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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/09/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 995/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 995/2021 tra
(+ 16) Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 24 settembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Barone Giampaolo per l'avv. Giovannini Alessandro CP_1 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza non definitiva
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 995/2021 promossa da: (C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. ) Parte_4 C.F._3 (C.F. ) Parte_5 C.F._4 C.F. ), Parte_6 C.F._5 C.F. ) Parte_7 C.F._6 (C.F. Parte_8 C.F._7
(C.F. Parte_9 C.F._8 (C.F. ) Parte_10 C.F._9
(C.F. ) Parte_11 C.F._10
(C.F. ) Parte_12 C.F._11
(C.F. ) Parte_13 C.F._12
(C.F. ) Parte_14 C.F._13
C.F. ) Parte_15 C.F._14
C.F. ) Parte_16 C.F._15
C.F. ) Parte_17 C.F._16
C.F. ) Parte_18 C.F._17 con il patrocinio degli avv. ti RUSCONI FABIO e GIAMPAOLO BARONE Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. NOCERINO ENZO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati - dipendenti di CP_1
quali addetti all'impianto di Livorno con mansioni di Capo Treno/ Capo servizi treno o di Macchinista
[...] ed inquadramento nel livello B-Tecnici Specializzati con posizione retributiva B1 - hanno adito il Tribunale per vedere accertare e dichiarare la nullità dell'art 25 CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, dell'art 31 CCNL della Mobilità- Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e dell'art. 30 CCNL della
Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione,
1 nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, di alcune indennità (per i capo treno/capo servizi treno: di scorta vetture eccedenti, di riserva, di utilizzazione professionale per il personale di bordo in scorta diurna, di utilizzazione professionale per il personale di bordo in scorta notturna, di assenza dalla residenza di lavoro con e senza riposo, di utilizzazione professionale personale di bordo diurna equipaggio agente solo, di utilizzazione professionale personale di bordo notturna equipaggio agente solo;
per i macchinisti: di condotta, di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre, di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina di
Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina, di Utilizzazione
Professionale per la condotta diurna primo agente di macchina, di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo agente di macchina, di assenza dalla residenza con o senza riposo, nonché dell'ulteriore indennità accessoria specifica per il personale di macchina), così determinando un decremento della retribuzione dei periodi feriali rispetto a quella ordinaria nella misura del 31%.
2. I ricorrenti hanno quindi chiesto condannarsi la Società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate per i giorni di ferie goduti nel periodo 19.7.2007- dicembre 2021.
3. Si è costituita in giudizio che, eccepita la prescrizione quinquennale, ha concluso per il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato, evidenziando che la tutela costituzionale offerta dall'art 36 Cost. e la disciplina sanzionatoria del datore di lavoro contenuta nel d. lgs. 66/2003 escludono automaticamente l'effetto dissuasivo, richiamato dalla giurisprudenza della CGUE e dunque la violazione dell'art 7 Direttiva
2003/1988; la società datrice di lavoro, contestata la sensibile incidenza delle voci omesse nel calcolo della retribuzione per il periodo feriale, ha altresì preso posizione espressa sull'indennità di utilizzazione del personale (IUP) (evidenziando l'evoluzione della contrattazione collettiva al fine di escludere la rilevanza a fini retributivi della IUP giornaliera), nonché sul compenso per assenza dalla residenza
(evidenziandone la natura indennitaria e non retributiva); in ogni caso, secondo la convenuta, il ricalcolo dovrebbe riguardare le sole quattro settimane di calendario (ovvero 20 giorni lavorativi) “protette” dalla
Direttiva quale periodo annuale di ferie minimo garantito.
4. La causa, istruita per documenti e CTU contabile, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione riservata.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Come di recente ampiamente e condivisibilmente argomentato dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 396/2025 che si richiama ex art 118 disp att cpc, deve essere affermato, in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte, il diritto dei macchinisti o capitreno delle ferrovie all'inclusione nella retribuzione delle indennità richieste dai ricorrenti e oggetto di specifica contestazione da parte dei resistenti (IUP e IAR), in quanto:
2 giustizia UE, durante le ferie annuali deve essere mantenuta al dipendente la retribuzione percepita in via ordinaria, in quanto una sua diminuzione potrebbe dissuaderlo dall'esercitare il diritto fondamentale al riposo annuale;
(ii) in questo quadro di riferimento, per determinare la retribuzione feriale, è necessario accertare se l'importo considerato si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore;
(iii) nel caso dei macchinisti e capitreno, è evidente il collegamento dell'indennità per assenza dalla residenza con le mansioni ordinarie svolte, in assenza di una sede fissa, così come per la parte variabile della indennità
UIP, trattandosi di una voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro e da includere nella retribuzione feriale nel suo valore medio annuale (cfr. Cass.6282/2025, Cass.13932/2024,
Cass.14089/2024, Cass.19991/2024, Cass.19663/2023). Anche questa Corte territoriale si è espressa in senso conforme in cause analoghe in tema di retribuzione feriale (a partire dalla sentenza n. 517/2024 del
24.9/8.11.2024 , la cui motivazione è pienamente valevole anche nella presente Controparte_2 CP_3 causa.
La questione si colloca fra le “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art.1), secondo la quale “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”
(art.7). Quindi, qualsiasi trattamento tale da indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch). Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e ciò comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale, con il conseguente obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme. Del diritto dell'Unione è interprete la Corte di Giustizia, le cui sentenze non costituiscono solo dei precedenti giurisprudenziali ma hanno valore normativo.
In questo senso, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano "ex novo" norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012, n. 13425/2019, n. 13932/2024).
In questi termini sono infondati gli argomenti dell'appellata relativi all'attribuzione della materia CP_1 retributiva alla contrattazione collettiva.
3 E' vero che la retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma qui si discute della tutela della sicurezza e della salute inerente l'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie.
Secondo Cass. n. 20216/2022 l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, interpretato dalla CGUE, non individua una nozione di retribuzione per ferie europea "quantitativa", bensì "teleologica", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Citando la sentenza della CGUE del 13.1.2022 (C-514/20), la Corte di Cassazione rimarca che: l'ottenere la retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite serve a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Quindi, quando la retribuzione a titolo di ferie annuali retribuite (art. 7, paragrafo 1, Direttiva 2003/88) è inferiore a quella ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non richiedere le ferie, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione
(sentenza 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44, e giurisprudenza ivi citata).
Insomma, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
In tale quadro non appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento.
Del resto, analogo divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della Direttiva 2003/88/CE) il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Cassazione in numerose pronunce, già richiamate, in punto di dissuasività, affermando che per la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria e che nella stessa deve essere compreso qualsiasi importo che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass.13932/2024, Cass.14089/2024,
Cass.19991/2024, Cass.19663/2023).
Per quanto attiene il fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie, in tal modo dimostrando l'assenza di ogni effetto dissuasivo, è da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di Giustizia
(CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talché è irrilevante osservare che in concreto il lavoratore abbia fruito ogni anno delle ferie.
4 E ugualmente, con diverse pronunce, la Corte di Cassazione si è espressa circa il rapporto tra diritto dell'Unione e contrattazione collettiva, affermando che l'autonomia negoziale non può tradursi in una violazione dei principi generali europei (Cass.13932/2024, Cass.19663/2023).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è peraltro ormai univoca e consolidata nell'affermare espressamente l'inclusione delle due voci qui in discussione nella retribuzione feriale, l'indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità di assenza dalla residenza (IAR).
Si richiama Cass. 13932/2024 che, dopo avere precisato in via generale che il giudice deve verificare con valutazione ex ante se la voce pretesa si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlata allo status personale e professionale dello specifico lavoratore, su dette indennità così motiva: “L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn.
2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663,
18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio
(collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
Nello stesso senso si sono espresse anche Cass.6282/2025, Cass.13972/2024, Cass.14089/2024, che motiva diffusamente anche sull'irrilevanza del regime fiscale proprio della IAR, oltre che diverse ordinanze pronunciate per la decisione accelerata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cpc. su ricorso di
.>> CP_1
7. Quanto ai criteri di calcolo delle differenze retributive – che secondo presupporrebbero un CP_1 numero di giorni di ferie annuo pari e € 20 giorni lavorativi perché l'articolazione dell'orario settimanale è su cinque giorni – la Corte d'appello fiorentina rileva: <È dunque evidente, per la appellata, come le 4 settimane di calendario coincidano con 20 giorni lavorativi e come, pertanto, le giornate di ferie fruite dal ricorrente ed eccedenti tale misura non possano divenire oggetto di nessun ricalcolo. In aggiunta,
5 secondo parte appellata, sarebbe errato ai fini del calcolo della retribuzione media giornaliera, l'utilizzo del divisore 22, anziché del divisore 26, come previsto dall'art. 68, CCNL.
Orbene, circa la non applicabilità del divisore 26 questa Corte territoriale ritiene che il divisore 26 previsto dall'art.68 punto 6 del CCNL sia un divisore convenzionale previsto solo per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione, non pertinente, quindi, nel caso di specie in cui si discute di indennità variabili che maturano in ragione del servizio effettivo prestato.
Circa il raffronto su base annuale o mensile, la giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa nel senso che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass.13932/2024, Cass.19991/2024).
Più in generale, questa Corte ha già preso posizione sulla correttezza del sistema di calcolo proposto dal lavoratore, pur con la precisazione che alla stregua della normativa eurounitaria che prevede quattro settimane di ferie “garantite”, il numero dei giorni da considerare ai fini del ricalcolo è quello dei giorni effettivamente fruiti dal lavoratore, nel limite dei 24 giorni annui (non 20 come ritenuto dalla società datrice)>>.
8. Nel richiamare espressamente la motivazione di altra pronuncia (n. 629/2024 resa dalla stessa Corte) i giudici del gravame hanno altresì evidenziato che: <<”Le fonti eurounitarie rimettono al giudice nazionale l'accertamento delle differenze di retribuzione dovute di riflesso alla tutela anti dissuasiva delle ferie annuali. In proposito, la giurisprudenza di merito ha suggerito vari criteri alternativi, fra i quali Cass. n.
13932/24 ha avvalorato lo stesso che nel caso in esame era stato proposto nel ricorso dei lavoratori appellanti... In particolare, per verificare ex ante la potenzialità dissuasiva della eliminazione di voci economiche dalla retribuzione per ferie, Cass. n. 13932/24 (punto 29 motivazione), aveva ritenuto corretto calcolare la sommatoria dei compensi percepiti per le voci rivendicate nei 12 mesi che avevano preceduto il godimento delle ferie, sommatoria sulla base della quale ottenere un valore medio corrispondente ad ogni giornata di servizio, da moltiplicare a sua volta per i giorni di ferie oggetto di tutela euro unitaria.
In altri termini, l'efficacia dissuasiva era correttamente calcolata raffrontando dati omogenei, ovvero la retribuzione per ferie effettivamente percepita con quella, maggiore, che i lavoratori avrebbero avuto diritto a percepire se le voci rivendicate fossero state incluse nella relativa base di calcolo. Non era invece corretto verificare la medesima efficacia dissuasiva, come sostiene , raffrontando l'incidenza CP_1 percentuale delle medesime voci rivendicate sulla retribuzione annua lorda. Si trattava, tuttavia, di dati eterogenei che finivano per sminuire l'incidenza delle voci rivendicate, “annacquandole” in una
6 percentuale del complessivo trattamento annuo, perdendo di vista la valutazione della potenzialità dissuasiva, che secondo i principi eurounitari doveva, invece, svolta in funzione di effettività del godimento del diritto alle ferie.
Nell'ambito di tale criterio di calcolo delle differenze, va affrontata l'ulteriore questione controversa relativa al numero dei giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive (ovvero il numero dei giorni per i quali moltiplicare il valore medio ottenuto come ora detto). Secondo il numero dei giorni di ferie CP_1 annui sarebbero solo 20 (pari ai soli giorni lavorativi che rientravano nel periodo di 4 settimane di ferie, tutelato dal diritto dell'Unione Europea), mentre secondo i lavoratori appellanti dovrebbero essere 28 (pari ai giorni di calendario che rientrano nel medesimo periodo di 4 settimane).
E' vero che Cass. n. 20216/2022 (punto 30 motivazione) menziona 28 giorni inclusi in 4 settimane di ferie, ma tale pronuncia non affronta l'ulteriore questione decisiva (che nel presente giudizio è stata discussa come oggetto di specifiche deduzioni delle parti), relativa a quanti giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario. Infatti, i precedenti punti 3 e 23 – 27 della stessa motivazione di legittimità, chiarivano come in quel giudizio si partisse dall'assunto non controverso che le 4 settimane tutelate dal diritto dell'unione europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo.
A questo proposito, infatti, il punto 50 della motivazione affermava che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva eurounitaria era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie. Secondo il Collegio, invece, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio è pari a 24..
Le 4 settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro unitario vanno intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Al contrario, le stesse 4 settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie mensili sia 7 x 4 = 28.
Nell'ambito della Direttiva euro unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti: - l'art. 3 “Riposo giornaliero” prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive” - l'art. 5 “Riposo settimanale” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art.
3 - l'Art. 7 “Ferie Annuali” aggiunge che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4
7 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. Nelle 4 settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza va sia usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie)”.
9. Con specifico riferimento alla IUP, corrisposta in base al CCNL nei giorni di ferie secondo un importo fisso giornaliero (pari a € 12,80 per i macchinisti ed € 4,50 per i capitreno), la Corte ha altresì chiarito che <il credito del lavoratore deve essere limitato alla parte variabile – la sola esclusa dalla retribuzione feriale mentre fissa, se inclusa nella domanda, decurtata>>.
10. Infine, circa l'eccezione di prescrizione, la Corte fiorentina, nel rimandare “agli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità”, ha evidenziato che “In particolare, la S.C. ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 26246/2022, confermata in numerosi provvedimenti successivi, cfr. Cass. n. 4321/2023,
n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme,
l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36.
Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione
8 dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
Sulla base di questi principi, la prescrizione dei crediti del lavoratore opera solo a partire dal
18/07/2007.>>.
11. Tanto chiarito, nel caso di specie, nessuna prescrizione può dirsi maturata, in quanto la pretese creditorie dei ricorrenti attengono al periodo dal 19.7.2007-dicembre 2021.
12. Quanto, invece, ai giorni di ferie fruiti da ciascun ricorrente essi sono stati verificati tramite CTU (del
10.10.2024) rispetto alla quale le parti non hanno mosso alcun rilievo.
13. Pertanto, sulla base delle argomentazioni sopra ampiamente richiamate, deve dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive maturate - in conseguenza dell'inclusione nella retribuzione delle indennità rivendicate - nei giorni di ferie effettivamente goduti in e nel limite massimo di
24 giorni per ogni anno dal 19 luglio 2007 a dicembre 2021.
14. Non essendo stato espressamente preso in considerazione nei conteggi affidati all'ausiliario tale limite annuo, deve disporsi integrazione della CTU in atti, al fine di quantificare la misura delle differenze retributive maturate da ciascun ricorrente a tale titolo con riferimento al numero dei giorni effettivamente fruiti nell'anno, entro il limite massimo di n. 24 giorni all'anno.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, ciascuno per il periodo dal 19.7.2007 a dicembre 2021, al pagamento delle differenze retributive maturate nei giorni di ferie con riferimento al numero dei giorni effettivamente fruiti in ciascun anno nel limite massimo di n. 24 giorni all'anno;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese alla sentenza definitiva.
Livorno, 24 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 995/2021 tra
(+ 16) Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 24 settembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Barone Giampaolo per l'avv. Giovannini Alessandro CP_1 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza non definitiva
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 995/2021 promossa da: (C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. ) Parte_4 C.F._3 (C.F. ) Parte_5 C.F._4 C.F. ), Parte_6 C.F._5 C.F. ) Parte_7 C.F._6 (C.F. Parte_8 C.F._7
(C.F. Parte_9 C.F._8 (C.F. ) Parte_10 C.F._9
(C.F. ) Parte_11 C.F._10
(C.F. ) Parte_12 C.F._11
(C.F. ) Parte_13 C.F._12
(C.F. ) Parte_14 C.F._13
C.F. ) Parte_15 C.F._14
C.F. ) Parte_16 C.F._15
C.F. ) Parte_17 C.F._16
C.F. ) Parte_18 C.F._17 con il patrocinio degli avv. ti RUSCONI FABIO e GIAMPAOLO BARONE Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. NOCERINO ENZO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati - dipendenti di CP_1
quali addetti all'impianto di Livorno con mansioni di Capo Treno/ Capo servizi treno o di Macchinista
[...] ed inquadramento nel livello B-Tecnici Specializzati con posizione retributiva B1 - hanno adito il Tribunale per vedere accertare e dichiarare la nullità dell'art 25 CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, dell'art 31 CCNL della Mobilità- Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e dell'art. 30 CCNL della
Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione,
1 nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, di alcune indennità (per i capo treno/capo servizi treno: di scorta vetture eccedenti, di riserva, di utilizzazione professionale per il personale di bordo in scorta diurna, di utilizzazione professionale per il personale di bordo in scorta notturna, di assenza dalla residenza di lavoro con e senza riposo, di utilizzazione professionale personale di bordo diurna equipaggio agente solo, di utilizzazione professionale personale di bordo notturna equipaggio agente solo;
per i macchinisti: di condotta, di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre, di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina di
Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina, di Utilizzazione
Professionale per la condotta diurna primo agente di macchina, di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo agente di macchina, di assenza dalla residenza con o senza riposo, nonché dell'ulteriore indennità accessoria specifica per il personale di macchina), così determinando un decremento della retribuzione dei periodi feriali rispetto a quella ordinaria nella misura del 31%.
2. I ricorrenti hanno quindi chiesto condannarsi la Società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate per i giorni di ferie goduti nel periodo 19.7.2007- dicembre 2021.
3. Si è costituita in giudizio che, eccepita la prescrizione quinquennale, ha concluso per il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato, evidenziando che la tutela costituzionale offerta dall'art 36 Cost. e la disciplina sanzionatoria del datore di lavoro contenuta nel d. lgs. 66/2003 escludono automaticamente l'effetto dissuasivo, richiamato dalla giurisprudenza della CGUE e dunque la violazione dell'art 7 Direttiva
2003/1988; la società datrice di lavoro, contestata la sensibile incidenza delle voci omesse nel calcolo della retribuzione per il periodo feriale, ha altresì preso posizione espressa sull'indennità di utilizzazione del personale (IUP) (evidenziando l'evoluzione della contrattazione collettiva al fine di escludere la rilevanza a fini retributivi della IUP giornaliera), nonché sul compenso per assenza dalla residenza
(evidenziandone la natura indennitaria e non retributiva); in ogni caso, secondo la convenuta, il ricalcolo dovrebbe riguardare le sole quattro settimane di calendario (ovvero 20 giorni lavorativi) “protette” dalla
Direttiva quale periodo annuale di ferie minimo garantito.
4. La causa, istruita per documenti e CTU contabile, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione riservata.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Come di recente ampiamente e condivisibilmente argomentato dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 396/2025 che si richiama ex art 118 disp att cpc, deve essere affermato, in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte, il diritto dei macchinisti o capitreno delle ferrovie all'inclusione nella retribuzione delle indennità richieste dai ricorrenti e oggetto di specifica contestazione da parte dei resistenti (IUP e IAR), in quanto:
2 giustizia UE, durante le ferie annuali deve essere mantenuta al dipendente la retribuzione percepita in via ordinaria, in quanto una sua diminuzione potrebbe dissuaderlo dall'esercitare il diritto fondamentale al riposo annuale;
(ii) in questo quadro di riferimento, per determinare la retribuzione feriale, è necessario accertare se l'importo considerato si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore;
(iii) nel caso dei macchinisti e capitreno, è evidente il collegamento dell'indennità per assenza dalla residenza con le mansioni ordinarie svolte, in assenza di una sede fissa, così come per la parte variabile della indennità
UIP, trattandosi di una voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro e da includere nella retribuzione feriale nel suo valore medio annuale (cfr. Cass.6282/2025, Cass.13932/2024,
Cass.14089/2024, Cass.19991/2024, Cass.19663/2023). Anche questa Corte territoriale si è espressa in senso conforme in cause analoghe in tema di retribuzione feriale (a partire dalla sentenza n. 517/2024 del
24.9/8.11.2024 , la cui motivazione è pienamente valevole anche nella presente Controparte_2 CP_3 causa.
La questione si colloca fra le “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art.1), secondo la quale “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”
(art.7). Quindi, qualsiasi trattamento tale da indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch). Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e ciò comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale, con il conseguente obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme. Del diritto dell'Unione è interprete la Corte di Giustizia, le cui sentenze non costituiscono solo dei precedenti giurisprudenziali ma hanno valore normativo.
In questo senso, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano "ex novo" norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012, n. 13425/2019, n. 13932/2024).
In questi termini sono infondati gli argomenti dell'appellata relativi all'attribuzione della materia CP_1 retributiva alla contrattazione collettiva.
3 E' vero che la retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma qui si discute della tutela della sicurezza e della salute inerente l'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie.
Secondo Cass. n. 20216/2022 l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, interpretato dalla CGUE, non individua una nozione di retribuzione per ferie europea "quantitativa", bensì "teleologica", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Citando la sentenza della CGUE del 13.1.2022 (C-514/20), la Corte di Cassazione rimarca che: l'ottenere la retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite serve a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Quindi, quando la retribuzione a titolo di ferie annuali retribuite (art. 7, paragrafo 1, Direttiva 2003/88) è inferiore a quella ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non richiedere le ferie, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione
(sentenza 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44, e giurisprudenza ivi citata).
Insomma, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
In tale quadro non appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento.
Del resto, analogo divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della Direttiva 2003/88/CE) il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Cassazione in numerose pronunce, già richiamate, in punto di dissuasività, affermando che per la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria e che nella stessa deve essere compreso qualsiasi importo che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass.13932/2024, Cass.14089/2024,
Cass.19991/2024, Cass.19663/2023).
Per quanto attiene il fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie, in tal modo dimostrando l'assenza di ogni effetto dissuasivo, è da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di Giustizia
(CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talché è irrilevante osservare che in concreto il lavoratore abbia fruito ogni anno delle ferie.
4 E ugualmente, con diverse pronunce, la Corte di Cassazione si è espressa circa il rapporto tra diritto dell'Unione e contrattazione collettiva, affermando che l'autonomia negoziale non può tradursi in una violazione dei principi generali europei (Cass.13932/2024, Cass.19663/2023).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è peraltro ormai univoca e consolidata nell'affermare espressamente l'inclusione delle due voci qui in discussione nella retribuzione feriale, l'indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità di assenza dalla residenza (IAR).
Si richiama Cass. 13932/2024 che, dopo avere precisato in via generale che il giudice deve verificare con valutazione ex ante se la voce pretesa si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlata allo status personale e professionale dello specifico lavoratore, su dette indennità così motiva: “L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn.
2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663,
18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio
(collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
Nello stesso senso si sono espresse anche Cass.6282/2025, Cass.13972/2024, Cass.14089/2024, che motiva diffusamente anche sull'irrilevanza del regime fiscale proprio della IAR, oltre che diverse ordinanze pronunciate per la decisione accelerata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cpc. su ricorso di
.>> CP_1
7. Quanto ai criteri di calcolo delle differenze retributive – che secondo presupporrebbero un CP_1 numero di giorni di ferie annuo pari e € 20 giorni lavorativi perché l'articolazione dell'orario settimanale è su cinque giorni – la Corte d'appello fiorentina rileva: <È dunque evidente, per la appellata, come le 4 settimane di calendario coincidano con 20 giorni lavorativi e come, pertanto, le giornate di ferie fruite dal ricorrente ed eccedenti tale misura non possano divenire oggetto di nessun ricalcolo. In aggiunta,
5 secondo parte appellata, sarebbe errato ai fini del calcolo della retribuzione media giornaliera, l'utilizzo del divisore 22, anziché del divisore 26, come previsto dall'art. 68, CCNL.
Orbene, circa la non applicabilità del divisore 26 questa Corte territoriale ritiene che il divisore 26 previsto dall'art.68 punto 6 del CCNL sia un divisore convenzionale previsto solo per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione, non pertinente, quindi, nel caso di specie in cui si discute di indennità variabili che maturano in ragione del servizio effettivo prestato.
Circa il raffronto su base annuale o mensile, la giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa nel senso che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass.13932/2024, Cass.19991/2024).
Più in generale, questa Corte ha già preso posizione sulla correttezza del sistema di calcolo proposto dal lavoratore, pur con la precisazione che alla stregua della normativa eurounitaria che prevede quattro settimane di ferie “garantite”, il numero dei giorni da considerare ai fini del ricalcolo è quello dei giorni effettivamente fruiti dal lavoratore, nel limite dei 24 giorni annui (non 20 come ritenuto dalla società datrice)>>.
8. Nel richiamare espressamente la motivazione di altra pronuncia (n. 629/2024 resa dalla stessa Corte) i giudici del gravame hanno altresì evidenziato che: <<”Le fonti eurounitarie rimettono al giudice nazionale l'accertamento delle differenze di retribuzione dovute di riflesso alla tutela anti dissuasiva delle ferie annuali. In proposito, la giurisprudenza di merito ha suggerito vari criteri alternativi, fra i quali Cass. n.
13932/24 ha avvalorato lo stesso che nel caso in esame era stato proposto nel ricorso dei lavoratori appellanti... In particolare, per verificare ex ante la potenzialità dissuasiva della eliminazione di voci economiche dalla retribuzione per ferie, Cass. n. 13932/24 (punto 29 motivazione), aveva ritenuto corretto calcolare la sommatoria dei compensi percepiti per le voci rivendicate nei 12 mesi che avevano preceduto il godimento delle ferie, sommatoria sulla base della quale ottenere un valore medio corrispondente ad ogni giornata di servizio, da moltiplicare a sua volta per i giorni di ferie oggetto di tutela euro unitaria.
In altri termini, l'efficacia dissuasiva era correttamente calcolata raffrontando dati omogenei, ovvero la retribuzione per ferie effettivamente percepita con quella, maggiore, che i lavoratori avrebbero avuto diritto a percepire se le voci rivendicate fossero state incluse nella relativa base di calcolo. Non era invece corretto verificare la medesima efficacia dissuasiva, come sostiene , raffrontando l'incidenza CP_1 percentuale delle medesime voci rivendicate sulla retribuzione annua lorda. Si trattava, tuttavia, di dati eterogenei che finivano per sminuire l'incidenza delle voci rivendicate, “annacquandole” in una
6 percentuale del complessivo trattamento annuo, perdendo di vista la valutazione della potenzialità dissuasiva, che secondo i principi eurounitari doveva, invece, svolta in funzione di effettività del godimento del diritto alle ferie.
Nell'ambito di tale criterio di calcolo delle differenze, va affrontata l'ulteriore questione controversa relativa al numero dei giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive (ovvero il numero dei giorni per i quali moltiplicare il valore medio ottenuto come ora detto). Secondo il numero dei giorni di ferie CP_1 annui sarebbero solo 20 (pari ai soli giorni lavorativi che rientravano nel periodo di 4 settimane di ferie, tutelato dal diritto dell'Unione Europea), mentre secondo i lavoratori appellanti dovrebbero essere 28 (pari ai giorni di calendario che rientrano nel medesimo periodo di 4 settimane).
E' vero che Cass. n. 20216/2022 (punto 30 motivazione) menziona 28 giorni inclusi in 4 settimane di ferie, ma tale pronuncia non affronta l'ulteriore questione decisiva (che nel presente giudizio è stata discussa come oggetto di specifiche deduzioni delle parti), relativa a quanti giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario. Infatti, i precedenti punti 3 e 23 – 27 della stessa motivazione di legittimità, chiarivano come in quel giudizio si partisse dall'assunto non controverso che le 4 settimane tutelate dal diritto dell'unione europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo.
A questo proposito, infatti, il punto 50 della motivazione affermava che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva eurounitaria era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie. Secondo il Collegio, invece, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio è pari a 24..
Le 4 settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro unitario vanno intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Al contrario, le stesse 4 settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie mensili sia 7 x 4 = 28.
Nell'ambito della Direttiva euro unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti: - l'art. 3 “Riposo giornaliero” prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive” - l'art. 5 “Riposo settimanale” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art.
3 - l'Art. 7 “Ferie Annuali” aggiunge che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4
7 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. Nelle 4 settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza va sia usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie)”.
9. Con specifico riferimento alla IUP, corrisposta in base al CCNL nei giorni di ferie secondo un importo fisso giornaliero (pari a € 12,80 per i macchinisti ed € 4,50 per i capitreno), la Corte ha altresì chiarito che <il credito del lavoratore deve essere limitato alla parte variabile – la sola esclusa dalla retribuzione feriale mentre fissa, se inclusa nella domanda, decurtata>>.
10. Infine, circa l'eccezione di prescrizione, la Corte fiorentina, nel rimandare “agli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità”, ha evidenziato che “In particolare, la S.C. ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 26246/2022, confermata in numerosi provvedimenti successivi, cfr. Cass. n. 4321/2023,
n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme,
l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36.
Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione
8 dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
Sulla base di questi principi, la prescrizione dei crediti del lavoratore opera solo a partire dal
18/07/2007.>>.
11. Tanto chiarito, nel caso di specie, nessuna prescrizione può dirsi maturata, in quanto la pretese creditorie dei ricorrenti attengono al periodo dal 19.7.2007-dicembre 2021.
12. Quanto, invece, ai giorni di ferie fruiti da ciascun ricorrente essi sono stati verificati tramite CTU (del
10.10.2024) rispetto alla quale le parti non hanno mosso alcun rilievo.
13. Pertanto, sulla base delle argomentazioni sopra ampiamente richiamate, deve dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive maturate - in conseguenza dell'inclusione nella retribuzione delle indennità rivendicate - nei giorni di ferie effettivamente goduti in e nel limite massimo di
24 giorni per ogni anno dal 19 luglio 2007 a dicembre 2021.
14. Non essendo stato espressamente preso in considerazione nei conteggi affidati all'ausiliario tale limite annuo, deve disporsi integrazione della CTU in atti, al fine di quantificare la misura delle differenze retributive maturate da ciascun ricorrente a tale titolo con riferimento al numero dei giorni effettivamente fruiti nell'anno, entro il limite massimo di n. 24 giorni all'anno.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, ciascuno per il periodo dal 19.7.2007 a dicembre 2021, al pagamento delle differenze retributive maturate nei giorni di ferie con riferimento al numero dei giorni effettivamente fruiti in ciascun anno nel limite massimo di n. 24 giorni all'anno;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese alla sentenza definitiva.
Livorno, 24 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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