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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 368/2025 R.G., avente ad oggetto “Dichiarazione
giudiziale di paternità” e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Federico Parte_1 C.F._1
Antoniello; attrice
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Controparte_1 C.F._2
Sabatino; convenuto
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 12.03.2025, che di seguito si riporta:
“Nell'interesse della ricorrente è presente l'Avv. Federico Antoniello, il quale si riporta al contenuto del proprio ricorso per dichiarazione giudiziale di paternità chiedendo l'accoglimento delle richieste ivi rassegnate. E' presente personalmente la ricorrente . Per Parte_2 il resistente è presente l'Avv. Alessia Sabatino, la quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta;
si associa alla richiesta formulata dalla ricorrente non contestandone il contenuto. Le parti chiedono congiuntamente che vengono recepite, altresì, le seguenti condizioni: a)
Sostituzione del cognome della madre con quello del padre;
il minore Persona_1 prenderà il nome di Persona_2
b) Il minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
c) Il padre, attualmente in regime detentivo, continuerà ad esercitare, fino alla permanenza della restrizione, il proprio diritto di visita mediante colloqui presso l'istituto penitenziario di Tolmezzo
(UD) che si terranno una volta al mese, salvo diverso accordo delle parti al modificarsi delle condizioni;
d) Il padre verserà alla sig.ra la somma mensile di euro 500,00 Controparte_1 Parte_2
(cinquecento/00) a titolo di mantenimento del minore , oltre al 50% delle spese Persona_1 extra-assegno ordinarie e straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Avellino;
e) L'assegno unico universale per il minore verrà percepito integralmente da . Parte_2
f) Spese compensate”.
In data 25.3.2025 il PM apponeva il proprio visto nulla opponendo.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, adiva il Tribunale di Avellino, Parte_1 all'uopo esponendo:
- di essere madre del minore nato il [...] ad [...], riconosciuto al Persona_1 momento della nascita come proprio figlio;
- che in conseguenza del predetto riconoscimento il minore ha il cognome materno;
- che padre biologico del minore è , nato a [...] il [...], Controparte_1 attualmente in regime di detenzione presso la casa Circondariale di Tolmezzo;
- che le indagini mediche eseguite confermano tale paternità.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis - Accertare che il convenuto è il padre Controparte_1 naturale del minore - Ordinare all' Ufficiale di Stato Civile di Avellino di Persona_1 procedere alla annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore come prescritto dal DPR 396/2000” .
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 06.02.2025 si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva al riconoscimento del figlio formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “- Accogliere il ricorso accertando che il comparente è il Controparte_1 padre biologico del minore nato il [...] in [...], … con conseguente Persona_1 sostituzione col cognome del padre di quello della madre ( da a Persona_1 Per_2
; - Ordinare all' Ufficiale di Stato Civile di Avellino di procedere alla annotazione della
[...] sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore come prescritto dal DPR 396/2000”. All'esito dell'udienza del 12.03.2025, il G.I., sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
1.- La domanda avanzata ai sensi dell'art. 269 c.c. è fondata e meritevole di accoglimento. Va premesso che, ai sensi dell'u.c. art. 269 c.c. "la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento, non costituiscono prova della paternità naturale".
Tuttavia, in base all'attuale formulazione dell'art. 269 c.c., la dimostrazione della paternità naturale può essere fornita “con ogni mezzo” e, pertanto, il giudice di merito può legittimamente fondare il proprio convincimento in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore puramente indiziario (Cass. 2944/1998, Cass. 5333/1998,
Cass, 366/1999).
Tanto premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, la pronuncia si fonda su un quadro probatorio caratterizzato non da risultanze probatorie di valore meramente indiziario ma da vere e proprie prove dotate del carattere di certezza ed incontrovertibilità.
Assumono carattere del tutto assorbente le dichiarazioni confessorie del convenuto , Controparte_1 il quale, fin dalla comparsa di risposta, non si è opposto alla declaratoria di paternità, ammettendo espressamente la fondatezza della domanda attorea.
La sussistenza della relazione parentale è peraltro supportata dalle analisi genetiche eseguite il
29.8.2019, allegate al ricorso introduttivo.
Ne consegue che il rapporto di filiazione intercorrente tra il e il minore può dirsi CP_1 Per_1 senz'altro accertato, risultando del tutto superflui ulteriori approfondimenti istruttori.
Il Collegio ritiene, quindi, che la domanda proposta da deve essere accolta e Parte_1 che, pertanto, va dichiarato figlio di , con i conseguenti effetti in Persona_1 Controparte_1 ordine alla annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del minore.
2.- Quanto al profilo dell'attribuzione giudiziale del cognome al figlio riconosciuto, il Collegio – in ossequio alla congiunta richiesta avanzata dalle parti - tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore e della natura inviolabile del diritto al cognome, dispone che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 277 e 262 c.c., assuma il cognome paterno, sostituendolo al Persona_1 cognome materno.
3.- Quanto agli ulteriori profili, il Tribunale prende atto che le parti hanno raggiunto tra loro un pieno accordo in ordine alle statuizioni da assumere in relazione all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore , secondo le condizioni indicate nel verbale di udienza del Per_1
12.03.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Poiché le suddette pattuizioni non sono in contrasto con norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume e rispondono all'interesse del figlio minore , esse possono essere recepite Per_1 come parte integrante della presente pronuncia.
Spese compensate in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
368/2025 RG, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato in [...] il Persona_1
21.05.2019 (C.F. ), è figlio di , nato a [...] il C.F._3 Controparte_1
04.02.1975 ); CodiceFiscale_4
b) visti gli artt. 277 e 262 c.c., dispone che, per effetto della presente sentenza,
[...]
assuma il cognome in sostituzione di quello materno;
Per_1 CP_1 c) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Monteforte Irpino di eseguire l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita di (Atto N. 1 Persona_1 parte I serie B volume 1 - anno 2019);
d) dispone in ordine all'affidamento, alla collocazione, al regime di frequentazione padre-figlio ed al mantenimento del minore conformemente all'accordo raggiunto tra le parti, Per_1 come riportato nel verbale di udienza del 12.03.2025;
e) spese interamente compensate;
f) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano