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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RG. N. 271/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e pendente
TRA
( rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BARELLI GIACOMO come da procura in atti PARTE OPPONENTE E
Controparte_1
( rappresentata e difesa dagli Avv.ti SCARANTINO EMILIANO e P.IVA_1
SCHIOLO SIMONA come da procura in atti PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: parte opposta per l'udienza del 07.11.2024 ha trasmesso note scritte contenenti le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previi i necessari accertamenti:
1. in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1057/2022 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 19 novembre 2022 su ricorso della
[...]
(R.G.: 2654/2022);
2. nel merito, respingere l'opposizione proposta dalla Parte_2 per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto;
3. in via subordinata, condannare in ogni caso la sig.ra al pagamento in favore della dell'importo Parte_1 Parte_2
13.252,26 oltre interessi, ovve mento della diversa somma, maggiore e/o minore, che ad istruttoria completata verrà ritenuta di giustizia. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 18.11.2022 il Tribunale di Viterbo su ricorso della
[...]
(di seguito ) emetteva decreto ingiuntivo Controparte_2 Parte_2
n. 1057/2022 nei confronti della IG.ra per euro 13.252,26 oltre spese Parte_1
e interessi di procedura. Tale credito - oggetto di diverse operazioni di cartolarizzazione e da ultimo ceduto alla Società dalla Parte_2 CP_3
- traeva origine dal mancato pagamento delle rate del finanziamento concesso
[...] nella misura di euro 5.250,00 con contratto n. 0010155009295400 dalla FIDITALIA s.p.a., originaria creditrice, alla IG.ra . Pt_1
Avverso l'indicato provvedimento monitorio, ha proposto oggi opposizione l'odierna istante deducendo: a) il difetto della titolarità del credito vantato dalla Parte_2 non avendo quest'ultima adeguatamente provato l'avvenuta cessione del credito;
[...]
b) la nullità parziale del contratto di finanziamento per indeterminatezza dell'oggetto, avendo oltretutto la banca applicato interessi passivi in assenza di specifica sottoscrizione, operando, inoltre, un illegittimo rinvio agli usi di piazza;
c) la nullità parziale del contratto in questione per la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, essendo stata quest'ultima operata con periodicità trimestrale e sulla base di un mero uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria;
d) la non debenza degli importi richiesti a titolo di commissioni di massimo scoperto, non risultando esplicitato il relativo metodo di calcolo. Alla luce di tali rilievi, l'istante ha chiesto, in via principale, la revoca del provvedimento monitorio oggi opposto;
in subordine, dichiarata la nullità parziale del contratto in esame, di accertare l'esatto dare/avere del rapporto tra le parti, con condanna, inoltre, di parte opposta al pagamento di euro 50.000,00 (da corrispondere in favore di soggetto erroneamente indicato in tale ) per i Persona_1 danni subiti a causa della violazione del D.lgs. 196/2003 recante norme in materia di protezione dei dati personali oltre che di un'ulteriore somma, da determinarsi in via equitativa, a titolo di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 c.c. e ss.
Costituendosi in giudizio la società ha chiesto il rigetto Parte_2 dell'opposizione deducendo, in particolare: a) l'infondatezza della eccepita carenza della titolarità del credito, avendo parte opposta già in fase monitoria fornito la prova sia dell'avvenuta cessione che della conoscenza della stessa da parte del debitore ceduto;
b) l'inammissibilità della prospettata illegittima applicazione di interessi anatocistici operazione, questa, mai posta in essere;
c) l'infondatezza della ulteriore doglianza di parte opponente relativa all'illegittima applicazione di interessi, evidenziando come gli stessi fossero stati, in realtà, compiutamente individuati e non già determinati sulla base degli usi di piazza.
Alla luce di tanto ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione oggi proposta. Nel corso del processo, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo in esame, all'udienza del 26.9.2024, alla luce della documentazione già depositata, la causa veniva posa in decisione con termini ex art 190 cpc.
