Art. 16. (Assegno del Presidente del Consiglio regionale)
Al Presidente del Consiglio regionale e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.
Al Presidente del Consiglio regionale e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.