Articolo 16 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 15Articolo 17
Versione
18 marzo 1953
Art. 16. (Assegno del Presidente del Consiglio regionale)

Al Presidente del Consiglio regionale e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953