffatta situazione giuridica soggettiva può essere fatta valere in giudizio esclusivamente dai soggetti giuridici statutariamente o istituzionalmente preposti a rappresentare interessi omogenei di specifiche categorie, attribuzione, questa, che esula dalla sfera giuridica del singolo individuo o, come nel caso di specie, operatore economico attivo nel mercato.
65. Ne consegue che “ in sé considerata, la semplice possibilità di ricavare dall’invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, ricollegabile in via meramente contingente ed occasionale al corretto esercizio della funzione pubblica censurata, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante, nel senso che siffatto possibile vantaggio ottenibile dalla pronuncia di annullamento non risulta idoneo a determinare, da solo, il riconoscimento di una situazione differenziata, fondante la legittimazione al ricorso; occorre, invece, una ulteriore condizione-elemento che valga a differenziare il soggetto, cui essa condizione-elemento si riferisce, da coloro che avrebbero un generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa, essendo quest’ultimo interesse riconosciuto non al quisque de populo, ma solamente a quel soggetto che si trovi, rispetto alla generalità, in una posizione legittimante differenziata ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 265 del 27 gennaio 2016).
66. Tale condizione-elemento non può essere rintracciata nell’aspirazione a una determinata configurazione del procedimento amministrativo per effetto della qualificazione attribuita all’area di localizzazione degli impianti FER, il che implica una inammissibile conformazione dei poteri pubblici per mano dei soggetti privati, strumentale ad asservire le scelte dell’amministrazione (e, nel caso di specie, anche del legislatore regionale) ad interessi di natura egoistica – come tali slegati dalle esigenze di carattere pubblicistico che l’amministrazione deve curare – e ai desiderata , modali e metodologici, degli operatori del settore.
67. La prospettazione della società ricorrente, anche sotto tale ultimo divisato profilo, non merita di essere condivisa, in quanto il giudice amministrativo non può accordare tutela a situazioni del tutto sui generis rispetto a quelle di interesse legittimo, nonché di diritto soggettivo nei soli casi di giurisdizione esclusiva.
68. La situazione dedotta in giudizio dalla società ricorrente, invero, non possiede la consistenza di interesse legittimo, il quale come noto sottende “ un rapporto diretto ed immediato tra l’esercizio del potere amministrativo (e ciò in cui esso si sostanzia, cioè il provvedimento amministrativo) e l’interessato all’esercizio del potere medesimo ”, che “ si concretizza nel fatto che il provvedimento amministrativo ed suoi effetti interessano direttamente (ed univocamente) il patrimonio giuridico di un determinato soggetto, in senso compressivo o ampliativo ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1403 del 7 marzo 2013).
69. Nel caso di specie, le gravate previsioni del decreto ministeriale in materia di aree idonee e non idonee, non sono atte ad arrecare alcun pregiudizio nella sfera giuridica della società ricorrente, le cui aspettative in relazione ai progetti proposti o in fase di proposizione si conservano integre sino alla definizione del procedimento autorizzativo che verrà avviato al momento della presentazione dell’istanza all’amministrazione competente. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso, per carenza d’interesse, quanto ai motivi I, II e III.
70. A diverse conclusioni non può giungersi in relazione alle censure, di cui al IV, V e VI motivo, formulate avverso il decreto per illegittimità derivata conseguente al lamentato contrasto dell’art. 5 del d.l. n. 63/2024 con la Costituzione, il diritto unionale e la CEDU.
71. In merito, occorre rilevare che la documentazione prodotta dalla parte ricorrente a seguito dell’ordinanza n. 9928/2025 non chiarisce in alcun modo le caratteristiche del progetto di impianto agrivoltaico addotto dalla ricorrente a sostegno del proprio interesse all’impugnativa, essendo rimasto del tutto in ombra se esso sia qualificabile come agrivoltaico semplice o avanzato.
72. Tale distinzione è fondamentale in quanto il Collegio ha già chiarito che il divieto di cui all’art. 5 del d.l. n. 63/2024 non si applica agli impianti agrivoltaici avanzati (cfr. la sentenza n. 9162/2025), sicché, in mancanza di adeguati chiarimenti sul punto, risulta impossibile al Collegio apprezzare la rilevanza delle questioni sollevate dalla ricorrente, con conseguente insussistenza dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale.
73. In conclusione, vanno dichiarate non rilevanti le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.l. n. 63/2024 per violazione degli articoli 3, 10, 41, 97 e 117 della Costituzione rispetto alla direttiva n. 2001/77/CE, alla direttiva n. 2009/28/CE, alla direttiva (UE) 2018/2001 e s.m.i., al regolamento (UE) 2022/2577 del consiglio del 22 dicembre 2022, nonché in relazione in relazione all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, alle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre 2010, all'art. 20 del d.lgs. 199/2021, all’art. 1 del protocollo n. 1 alla CEDU, agli artt. 3, 101 e 102 TFUE e al protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza. Il ricorso va, per il resto, dichiarato inammissibile.
74. Le spese possono peraltro, in considerazione della complessità delle questioni sollevate e anche tenuto conto dei passaggi argomentativi che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità, essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara non rilevanti le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.l. n. 63/2024 per violazione degli articoli 3, 10, 41, 97 e 117 della Costituzione rispetto alla direttiva n. 2001/77/CE, alla direttiva n. 2009/28/CE, alla direttiva (UE) 2018/2001 e s.m.i., al regolamento (UE) 2022/2577 del consiglio del 22 dicembre 2022, nonché in relazione in relazione all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, alle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre 2010, all'art. 20 del d.lgs. 199/2021, all’art. 1 del protocollo n. 1 alla CEDU, agli artt. 3, 101 e 102 TFUE e al protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza;
- dichiara inammissibili tutte le restanti censure.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 7 maggio 2025, 18 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO