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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3029/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 4.6.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, ex conviventi, nei confronti del figlio minorenne nato il [...]), frutto Per_2
della loro relazione.
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, e con Persona_3 Persona_1 CP_1 domicilio prevalente presso l'abitazione della madre;
2) il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: fine settimana alternati con la madre con inizio dal venerdì all'uscita da scuola allorchè lo andrà a prendere sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21.00
(in estate lo andrà a prendere il venerdì alle ore 11.00 a casa della madre).
Nelle stesse settimane il padre vedrà e terrà il figlio con sè il lunedì all'uscita di scuola sino al martedì mattina allorchè lo riaccompagnerà a scuola. In estate lo preleverà il lunedi alle ore 11.00 e lo riaccompagnerà il martedì alle ore
21.00.
Nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre il padre potrà vedere il figlio il mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina allorchè lo riaccompagnerà a scuola in inverno;
dalle ore 11.00 del mercoledì sino alle ore 21.00 del giovedì in estate;
3) i giorni di Natale, della Vigilia e quello di Capo d'Anno verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore, così dicasi per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Il restante periodo delle vacanze natalizie e pasquali verrà suddiviso in misura paritaria tra i genitori e alternato di anno in anno. Durante le vacanze estive trascorrerà Per_2 con ciascun genitore 7 giorni consecutivi. festeggerà con il festeggiato il giorno del compleanno di ciascun Per_2 genitore;
4) disporre in capo al padre l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di €. 200,00 mensili per n. 12 mensilità, con adeguamento ISTAT a partire dal mese di gennaio 2026;
5) le spese straordinarie saranno ripartite al 50%;
6) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla madre.
7) Con compensazione integrale delle spese di lite.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse del figlio, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale provvede in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 4.6.25
Michele Fornaciari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3029/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 4.6.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, ex conviventi, nei confronti del figlio minorenne nato il [...]), frutto Per_2
della loro relazione.
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, e con Persona_3 Persona_1 CP_1 domicilio prevalente presso l'abitazione della madre;
2) il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: fine settimana alternati con la madre con inizio dal venerdì all'uscita da scuola allorchè lo andrà a prendere sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21.00
(in estate lo andrà a prendere il venerdì alle ore 11.00 a casa della madre).
Nelle stesse settimane il padre vedrà e terrà il figlio con sè il lunedì all'uscita di scuola sino al martedì mattina allorchè lo riaccompagnerà a scuola. In estate lo preleverà il lunedi alle ore 11.00 e lo riaccompagnerà il martedì alle ore
21.00.
Nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre il padre potrà vedere il figlio il mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina allorchè lo riaccompagnerà a scuola in inverno;
dalle ore 11.00 del mercoledì sino alle ore 21.00 del giovedì in estate;
3) i giorni di Natale, della Vigilia e quello di Capo d'Anno verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore, così dicasi per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Il restante periodo delle vacanze natalizie e pasquali verrà suddiviso in misura paritaria tra i genitori e alternato di anno in anno. Durante le vacanze estive trascorrerà Per_2 con ciascun genitore 7 giorni consecutivi. festeggerà con il festeggiato il giorno del compleanno di ciascun Per_2 genitore;
4) disporre in capo al padre l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di €. 200,00 mensili per n. 12 mensilità, con adeguamento ISTAT a partire dal mese di gennaio 2026;
5) le spese straordinarie saranno ripartite al 50%;
6) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla madre.
7) Con compensazione integrale delle spese di lite.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse del figlio, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale provvede in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 4.6.25
Michele Fornaciari