Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.11.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 295 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Giuseppe Barbuto Parte_1
appellante
E
_1
appellato non costituito
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 25.5.17 esponeva: a) di aver lavorato alle dipendenze di _1
, titolare del ristorante Il Saraceno, dal 9 aprile 2014 al 30.10.14, svolgendo Parte_1 mansioni di cameriere fino al 6 settembre e di aiuto cuoco fino al termine del rapporto di lavoro;
b) che il rapporto di lavoro era privo di formale assunzione dal 9 aprile al 5 agosto e dal 11 settembre al 31 ottobre, atteso che l' aveva provveduto alla sua assunzione, peraltro part-time, solo dal Pt_1
6 agosto al 10 settembre;
c) che, tuttavia, egli aveva osservato un orario di lavoro dalle 10 alle
16/16,30 e dalle 19 alle 24/01, fatta eccezione per il periodo da aprile a metà giugno 2014 in cui nella giornata del martedì aveva lavorato dalle 19 alle 24; d) che il 31.3.15 aveva chiesto l'intervento dell'Ispettorato del lavoro di Vibo Valentia che, sentiti i suoi colleghi di lavoro e Pt_2 R_
, aveva accertato la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 20.4.14 al 30.9.14 per PE
11 ore giornaliere e senza godere di riposo settimanale.
3) Nella contumacia di , dopo aver assunto la prova orale e disposto interrogatorio Parte_1 formale del convenuto, con la sentenza impugnata il tribunale di Vibo valentia ha accolto la domanda con le seguenti motivazioni:
“5. Le doglianze avanzate dal ricorrente meritano valorizzazione, e si dimostrano dirimenti.
6. Dal verbale ispettivo emerge quanto asserito dal ricorrente in sede di libello introduttivo.
7. Questo Tribunale, peraltro si unisce alle sottolineature evidenziate dalla Suprema Corte, giusta la quale: «I verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e proveniente delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (…) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori» (conformemente a Cass., Sez. Lav., ord. n. 8445 del 4 maggio 2020).
7. Risultano, altresì, rilevanti le dichiarazioni comunque rese – nel corso dell'udienza del 22 dicembre 2020 – dai testimoni e (entrambi ex dipendenti dell'attività di ristorazione Pt_2 R_ di cui si tratta), confermative delle circostanze indicate da e atte, così, a provare l'effettivo CP_1 esercizio dell'attività lavorativa del ricorrente anche in via di fatto.
8. Ciò detto quanto all'an della pretesa, la consulenza tecnico-contabile – sollecitata dall'attore – può dirsi superflua, attesa la cristallinità del calcolo e la congruità dei risultati veicolati in ricorso dallo stesso . CP_1
9. Per le ragioni testé espresse, quindi, la domanda si espone ad accoglimento integrale.”
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale Parte_1 nella valutazione del materiale istruttorio, laddove aveva riconosciuto al verbale ispettivo valore di prova assoluta, mentre secondo il costante insegnamento di legittimità tale valore può essere riconosciuto solo ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, non anche delle circostanze apprese dalle persone sentite nel corso degli accertamenti ispettivi o dall'esame della documentazione. In tale ultima ipotesi, il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere vagliato dal giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova. Nel caso di specie il tribunale avrebbe dovuto evidenziare la contraddittorietà delle prove, dal momento che il testimone pur avendo confermato R_
l'attività lavorativa per il periodo menzionato, aveva ammesso di aver lavorato alle dipendenze dell' per una sola settimana. Era evidente, pertanto che sia le prove testimoniali, sia il Pt_1 verbale ispettivo, non potevano essere considerati elementi sufficienti per la conferma della sentenza oggetto del presente gravame. A ciò doveva aggiungersi “che vi è in atti documentazione che smentisce quanto sostenuto nella ricostruzione illogica del giudicante”.
5) L'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 6) Preliminarmente si rileva che l'appellato non si è costituito nella fase di merito, ma solo CP_1 nel procedimento di inibitoria definito il 20.6.23 concludendo solo per il rigetto della relativa istanza, sicché egli deve ritenersi contumace in applicazione dell'insegnamento di legittimità (Cass. 8150/14) secondo cui La costituzione nella fase dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall'art. 351 cod. proc. civ., non implica l'automatica costituzione della parte nella fase di merito, in quanto, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo, e, dall'altro, diversamente interpretando, l'appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 cod. proc. civ...
7) Ciò detto, l'appello, che presenta non pochi profili di inammissibilità, deve essere respinto.
8) Quanto alla valenza del verbale ispettivo, si conviene con quanto dedotto in appello, ma si rileva che identico principio ha affermato il tribunale nella sentenza impugnata. Senonché è ovvio che il tribunale ha ritenuto convincenti le dichiarazioni rese in fase ispettiva dai colleghi del ricorrente e , sulla cui base l'Ispettorato del Lavoro ha accertato la sussistenza del Pt_2 R_ PE rapporto di lavoro nei termini dedotto in giudizio.
9) Ora, quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti in fase ispettiva, l'appellante non prende alcuna posizione, essendosi limitato a ribadire un principio di diritto che, come visto, è condiviso nella stessa sentenza impugnata.
10) L'appellante si limita a denunciare la scarsa attendibilità del teste sentito anche in R_ corso di giudizio, che non poteva confermare la durata del rapporto di lavoro dal momento che egli stesso aveva premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'appellante solo per una settimana.
11) Ora, in primo luogo è evidente che l'appellante fa confusione tra il teste e il teste R_
anch'egli sentito in corso di causa riferendo la circostanza del suo rapporto di lavoro per una Pt_2 settimana, ma in ogni caso la prova del rapporto di lavoro dedotto in giudizio emerge dalle dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro che sono stati sentiti in ben due occasioni: tutti in fase ispettiva e e anche in corso di giudizio. R_ Pt_2
12) Dalla complessiva lettura delle dichiarazioni in atti emerge prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio sia quanto agli orari delle prestazioni, sia quanto alla durata del rapporto di lavoro del . Sotto tale ultimo profilo, i testi e hanno CP_1 Pt_2 R_ confermato la durata del rapporto fino alla fine di ottobre 2014 perché essi si recavano comunque presso il ristorante gestito dall' anche fino a tale periodo vedendo il ricorrente prestare Pt_1 servizio all'interno dell'esercizio commerciale.
13) Ma la fondatezza della tesi attorea emerge anche da altra circostanza che il tribunale ha omesso di valorizzare. Si fa riferimento al fatto che l'appellante, pur avendo ricevuto a mani proprie in data
9.4.19 la notifica per rendere interrogatorio formale, ha omesso di presentarsi senza giustificato motivo per l'incombente istruttorio disposto dal tribunale. La conseguenza è che, in applicazione dell'art. 232, comma 1, c.p.c. e tenuto conto dei plurimi elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni rese dai colleghi del ricorrente, i fatti allegati dall'attore devono ritenersi ammessi dall'odierno appellante.
14) Per il resto non si comprende a cosa faccia riferimento l'appellante nell'affermare “che vi è in atti documentazione che smentisce quanto sostenuto nella ricostruzione illogica del giudicante”. 15) Nulla sulle spese di lite per la mancata costituzione dell'appellato nei termini sopra chiariti, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n° 45/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 11.1.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale