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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 66306 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 66036 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuto in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
via Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(cf , Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Caldarozzi giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma in data 15 novembre 2021 rep. 21535 racc. Persona_1
11427
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento in materia di circolazione stradale conosciuto attraverso cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato l'appellante ha proposto gravame innanzi al Tribunale di Roma per la riforma parziale della sentenza n. 13963/2021 con la quale era stata accolta la opposizione e compensate le spese di giudizio.
A fondamento dell'appello, limitato al solo capo della decisione relativo alla regolazione delle spese, ha dedotto che il giudice di pace aveva omesso ogni motivazione, sia implicita che esplicita, idonea a giustificare la disposta compensazione delle spese di giudizio malgrado il totale accoglimento della domanda.
Si era costituita la eccependo la inammissibilità della Controparte_1
proposizione della opposizione avverso l'estratto di ruolo e la insussistenza del necessario interesse alla azione non assumendo al cuna veste l'estratto di ruolo nel procedimento esecutivo l'estratto di ruolo. Aveva dedotto la regolare notifica della cartella di pagamento
09720110139059620 e la tardività della opposizione ed aveva prodotto la documentazione relativa alla relata di notifica, unitamente alla notifica del preavviso di fermo
0978020130002791 e della intimazione di pagamento n. 09720209034518448.
Si è costituita evidenziando la inconsistenza della motivazione della CP_2
sentenza impugnata che dopo aver indicato la avvenuta costituzione della
[...]
ha indicato di aver accolto l'appello per la mancata costituzione della Controparte_1
stessa che non aveva provato la avvenuta notifica della cartella di pagamento. Ha dedoddo la propria carenza di legittimazione passiva essendo stata accolta la opposizione in relazione ad atti propri dell'agente per la riscossione.
RGAC 66306 ANNO 2021 Pag. 2 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata, quindi, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 3 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di appello incidentale non può essere esaminata la sentenza nel capo relativo all'avvenuto accogliento della domanda, sentenza che appare motivata in maniera eccessivamente sintetica al limite della inesistenza limitandosi ad indicare la mancata prova della notifica della cartella di pagamento in conseguenza della mancata costituzione della che nella intestazione della sentenza lo stesso Controparte_1
giudice indica come costituita con il patrocinio dell'avv. Riccardo Fiorentini di cui è
presente la comparsa di costituzione risultando, quindi pacificamente errata in assenza di alcuna valutazione in relazione documentazione prodotta.
Tuttavia, come si diceva poiché nessuna delle parti opposte ha proposto appello avverso il capo della sentenza che ha accolto la domanda sulla base di una valutazione pacificamente errata in relazione agli elementi presenti nel giudizio.
Poiché l'appello verte solo sulla disposta compensazione delle spese ritiene il giudicante che sulla base della erronea motivazione adottata dal giudice di primo grano non emergano elementi suscettibili di essere valorizzati per giustificare di regolare le spese secondo criteri diversi dalla soccombenza.
Ritiene il giudicante che debba essere accolto l'appello e, in applicazione della tariffa di cui al d.m. 55/2014 nel caso di specie debba essere riconosciuto, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile alla controversia, l'importo di euro 300 per gli onorari del giudizio di primo grado, articolatosi su una udienza, oltre rimborso delle spese sostenute e degli accessori di legge, oltre alla maggiorazione forfettaria per le spese.
RGAC 66306 ANNO 2021 Pag. 3 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 13963/2021
NN e la , in solido, a rimborsare a CP_2 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro Parte_1
591,50 complessivi di cui euro 500 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, euro 91,50 per le spese, oltre accessori come per legge in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, spese distratte nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario;
NN e la , in solido, a rimborsare a CP_2 Controparte_1
le spese del giudizio di primo grado, spese che liquida in euro Parte_1
343 complessivi di cui euro 300 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, euro 43 per le spese, oltre accessori come per legge in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, spese distratte nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il giorno 29 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 66306 ANNO 2021 Pag. 4 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 66036 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuto in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
via Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(cf , Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Caldarozzi giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma in data 15 novembre 2021 rep. 21535 racc. Persona_1
11427
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento in materia di circolazione stradale conosciuto attraverso cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato l'appellante ha proposto gravame innanzi al Tribunale di Roma per la riforma parziale della sentenza n. 13963/2021 con la quale era stata accolta la opposizione e compensate le spese di giudizio.
A fondamento dell'appello, limitato al solo capo della decisione relativo alla regolazione delle spese, ha dedotto che il giudice di pace aveva omesso ogni motivazione, sia implicita che esplicita, idonea a giustificare la disposta compensazione delle spese di giudizio malgrado il totale accoglimento della domanda.
Si era costituita la eccependo la inammissibilità della Controparte_1
proposizione della opposizione avverso l'estratto di ruolo e la insussistenza del necessario interesse alla azione non assumendo al cuna veste l'estratto di ruolo nel procedimento esecutivo l'estratto di ruolo. Aveva dedotto la regolare notifica della cartella di pagamento
09720110139059620 e la tardività della opposizione ed aveva prodotto la documentazione relativa alla relata di notifica, unitamente alla notifica del preavviso di fermo
0978020130002791 e della intimazione di pagamento n. 09720209034518448.
Si è costituita evidenziando la inconsistenza della motivazione della CP_2
sentenza impugnata che dopo aver indicato la avvenuta costituzione della
[...]
ha indicato di aver accolto l'appello per la mancata costituzione della Controparte_1
stessa che non aveva provato la avvenuta notifica della cartella di pagamento. Ha dedoddo la propria carenza di legittimazione passiva essendo stata accolta la opposizione in relazione ad atti propri dell'agente per la riscossione.
RGAC 66306 ANNO 2021 Pag. 2 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata, quindi, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 3 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di appello incidentale non può essere esaminata la sentenza nel capo relativo all'avvenuto accogliento della domanda, sentenza che appare motivata in maniera eccessivamente sintetica al limite della inesistenza limitandosi ad indicare la mancata prova della notifica della cartella di pagamento in conseguenza della mancata costituzione della che nella intestazione della sentenza lo stesso Controparte_1
giudice indica come costituita con il patrocinio dell'avv. Riccardo Fiorentini di cui è
presente la comparsa di costituzione risultando, quindi pacificamente errata in assenza di alcuna valutazione in relazione documentazione prodotta.
Tuttavia, come si diceva poiché nessuna delle parti opposte ha proposto appello avverso il capo della sentenza che ha accolto la domanda sulla base di una valutazione pacificamente errata in relazione agli elementi presenti nel giudizio.
Poiché l'appello verte solo sulla disposta compensazione delle spese ritiene il giudicante che sulla base della erronea motivazione adottata dal giudice di primo grano non emergano elementi suscettibili di essere valorizzati per giustificare di regolare le spese secondo criteri diversi dalla soccombenza.
Ritiene il giudicante che debba essere accolto l'appello e, in applicazione della tariffa di cui al d.m. 55/2014 nel caso di specie debba essere riconosciuto, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile alla controversia, l'importo di euro 300 per gli onorari del giudizio di primo grado, articolatosi su una udienza, oltre rimborso delle spese sostenute e degli accessori di legge, oltre alla maggiorazione forfettaria per le spese.
RGAC 66306 ANNO 2021 Pag. 3 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 13963/2021
NN e la , in solido, a rimborsare a CP_2 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro Parte_1
591,50 complessivi di cui euro 500 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, euro 91,50 per le spese, oltre accessori come per legge in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, spese distratte nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario;
NN e la , in solido, a rimborsare a CP_2 Controparte_1
le spese del giudizio di primo grado, spese che liquida in euro Parte_1
343 complessivi di cui euro 300 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, euro 43 per le spese, oltre accessori come per legge in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, spese distratte nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il giorno 29 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 66306 ANNO 2021 Pag. 4 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale