TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1443 del R.G. 2022, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Saverio De Parte_1 C.F._1
Luca;
- opponente- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lombardi;
- opposta-
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 78/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 22.2.2022, pubblicato il 23.2.2022 e notificato il 30.4.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 78/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 22.2.2022, pubblicato il
23.2.2022 e notificato il 30.4.2022, con il quale - su istanza LL odierna opposta - gli era stato intimato il pagamento LL somma complessiva di € 25.962,88, oltre interessi e spese LL procedura monitoria, a titolo di recupero LL garanzia prestata dalla Controparte_1 CP_1 Contr
” in occasione LL stipula del mutuo ipotecario concesso dalla LL
[...]
[...]
a con atto del 3.12.2007 a rogito del Notaio Parte_2 Parte_1 Persona_1
(rep. n. 32744 racc. n. 12949).
A tal fine ha lamentato: 1) la mancanza dei requisiti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo e, in particolare, la mancanza di qualsivoglia prova scritta;
2) la mancanza del requisito LL liquidità del credito;
3) la mancanza dei requisiti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U. sulle leggi in materia bancaria e creditizia); 4) la nullità LL surroga stante la “mancanza di qualsivoglia conoscenza di detta surroga da parte del debitore” ed il mancato invio di una preventiva richiesta di pagamento. Ha così insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento LL proposta opposizione, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nel presente atto di opposizione. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge da distrarre ex art 93 c.p.c.”. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 12.12.2022 si è costituita in giudizio la la quale ha ribadito la totale Controparte_1 fondatezza LL pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale;
all'esito dell'udienza “cartolare” del
6.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto LL regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento LL pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza LL regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere LL prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme LL tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento LL Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione LL circostanza dell'inadempimento LL controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere LL prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione LL persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza LL prova.
Per i crediti relativi a mutui, poi, il creditore è tenuto a provare l'esistenza del regolamento contrattuale e l'avvenuta consegna del denaro, gravando - invece - sul debitore l'onere di dare prova del regolare adempimento.
3. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento LL decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento LL domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini LL determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi LL sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario LL non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle
Sezioni Unite LL Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base LL propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile.
In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia LL parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
4. Tanto premesso e venendo all'esame del merito LL questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo Tribunale che - sulla scorta LL documentazione versata in atti - l'odierna opposizione risulti infondata e vada, pertanto, integralmente rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Dal compendio probatorio risultante all'esito del presente giudizio è dato evincere che parte creditrice ha fornito prova puntuale ed analitica dell'esistenza e dell'ammontare LL propria pretesa creditoria dimostrando per tabulas che in data 19.7.2007 ebbe a richiedere l'intervento LL Parte_1 al fine di ottenere un finanziamento (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte opposta), e CP_1 che la stessa - con nota del 31.10.2007 ed in forza LL convenzione sottoscritta con la BCC LL
DE - invitò la banca ad erogare in favore del un prestito di € 50.000,00, con Pt_1
l'assunzione di una garanzia pari al 90% (v. doc. n. 2 e n. 3 allegati al fascicolo di parte opposta).
Risulta, inoltre, documentalmente provato che - con atto del 3.12.2007 per Notar Parte_1
(rep. n. 32744 racc. n. 12949) - ebbe a stipulare con BCC LL DE un mutuo Persona_1 ipotecario per un importo capitale pari ad € 50.0000,00, da restituire a mezzo 120 rate mensili secondo le condizioni ivi pattiziamente convenute, con piano di ammortamento alla francese, prestazione di ipoteca da parte di sull'immobile in atti compiutamente descritto ed assunzione di Parte_1 garanzia fideiussoria da parte LL fino ad un “ammontare pari al 90% dell'importo CP_1 concesso a mutuo” (v. doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte opposta). Dalla documentazione prodotta dall'opposta risulta, inoltre, che la BCC LL DE con nota del
15.6.2020 ebbe a comunicare al la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente Pt_1 risoluzione del contratto di mutuo (v. doc. n. 5), provvedendo in data 7.7.2010 ad addebitare alla la somma di € 44.544,57, corrispondente alla percentuale LL garanzia concessa (v. doc. CP_1
n. 11).
Successivamente, la banca - in ossequio alle intercorse pattuizioni - ebbe a richiedere alla CP_1
l'autorizzazione ad agire in giudizio nei confronti del al fine di recuperare sia il proprio Pt_1 credito, sia quello maturato dalla a seguito LL operata escussione (v. doc. n. 7). CP_1
All'esito dell'azione giudiziale promossa nei confronti del debitore, la ha recuperato il proprio CP_3 credito nei confronti del nonché - per conto LL - la somma di € 14.328,38 Pt_1 CP_1
(corrisposta alla in data 11.2.2020, come da doc. n. 10), surrogandola nei propri diritti ed CP_1 in relazione al credito residuo pari ad € 25.962,88 (v. doc. n. 11 e n. 12).
Parte opponente, di contro, non ha mai inteso contestare sia l'avvenuta sottoscrizione del contratto di mutuo, sia l'avvenuta effettiva erogazione LL somma finanziata, sia - ancora - il proprio inadempimento rispetto all'obbligo di pagare le rate di rimborso. Per completezza d'analisi, va detto che tardiva, in quanto formulata solo con le note d'udienza del 28.11.2024, risulta l'eccepita mancanza di “prova LL successione nei rapporti tra BC LL
DE (banca che ha erogato il mutuo) e la (banca che ha surrogato la CP_4 fondazione)”. Pertanto, alla luce di tali risultanze può affermarsi che l'opposta abbia dato prova del proprio credito vantato nei confronti dell'opponente e già azionato in sede monitoria.
5. Priva di pregio è la doglianza con cui l'attore ha lamentato la nullità LL surroga stante la
“mancanza di qualsivoglia conoscenza di detta surroga da parte del debitore” ed il mancato invio di una preventiva richiesta di pagamento.
Nel caso di specie, la surrogazione non è avvenuta per volontà del creditore ex art. 1201 c.c., bensì di diritto ai sensi degli artt. 1949 c.c. e 1203, n. 3 c.c..
Ai fini LL operatività LL surrogazione legale, è necessario innanzitutto che la somma versata dal solvens sia effettivamente dovuta dall'effettivo debitore al creditore e tale requisito ricorre nel caso di specie, visto che l'attore opponente non ha contestato né l'an, né il quantum del debito nei confronti di
. Controparte_5
Ricorrono anche gli ulteriori requisiti stabiliti dall'art. 1203, n. 3 c.c., visto che il diritto al rimborso trova titolo nella garanzia fideiussoria assunta dall'opposta (v. doc. n. 3 e n. 4 allegati al fascicolo di parte opposta).
In conclusione, avendo la creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare LL propria pretesa creditoria, e non avendo - di
contro
- l'odierno opponente fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dal medesimo proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M.
55/14 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore LL causa (€ 25.962,88), del modesto livello di complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata dalle parti (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria ed €
900,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. R.G. 1443/2022 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, che dichiara definitivamente esecutivo.
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte creditrice, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi