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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2484/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2484/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CP_2
Parte_2
Controparte_1
Controparte_3
CONVENUTO/I
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 14.15 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per 'avv. MARCHISIO FRANCESCO Parte_1
Per Controparte_1
Per Controparte_2
Per Parte_2
Per Controparte_1 Per l'avv.Filz sostituita dall'avv. Pagetto Controparte_3
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti che assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti precisano come da atti introduttivi
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 19.45
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2484/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHISIO Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. VALENTE PIERMARIO ( ) VIA CATTEDRALE, 7 C.F._2
14100 ASTI;
, elettivamente domiciliato in VIA CATTEDRALE, 7 14100 ASTI presso il difensore avv. MARCHISIO FRANCESCO
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILZ VALENTINA Controparte_1 C.F._3 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MARENCO 75 15067 NOVI LIGUREpresso il difensore avv. FILZ VALENTINA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILZ VALENTINA e CP_2 C.F._4 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MARENCO 75 15067 NOVI LIGUREpresso il difensore avv. FILZ VALENTINA EF OV (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILZ C.F._5 VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MARENCO 75 15067 NOVI LIGUREpresso il difensore avv. FILZ VALENTINA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILZ Controparte_1 C.F._6 VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MARENCO 75 15067 NOVI LIGUREpresso il difensore avv. FILZ VALENTINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILZ Controparte_3 C.F._7 VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MARENCO 75 15067 NOVI LIGUREpresso il difensore avv. FILZ VALENTINA
CONVENUTI
sulle seguenti:
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previa ammissione delle prove dedotte e deducende: pagina 2 di 6
1. dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione da parte del ricorrente nato a [...] il Parte_1 01.04.1939 (c.f. ), residente in [...], del vigneto sito in agro del C.F._1
Comune di Quaranti, regione Moscatello, e ivi censito al Catasto Terreni foglio 3, particella 235 e per l'effetto dichiarare che nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...] è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, del vigneto sito in agro del
Comune di Quaranti, regione Moscatello, e ivi censito al Catasto Terreni foglio 3, particella 235, vigneto classe 2, di are 32 e centiare 90; 2. ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo- catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità; con ogni pronuncia consequenziale e di legge e con il favore di spese, compensi di patrocinio, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e successive relative occorrende ed eventuali C.T. d'Ufficio e di parte. “
per parte resistente:
“ Nel presente giudizio nulla oppongono alle richieste ex adverso dedotte. Oneri e spese tutte a carico di parte ricorrente.
Spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio, deducendo che:
- il vigneto sito in agro del Comune di Quaranti in regione Moscatello e censito al foglio 3, particella 235, risulta di proprietà del signor fu Carlo;
Parte_3
- il signor è emigrato in Argentina ed ivi deceduto lasciando quali eredi i Parte_3
signori , e Parte_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Parte_5
- con atto del 06.06.1946 i signori , e Parte_4 Controparte_4 Controparte_5
visto il decesso del signor hanno concordato di cedere al Parte_5 Parte_3
signor padre del ricorrente, il vigneto di cui al capo 1, senza però far Controparte_6
seguire un formale atto di trasferimento della proprietà;
- il signor dal 1946, ha sempre utilizzato in modo esclusivo tale terreno;
Controparte_6
- all'atto del decesso del signor avvenuto il 08.12.1969, padre del Controparte_6
ricorrente, il signor ha continuato a coltivare il vigneto sito in agro del Comune Parte_1
di Quaranti in regione Moscatello e censito al foglio 3, particella 235, facente parte della sua azienda agricola al pari degli altri terreni descritti nella dichiarazione di consistenza in atti;
pagina 3 di 6 - dall'08.09.1969 ad oggi il signor ha, senza interruzione alcuna, coltivato il Parte_1
vigneto sito in agro del Comune di Quaranti in regione Moscatello e censito al foglio 3, particella 235,, ne ha raccolto le uve e le ha vendute alla cantina oggi de-nominata Parte_6
in Piemonte dal 1887 S.c.a. ;
[...]
- dall'08.09.1969 ad oggi il signor ha, senza interruzione alcuna, curato la Parte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria del vigneto sito in agro del Comune di Quaranti in regione Moscatello e censito al foglio 3, particella 235,
- dall'08.09.1969 ad oggi il signor con riferimento al vigneto sito in agro del Parte_1
Comune di Quaranti in regione Moscatello e censito al foglio 3, particella 235, ha pagato tutte le relative imposte ed ha provveduto a tre reimpianti;
- all'atto del decesso il signor ha lasciato erede il signor , Parte_4 Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. residente in [...]
76;
all'atto del decesso il signor ha lasciato eredi i signori , nato a Controparte_4 CP_2
Genova il 21.06.1953, (c.f. residente in [...]nero, C.F._4
interno 8 e , nato a [...] il [...], (c.f. ) Parte_2 C.F._8
residente in [...]nero interno 3;
- all'atto del decesso il signor ha lasciato erede il signor Controparte_5 CP_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in [...]
Prospero Masoero 4;
- all'atto del decesso la signora ha lasciato erede la signora Parte_5 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), resi-dente in Controparte_3 C.F._9
Genova, via Vesuvio 20/nero interno 43.
Chiede dichiararsi l'intervenuto usucapione del predetto terreno
Si sono costituiti i convenuti, dichiarando di nulla opporre alla domanda del ricorrente purché a spese compensate e senza oneri.
Venendo all'esame del ricorso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda essendo stato confermato quanto allegato in ordine al possesso esclusivo, continuo,
pagina 4 di 6 pacifico, pubblico protrattosi per oltre vent'anni dell' immobile oggetto di causa, all'elemento soggettivo consistente nell'intenzione dell'attrice di esercitare sul bene i poteri del proprietario, nonché l'assenza di qualsiasi opposizione o rivendicazione.
A fronte dell'allegazione di fatti specifici, circostanziati e contestualizzati, in forza del principio di “non contestazione”, codificato dall'art. 115 c.p.c. , in mancanza di contestazione dei fatti allegati nella prima difesa utile, tali fatti devono ritenersi pacifici.
Nella fattispecie, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei convenuti, tutti costituiti in giudizio, la coltivazione del terreno con la messa a dimora di piante configura una attività, specifica ed importante, senza dubbio corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà vantato dal ricorrente;
coltivare il terreno, infatti, significa disporre materialmente di esso. Se la coltivazione configura un comportamento pubblico, pacifico, continuo e non interrotto inequivocabilmente esso deve ritenersi inteso ad esercitare sul predio un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario.
Tale circostanza, unitamente al completo disinteresse in relazione al bene oggetto di causa costituisce fatto che induce a ritenere che il ricorrente e i danti causa abbiano posseduto uti dominus.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus”, tuttavia, tale elemento può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicchè in tal caso sarà il convenuto a dover dimostrare il contrario (cfr. Cass., Sez. II, 11/06/2010 n. 14092).
D'altra parte, la valutazione dell'intensità del possesso va fatta pur sempre con riguardo alla natura e alla funzione del bene.
La pienezza e l'esclusività del potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva, vanno apprezzate e valutate non in astratto, ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso, secondo un criterio di normalità, è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce, secondo un analogo pagina 5 di 6 criterio, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (Cass. civ., 92/4807).
A questo proposito, se, per le caratteristiche del terreno, la sua utilizzazione si riduce alla coltivazione può usucapire chi abbia svolto detta attività, con le modalità proprie e necessarie ai fini dell'acquisto della proprietà del terreno per usucapione.
Ricorrono, pertanto, nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 1158 cod. civ. per la dichiarazione di usucapione e la domanda attrice va, quindi, accolta.
Attesa la natura dichiarativa della pronuncia e l'assenza di contestazioni le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione, difesa:
- dichiara che nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], ha acquistato per usucapione la piena proprietà del vigneto sito in agro del Comune di Quaranti, regione Moscatello, e ivi censito al Catasto Terreni foglio
3, particella 235.
Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Alessandria, 6 marzo 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2484/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CP_2
Parte_2
Controparte_1
Controparte_3
CONVENUTO/I
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 14.15 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per 'avv. MARCHISIO FRANCESCO Parte_1
Per Controparte_1
Per Controparte_2
Per Parte_2
Per Controparte_1 Per l'avv.Filz sostituita dall'avv. Pagetto Controparte_3
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti che assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti precisano come da atti introduttivi
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 19.45
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2484/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHISIO Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. VALENTE PIERMARIO ( ) VIA CATTEDRALE, 7 C.F._2
14100 ASTI;
, elettivamente domiciliato in VIA CATTEDRALE, 7 14100 ASTI presso il difensore avv. MARCHISIO FRANCESCO
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILZ VALENTINA Controparte_1 C.F._3 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MARENCO 75 15067 NOVI LIGUREpresso il difensore avv. FILZ VALENTINA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILZ VALENTINA e CP_2 C.F._4 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MARENCO 75 15067 NOVI LIGUREpresso il difensore avv. FILZ VALENTINA EF OV (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILZ C.F._5 VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MARENCO 75 15067 NOVI LIGUREpresso il difensore avv. FILZ VALENTINA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILZ Controparte_1 C.F._6 VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MARENCO 75 15067 NOVI LIGUREpresso il difensore avv. FILZ VALENTINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILZ Controparte_3 C.F._7 VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MARENCO 75 15067 NOVI LIGUREpresso il difensore avv. FILZ VALENTINA
CONVENUTI
sulle seguenti:
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previa ammissione delle prove dedotte e deducende: pagina 2 di 6
1. dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione da parte del ricorrente nato a [...] il Parte_1 01.04.1939 (c.f. ), residente in [...], del vigneto sito in agro del C.F._1
Comune di Quaranti, regione Moscatello, e ivi censito al Catasto Terreni foglio 3, particella 235 e per l'effetto dichiarare che nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...] è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, del vigneto sito in agro del
Comune di Quaranti, regione Moscatello, e ivi censito al Catasto Terreni foglio 3, particella 235, vigneto classe 2, di are 32 e centiare 90; 2. ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo- catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità; con ogni pronuncia consequenziale e di legge e con il favore di spese, compensi di patrocinio, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e successive relative occorrende ed eventuali C.T. d'Ufficio e di parte. “
per parte resistente:
“ Nel presente giudizio nulla oppongono alle richieste ex adverso dedotte. Oneri e spese tutte a carico di parte ricorrente.
Spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio, deducendo che:
- il vigneto sito in agro del Comune di Quaranti in regione Moscatello e censito al foglio 3, particella 235, risulta di proprietà del signor fu Carlo;
Parte_3
- il signor è emigrato in Argentina ed ivi deceduto lasciando quali eredi i Parte_3
signori , e Parte_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Parte_5
- con atto del 06.06.1946 i signori , e Parte_4 Controparte_4 Controparte_5
visto il decesso del signor hanno concordato di cedere al Parte_5 Parte_3
signor padre del ricorrente, il vigneto di cui al capo 1, senza però far Controparte_6
seguire un formale atto di trasferimento della proprietà;
- il signor dal 1946, ha sempre utilizzato in modo esclusivo tale terreno;
Controparte_6
- all'atto del decesso del signor avvenuto il 08.12.1969, padre del Controparte_6
ricorrente, il signor ha continuato a coltivare il vigneto sito in agro del Comune Parte_1
di Quaranti in regione Moscatello e censito al foglio 3, particella 235, facente parte della sua azienda agricola al pari degli altri terreni descritti nella dichiarazione di consistenza in atti;
pagina 3 di 6 - dall'08.09.1969 ad oggi il signor ha, senza interruzione alcuna, coltivato il Parte_1
vigneto sito in agro del Comune di Quaranti in regione Moscatello e censito al foglio 3, particella 235,, ne ha raccolto le uve e le ha vendute alla cantina oggi de-nominata Parte_6
in Piemonte dal 1887 S.c.a. ;
[...]
- dall'08.09.1969 ad oggi il signor ha, senza interruzione alcuna, curato la Parte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria del vigneto sito in agro del Comune di Quaranti in regione Moscatello e censito al foglio 3, particella 235,
- dall'08.09.1969 ad oggi il signor con riferimento al vigneto sito in agro del Parte_1
Comune di Quaranti in regione Moscatello e censito al foglio 3, particella 235, ha pagato tutte le relative imposte ed ha provveduto a tre reimpianti;
- all'atto del decesso il signor ha lasciato erede il signor , Parte_4 Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. residente in [...]
76;
all'atto del decesso il signor ha lasciato eredi i signori , nato a Controparte_4 CP_2
Genova il 21.06.1953, (c.f. residente in [...]nero, C.F._4
interno 8 e , nato a [...] il [...], (c.f. ) Parte_2 C.F._8
residente in [...]nero interno 3;
- all'atto del decesso il signor ha lasciato erede il signor Controparte_5 CP_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in [...]
Prospero Masoero 4;
- all'atto del decesso la signora ha lasciato erede la signora Parte_5 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), resi-dente in Controparte_3 C.F._9
Genova, via Vesuvio 20/nero interno 43.
Chiede dichiararsi l'intervenuto usucapione del predetto terreno
Si sono costituiti i convenuti, dichiarando di nulla opporre alla domanda del ricorrente purché a spese compensate e senza oneri.
Venendo all'esame del ricorso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda essendo stato confermato quanto allegato in ordine al possesso esclusivo, continuo,
pagina 4 di 6 pacifico, pubblico protrattosi per oltre vent'anni dell' immobile oggetto di causa, all'elemento soggettivo consistente nell'intenzione dell'attrice di esercitare sul bene i poteri del proprietario, nonché l'assenza di qualsiasi opposizione o rivendicazione.
A fronte dell'allegazione di fatti specifici, circostanziati e contestualizzati, in forza del principio di “non contestazione”, codificato dall'art. 115 c.p.c. , in mancanza di contestazione dei fatti allegati nella prima difesa utile, tali fatti devono ritenersi pacifici.
Nella fattispecie, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei convenuti, tutti costituiti in giudizio, la coltivazione del terreno con la messa a dimora di piante configura una attività, specifica ed importante, senza dubbio corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà vantato dal ricorrente;
coltivare il terreno, infatti, significa disporre materialmente di esso. Se la coltivazione configura un comportamento pubblico, pacifico, continuo e non interrotto inequivocabilmente esso deve ritenersi inteso ad esercitare sul predio un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario.
Tale circostanza, unitamente al completo disinteresse in relazione al bene oggetto di causa costituisce fatto che induce a ritenere che il ricorrente e i danti causa abbiano posseduto uti dominus.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus”, tuttavia, tale elemento può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicchè in tal caso sarà il convenuto a dover dimostrare il contrario (cfr. Cass., Sez. II, 11/06/2010 n. 14092).
D'altra parte, la valutazione dell'intensità del possesso va fatta pur sempre con riguardo alla natura e alla funzione del bene.
La pienezza e l'esclusività del potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva, vanno apprezzate e valutate non in astratto, ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso, secondo un criterio di normalità, è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce, secondo un analogo pagina 5 di 6 criterio, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (Cass. civ., 92/4807).
A questo proposito, se, per le caratteristiche del terreno, la sua utilizzazione si riduce alla coltivazione può usucapire chi abbia svolto detta attività, con le modalità proprie e necessarie ai fini dell'acquisto della proprietà del terreno per usucapione.
Ricorrono, pertanto, nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 1158 cod. civ. per la dichiarazione di usucapione e la domanda attrice va, quindi, accolta.
Attesa la natura dichiarativa della pronuncia e l'assenza di contestazioni le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione, difesa:
- dichiara che nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], ha acquistato per usucapione la piena proprietà del vigneto sito in agro del Comune di Quaranti, regione Moscatello, e ivi censito al Catasto Terreni foglio
3, particella 235.
Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Alessandria, 6 marzo 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 6 di 6