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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3640 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11690/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11690/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Belpasso (CT), via Vittorio Emanuele III n. 114, presso lo studio dell'avv. Orazio Genovese, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Appellante
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
Appellato contumace
------------
Conclusioni
All'udienza del 10 febbraio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo pagina 1 di 4 Con la sentenza n. 205/2023 RG, resa in data 24 aprile 2023, il Giudice di Pace di
Acireale ha accolto la domanda con cui proponeva opposizione Parte_1 avverso il verbale di contestazione nn. 3935 e 439/22, notificatole il 22 novembre 2022, sì come elevato dalla Polizia Municipale di Aci Sant'Antonio (CT) per il pagamento di sanzioni derivanti da violazioni al CdS.
Il Giudice, nello specifico, ha annullato gli atti impugnati, dipoi provvedendo alla compensazione delle relative spese di giudizio.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Si è doluta, con l'unico motivo di gravame, della statuizione sulle spese di giudizio, deducendo, nella specie, oltreché la carenza di motivazione, la violazione della disciplina legale all'uopo prevista.
Il , se pur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 10 febbraio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiararsi la contumacia del , che, Controparte_1 seppur ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
contesta, con l'unico motivo di gravame, il capo della sentenza Parte_1 di prime cure concernente la statuizione sulle spese di lite: denuncia, nello specifico, che il
GDP, pur accogliendo in toto la domanda incoata, ha erroneamente statuito la compensazione, tanto più nella mancata motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
L'appello è fondato.
In punto di diritto, invero, l'art. 91 c.p.c. sancisce il principio della soccombenza quale criterio ordinario di ripartizione delle spese di lite, indi disponendo che le stesse siano poste a carico della parte totalmente o parzialmente soccombente.
pagina 2 di 4 Al riguardo, l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente, invece, la deroga a tale principio e ciò, non solo, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma, altresì, quando ricorrano altre, analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, le quali ultime devono essere, però, espressamente motivate
(Cass. 2020 n. 812).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure, accertata l'omessa contestazione immediata della violazione ivi dedotta, ha annullato gli atti impugnati, sì accogliendo in toto l'opposizione incoata da , con conseguente, Parte_1 integrale, soccombenza dell'ente resistente.
Ne viene, pertanto, che la pur disposta compensazione delle spese di lite di primo grado, in assenza di qualsivoglia indicazione quanto alle ragioni poste a fondamento della deroga e, ad ogni modo, senza che il giudice abbia, in effetti, alcunché riferito in ordine a ragioni altre, gravi ed eccezionali – , tali da giustificarne la relativa statuizione - si pone, in effetti, in contrasto con la normativa vigente e, di seguito, con l'interpretazione all'uopo offertane dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, si legge che: “A séguito della modifica dell'articolo 92 del c.p.c. di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'articolo 92 del c.p.c. »” (Cass. 2024 n. 18345).
Non resta che condividere la denunciata violazione del parametro legale in punto di compensazione delle spese processuali, sì come disposte in primo grado, indi statuendo, in accoglimento dell'interposto gravame, la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza, in ossequio del richiamato principio della soccombenza.
L'oggetto del contendere, oltreché il tenore delle difese ivi proposte, giustificano l'applicazione, per entrambi i gradi di giudizio ed in relazione allo scaglione di riferimento, dei minimi tariffari di cui al DM 147/2022 – fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale.
Esse, come detto, seguono la soccombenza.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11689/2023 RG, nella contumacia del , così statuisce, in riforma della sentenza n. Controparte_1
205/2023 R.G. resa dal Giudice di Pace di Catania in data 24 aprile 2023: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, condanna il Parte_1
al pagamento delle spese processuali, a favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in euro 173,00, per il primo grado, e in euro 332,00, per il
[...] secondo grado, oltre spese generali, iva e cpa come per legge,e il CU.
Così deciso in Catania, il 15 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11690/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Belpasso (CT), via Vittorio Emanuele III n. 114, presso lo studio dell'avv. Orazio Genovese, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Appellante
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
Appellato contumace
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Conclusioni
All'udienza del 10 febbraio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo pagina 1 di 4 Con la sentenza n. 205/2023 RG, resa in data 24 aprile 2023, il Giudice di Pace di
Acireale ha accolto la domanda con cui proponeva opposizione Parte_1 avverso il verbale di contestazione nn. 3935 e 439/22, notificatole il 22 novembre 2022, sì come elevato dalla Polizia Municipale di Aci Sant'Antonio (CT) per il pagamento di sanzioni derivanti da violazioni al CdS.
Il Giudice, nello specifico, ha annullato gli atti impugnati, dipoi provvedendo alla compensazione delle relative spese di giudizio.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Si è doluta, con l'unico motivo di gravame, della statuizione sulle spese di giudizio, deducendo, nella specie, oltreché la carenza di motivazione, la violazione della disciplina legale all'uopo prevista.
Il , se pur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 10 febbraio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiararsi la contumacia del , che, Controparte_1 seppur ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
contesta, con l'unico motivo di gravame, il capo della sentenza Parte_1 di prime cure concernente la statuizione sulle spese di lite: denuncia, nello specifico, che il
GDP, pur accogliendo in toto la domanda incoata, ha erroneamente statuito la compensazione, tanto più nella mancata motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
L'appello è fondato.
In punto di diritto, invero, l'art. 91 c.p.c. sancisce il principio della soccombenza quale criterio ordinario di ripartizione delle spese di lite, indi disponendo che le stesse siano poste a carico della parte totalmente o parzialmente soccombente.
pagina 2 di 4 Al riguardo, l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente, invece, la deroga a tale principio e ciò, non solo, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma, altresì, quando ricorrano altre, analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, le quali ultime devono essere, però, espressamente motivate
(Cass. 2020 n. 812).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure, accertata l'omessa contestazione immediata della violazione ivi dedotta, ha annullato gli atti impugnati, sì accogliendo in toto l'opposizione incoata da , con conseguente, Parte_1 integrale, soccombenza dell'ente resistente.
Ne viene, pertanto, che la pur disposta compensazione delle spese di lite di primo grado, in assenza di qualsivoglia indicazione quanto alle ragioni poste a fondamento della deroga e, ad ogni modo, senza che il giudice abbia, in effetti, alcunché riferito in ordine a ragioni altre, gravi ed eccezionali – , tali da giustificarne la relativa statuizione - si pone, in effetti, in contrasto con la normativa vigente e, di seguito, con l'interpretazione all'uopo offertane dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, si legge che: “A séguito della modifica dell'articolo 92 del c.p.c. di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'articolo 92 del c.p.c. »” (Cass. 2024 n. 18345).
Non resta che condividere la denunciata violazione del parametro legale in punto di compensazione delle spese processuali, sì come disposte in primo grado, indi statuendo, in accoglimento dell'interposto gravame, la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza, in ossequio del richiamato principio della soccombenza.
L'oggetto del contendere, oltreché il tenore delle difese ivi proposte, giustificano l'applicazione, per entrambi i gradi di giudizio ed in relazione allo scaglione di riferimento, dei minimi tariffari di cui al DM 147/2022 – fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale.
Esse, come detto, seguono la soccombenza.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11689/2023 RG, nella contumacia del , così statuisce, in riforma della sentenza n. Controparte_1
205/2023 R.G. resa dal Giudice di Pace di Catania in data 24 aprile 2023: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, condanna il Parte_1
al pagamento delle spese processuali, a favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in euro 173,00, per il primo grado, e in euro 332,00, per il
[...] secondo grado, oltre spese generali, iva e cpa come per legge,e il CU.
Così deciso in Catania, il 15 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4