L'opposizione è infondata. Va in primo luogo disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente in merito alla dedotta carenza della titolarità del credito, avendo, al contrario, parte opposta fornito prova sia dell'avvenuta cessione, che della notifica di tale cessione al debitore ceduto. Giova preliminarmente evidenziare che in tema di cessione dei crediti in blocco, ai fini della efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sufficiente a tal riguardo la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e senza necessità di una specifica enumerazione di ciascun credito, allorché l'avviso sia munito degli elementi che consentano di risalire al credito interessato (Cass. 21821/2023; Cass. 5617/2020). Resta, in ogni caso, ferma la specifica dimostrazione da parte della cessionaria della sua qualità di successore e, dunque, dell'effettivo trasferimento del credito, prova che può essere fornita mediante produzione o del contratto di cessione ovvero attraverso altri elementi idonei al fine della prova del trasferimento del credito (dichiarazioni confessorie, laddove siano state rese, o dichiarazione resa dal cedente al cessionario contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione). Nella specie tale prova è stata adeguatamente fornita. Invero, la Società ha, in primo luogo, prodotto la copia del contratto Pt_2 Parte_2 di cessione intercorso tra la stessa e la cessionaria munito dell'elenco Controparte_4 dei crediti ceduti tra cui risulta anche quello vantato nei confronti della IG.ra Pt_1 identificato con il codice 0315022256 (all.
4.9 e all.4.10). Ha, poi, prodotto sia
[...] gli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale relativi alle cessioni in blocco intercorse tra le precedenti società cedenti e cessionarie (all. 5 e all. 6), sia la comunicazione effettuata personalmente dalla cessionaria alla IG.ra in data 27.1.2022 circa Pt_1
l'avvenuta cessione del debito nella quale si legge “con la presente le notifichiamo che in forza di un contratto di cessione dei crediti sottoscritto in data 13.1.2022 per scambio di corrispondenza tra in qualità di cedente e (…) il Cessionario Controparte_4 Parte_2 ha acquistato pro soluto dal cedente il credito relativamente alla posizione di cui all'oggetto rispetto al quale lei è debitore il cui ammontare complessivo è di euro 13.252,26 per capitali e interessi maturati e maturandi sino al saldo di quanto dovuto” (all. 4.11).
In tal modo parte opposta ha dato prova, quindi, sia della operata cessione, sia della conoscenza di essa da parte del debitore ceduto, risultando, quindi, infondato l'indicato motivo di opposizione svolto in relazione alla domanda principale. Risultano, poi, infondati anche gli altri motivi di opposizione. Prive di ogni fondamento sono, anzitutto, le doglianze riguardanti il dedotto anatocismo e la illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, dovendosi considerare al riguardo come, dal contratto di finanziamento e dall'estratto conto integrale depositati dalla opposta (all.
4.3 e 4.4), non risulti praticata alcuna capitalizzazione degli interessi;
né è emersa l'applicazione da parte della banca di commissioni delle specie dedotta. Ciò considerando, inoltre, il tipo di contratto in esame, di finanziamento e non di c/c come indicato da parte istante, sotto forma di linea di credito ad uso rotativo con rimborso rateale. Del pari infondato è l'ulteriore rilievo con il quale parte opponente ha lamentato la nullità parziale del contratto in ragione della indeterminatezza dei tassi di interesse. Orbene, dalla semplice lettura del contratto – che, giova rilevare, ha riguardato un contratto di finanziamento e non già di conto corrente bancario come dedotto dalla opponente – risultano chiaramente indicati il Tan e il Taeg nella misura, rispettivamente, dell'11,88% e del 12,76%, risultando, quindi, escluso qualsiasi rinvio agli usi di piazza. Quanto alle domande risarcitorie, anche le stesse devono essere respinte. Parte opponente ha, infatti, mancato del tutto di provare e persino di allegare i fatti costitutivi dei danni lamentati e ciò con riguardo sia alla prospettata responsabilità precontrattuale della ex 1337 s.s. che alla dedotta violazione della disciplina prevista in tema di CP_3 protezione dei dati personali con riguardo, oltretutto, a soggetto erroneamente individuato (tale ). Persona_1
Alla luce di tanto l'opposizione deve essere rigettata. Le spese, comprese quelle della procedura monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (calcolo delle spese: parametro da euro 5.200 ad euro 26mila, tre fasi di legge, valori prossimi ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
spese che si liquidano in euro Controparte_1
3.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali, oltre a quelle già liquidate in fase monitoria.
Così deciso in Viterbo, 04.03.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e pendente
TRA
( rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BARELLI GIACOMO come da procura in atti PARTE OPPONENTE E
Controparte_1
( rappresentata e difesa dagli Avv.ti SCARANTINO EMILIANO e P.IVA_1
SCHIOLO SIMONA come da procura in atti PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: parte opposta per l'udienza del 07.11.2024 ha trasmesso note scritte contenenti le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previi i necessari accertamenti:
1. in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1057/2022 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 19 novembre 2022 su ricorso della
[...]
(R.G.: 2654/2022);
2. nel merito, respingere l'opposizione proposta dalla Parte_2 per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto;
3. in via subordinata, condannare in ogni caso la sig.ra al pagamento in favore della dell'importo Parte_1 Parte_2
13.252,26 oltre interessi, ovve mento della diversa somma, maggiore e/o minore, che ad istruttoria completata verrà ritenuta di giustizia. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 18.11.2022 il Tribunale di Viterbo su ricorso della
[...]
(di seguito ) emetteva decreto ingiuntivo Controparte_2 Parte_2
n. 1057/2022 nei confronti della IG.ra per euro 13.252,26 oltre spese Parte_1
e interessi di procedura. Tale credito - oggetto di diverse operazioni di cartolarizzazione e da ultimo ceduto alla Società dalla Parte_2 CP_3
- traeva origine dal mancato pagamento delle rate del finanziamento concesso
[...] nella misura di euro 5.250,00 con contratto n. 0010155009295400 dalla FIDITALIA s.p.a., originaria creditrice, alla IG.ra . Pt_1
Avverso l'indicato provvedimento monitorio, ha proposto oggi opposizione l'odierna istante deducendo: a) il difetto della titolarità del credito vantato dalla Parte_2 non avendo quest'ultima adeguatamente provato l'avvenuta cessione del credito;
[...]
b) la nullità parziale del contratto di finanziamento per indeterminatezza dell'oggetto, avendo oltretutto la banca applicato interessi passivi in assenza di specifica sottoscrizione, operando, inoltre, un illegittimo rinvio agli usi di piazza;
c) la nullità parziale del contratto in questione per la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, essendo stata quest'ultima operata con periodicità trimestrale e sulla base di un mero uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria;
d) la non debenza degli importi richiesti a titolo di commissioni di massimo scoperto, non risultando esplicitato il relativo metodo di calcolo. Alla luce di tali rilievi, l'istante ha chiesto, in via principale, la revoca del provvedimento monitorio oggi opposto;
in subordine, dichiarata la nullità parziale del contratto in esame, di accertare l'esatto dare/avere del rapporto tra le parti, con condanna, inoltre, di parte opposta al pagamento di euro 50.000,00 (da corrispondere in favore di soggetto erroneamente indicato in tale ) per i Persona_1 danni subiti a causa della violazione del D.lgs. 196/2003 recante norme in materia di protezione dei dati personali oltre che di un'ulteriore somma, da determinarsi in via equitativa, a titolo di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 c.c. e ss.
Costituendosi in giudizio la società ha chiesto il rigetto Parte_2 dell'opposizione deducendo, in particolare: a) l'infondatezza della eccepita carenza della titolarità del credito, avendo parte opposta già in fase monitoria fornito la prova sia dell'avvenuta cessione che della conoscenza della stessa da parte del debitore ceduto;
b) l'inammissibilità della prospettata illegittima applicazione di interessi anatocistici operazione, questa, mai posta in essere;
c) l'infondatezza della ulteriore doglianza di parte opponente relativa all'illegittima applicazione di interessi, evidenziando come gli stessi fossero stati, in realtà, compiutamente individuati e non già determinati sulla base degli usi di piazza.
Alla luce di tanto ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione oggi proposta. Nel corso del processo, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo in esame, all'udienza del 26.9.2024, alla luce della documentazione già depositata, la causa veniva posa in decisione con termini ex art 190 cpc.
L'opposizione è infondata. Va in primo luogo disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente in merito alla dedotta carenza della titolarità del credito, avendo, al contrario, parte opposta fornito prova sia dell'avvenuta cessione, che della notifica di tale cessione al debitore ceduto. Giova preliminarmente evidenziare che in tema di cessione dei crediti in blocco, ai fini della efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sufficiente a tal riguardo la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e senza necessità di una specifica enumerazione di ciascun credito, allorché l'avviso sia munito degli elementi che consentano di risalire al credito interessato (Cass. 21821/2023; Cass. 5617/2020). Resta, in ogni caso, ferma la specifica dimostrazione da parte della cessionaria della sua qualità di successore e, dunque, dell'effettivo trasferimento del credito, prova che può essere fornita mediante produzione o del contratto di cessione ovvero attraverso altri elementi idonei al fine della prova del trasferimento del credito (dichiarazioni confessorie, laddove siano state rese, o dichiarazione resa dal cedente al cessionario contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione). Nella specie tale prova è stata adeguatamente fornita. Invero, la Società ha, in primo luogo, prodotto la copia del contratto Pt_2 Parte_2 di cessione intercorso tra la stessa e la cessionaria munito dell'elenco Controparte_4 dei crediti ceduti tra cui risulta anche quello vantato nei confronti della IG.ra Pt_1 identificato con il codice 0315022256 (all.
4.9 e all.4.10). Ha, poi, prodotto sia
[...] gli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale relativi alle cessioni in blocco intercorse tra le precedenti società cedenti e cessionarie (all. 5 e all. 6), sia la comunicazione effettuata personalmente dalla cessionaria alla IG.ra in data 27.1.2022 circa Pt_1
l'avvenuta cessione del debito nella quale si legge “con la presente le notifichiamo che in forza di un contratto di cessione dei crediti sottoscritto in data 13.1.2022 per scambio di corrispondenza tra in qualità di cedente e (…) il Cessionario Controparte_4 Parte_2 ha acquistato pro soluto dal cedente il credito relativamente alla posizione di cui all'oggetto rispetto al quale lei è debitore il cui ammontare complessivo è di euro 13.252,26 per capitali e interessi maturati e maturandi sino al saldo di quanto dovuto” (all. 4.11).
In tal modo parte opposta ha dato prova, quindi, sia della operata cessione, sia della conoscenza di essa da parte del debitore ceduto, risultando, quindi, infondato l'indicato motivo di opposizione svolto in relazione alla domanda principale. Risultano, poi, infondati anche gli altri motivi di opposizione. Prive di ogni fondamento sono, anzitutto, le doglianze riguardanti il dedotto anatocismo e la illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, dovendosi considerare al riguardo come, dal contratto di finanziamento e dall'estratto conto integrale depositati dalla opposta (all.
4.3 e 4.4), non risulti praticata alcuna capitalizzazione degli interessi;
né è emersa l'applicazione da parte della banca di commissioni delle specie dedotta. Ciò considerando, inoltre, il tipo di contratto in esame, di finanziamento e non di c/c come indicato da parte istante, sotto forma di linea di credito ad uso rotativo con rimborso rateale. Del pari infondato è l'ulteriore rilievo con il quale parte opponente ha lamentato la nullità parziale del contratto in ragione della indeterminatezza dei tassi di interesse. Orbene, dalla semplice lettura del contratto – che, giova rilevare, ha riguardato un contratto di finanziamento e non già di conto corrente bancario come dedotto dalla opponente – risultano chiaramente indicati il Tan e il Taeg nella misura, rispettivamente, dell'11,88% e del 12,76%, risultando, quindi, escluso qualsiasi rinvio agli usi di piazza. Quanto alle domande risarcitorie, anche le stesse devono essere respinte. Parte opponente ha, infatti, mancato del tutto di provare e persino di allegare i fatti costitutivi dei danni lamentati e ciò con riguardo sia alla prospettata responsabilità precontrattuale della ex 1337 s.s. che alla dedotta violazione della disciplina prevista in tema di CP_3 protezione dei dati personali con riguardo, oltretutto, a soggetto erroneamente individuato (tale ). Persona_1
Alla luce di tanto l'opposizione deve essere rigettata. Le spese, comprese quelle della procedura monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (calcolo delle spese: parametro da euro 5.200 ad euro 26mila, tre fasi di legge, valori prossimi ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
spese che si liquidano in euro Controparte_1
3.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali, oltre a quelle già liquidate in fase monitoria.
Così deciso in Viterbo, 04.03.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco