CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1642/2022 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mantia C.F._1
(PEC: Email_1
appellante contro
CP_1
C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Piacentino e C.F._2
Concetta Garitta (PEC: Email_2
Email_3 appellata
e
, , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, n.q. di eredi di
[...] Persona_1
appellati contumaci
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 Conclusioni per l'appellante:
NEL MERITO, per i motivi su esposti, in riforma della sentenza impugnata accogliere la domanda dell'appellante e C) ritenere e dichiarare che dalle analisi genetiche compiute sui resti biologici ascrivibili ad , dalle osservazioni effettuate dalla dott.ssa Persona_1
(CTP in atti), dalle indicazioni statistica GeFI (Venti compatibilità di Persona_2
trasmissione ereditaria in un profilo di ventiquattro sistemi STR analizzati) è dimostrata la possibilità della paternità con mutazione e non quella di non paternità (cfr. 12. Appendice statistica Ge.F.I) e, pertanto, ritenere e dichiarare che è figlio di Parte_1
; D) ritenere e dichiarare che il Tribunale ha errato laddove non ha Persona_1 considerato che la comparazione dei due profili genetici è stata effettuata in modo incompleto, senza comparare il cromosoma y dei figli maschi e che il Tribunale non ha motivato e/o si è pronunciato sulle richieste di supplemento istruttorio avanzate dall'appellante e non ha tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Appendice 12 e 19 di statistica Ge.F.I. e da quelle internazionali;
- conseguentemente riformare la sentenza n.
720/2022 pubblicata in data 23.08.2022 dal Tribunale civile di Trapani, in funzione collegiale relatore Dott. Bucalo Carlo Maria, nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 324/2017 notificata in data 5 settembre 2022, e per le ragioni suesposte ritenere sussistente il rapporto di paternità. E) in subordine, laddove la Corte ritenga incompleta e non esaustiva la CTU disporre nuova CTU che: integri e completi le indagini genetiche includendo nell'albero genealogico di anche i figli maschi;
- effettui la comparazione del DNA Persona_1 dell'appellante anche con i cromosomi Y dei due figli maschi di;
- integri Persona_1
l'indagine genetica includendo la ricerca e lo studio dei tessuti che per legge in caso di cremazione (come nella fattispecie) devono essere conservati per dieci anni, tenga conto della non conformità percentuale dei loci genetici, meno restrittiva di quella che si ha da un soggetto vivo o deceduto da brevissimo tempo (cfr. pag. 21 linee guida per test genetici dell'Istituto Superiore di Sanità). F) in ulteriore subordine ritenere e dichiarare che la decisione del Tribunale è errata perchè le analisi genetiche sono sufficienti e possono essere integrate con l'esame del cromosoma Y. G) Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e della ctu”
2 Conclusioni per l'appellata:
“piaccia alla Corte d'Appello - rigettare, perché, infondato, l'appello proposto da
[...]
; - condannare l'appellante al pagamento delle spese giudiziali” Parte_1
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e all'udienza del 18 settembre 2024, la Corte ha posto la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 720/2022, il Tribunale di Trapani ha rigettato la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità mediante accertamento del rapporto di filiazione con ER
, spiegata da .
[...] Parte_1
2. Il Tribunale ha invero istruito la causa a mezzo consulenza tecnica, affidata al dott. _3
, il quale, nell'accertamento della compatibilità genetica di
[...] [...]
con (figlia di , convenuta Parte_1 CP_1 Persona_1
in riassunzione dopo il decesso del padre nelle more del giudizio) aveva ritenuto che non fosse emerso un “significativo supporto statistico all'ipotesi che e CP_1 [...]
siano fratellastri” ed escluso il rapporto di filiazione, anche a seguito Parte_1
dell'esame di un campione di materiale biologico del de cuius, rispetto al quale erano emerse quattro incompatibilità di trasmissione ereditaria sui ventidue sistemi STR analizzati (“In particolare, nel profilo genetico di risultano assenti i seguenti Parte_1 alleli: nel sistema D2S441 l'allele 11, nel sistema D13S317 l'allele 10, nel sistema D21S11
l'allele 27 o 29, e infine, nel sistema FGA, l'allele 20 o 25. Questi alleli devono necessariamente essere presenti nel patrimonio genetico del figlio biologico del sig.
, pag. 18 consulenza di primo grado). Persona_1
3. Il Tribunale, ritenendo condivisibili le conclusioni del CTU - anche in quanto ritualmente assunte secondo le prescrizioni contenute nelle raccomandazioni del Gruppo dei Genetisti
Forensi Italiani (Ge.F.I.) e della Società Internazionale di Genetica Forense (I.S.F.G.) - ha quindi rigettato la domanda e posto le spese di lite a carico dell'attore.
4. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con atto notificato il 29 settembre 2022 e articolato in sette motivi di gravame.
Con i primi sei motivi, l'appellante ha lamentato, l'erroneità della sentenza per non avere il
Tribunale adeguatamente tenuto conto del fatto che la neoplasia di cui soffriva il de cuius aveva causato una mutazione genetica, che aveva dato causa proprio alle quattro
3 incompatibilità emerse nella CTU;
per avere immotivatamente rigettato le richieste istruttorie di integrazione della CTU anche con l'esame del cromosoma y dei figli maschi del de cuius
e attraverso l'acquisizione di ulteriori campioni biologici del de cuius reperibili ai sensi dell'art. 3, primo comma, l. n. 130/2001; per aver condiviso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che tuttavia aveva palesemente errato perfino nella ricostruzione dell'albero genealogico della famiglia del de cuius e di quella dell'appellante.
Con il settimo e ultimo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza che lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite.
5. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 12 dicembre 2022, si è costituita l'appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
6. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
7. Istruita la causa mediante richiamo del C.T.U. già nominato nel precedente grado di giudizio e disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno
13 settembre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le motivazioni che seguono.
9. In ragione della loro stretta connessione logica e giuridica, i primi sei motivi di appello si prestano a una trattazione congiunta. Con questi l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale tenuto conto del fatto che la neoplasia del de cuius aveva causato una mutazione genetica che trovava dimostrazione proprio nelle quattro incompatibilità emerse nella consulenza, per avere immotivatamente rigettato le richieste integrazione istruttoria attraverso l'esame del cromosoma y dei figli maschi del de cuius, per l'errata ricostruzione da parte del CTU dell'albero genealogico della famiglia del de cuius e di , per avere disatteso la richiesta di acquisizione dei Parte_1
campioni biologici reperibili ai sensi dell'art. 3, primo comma, l. n. 130/2001.
10. Giova innanzi tutto ricordare che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obiettivo di prova, e costituisce lo strumento più idoneo, avente margine di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione. Non è un
4 mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per
l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione” (Cass. Civ. ord. n. 14916/2020).
11. Questa Corte ha quindi istruito la causa, come anticipato, mediante il richiamo del C.T.U già nominato nel primo grado di giudizio, al quale è stato ulteriormente chiesto di accertare l'esistenza di una compatibilità biologica fra l'appellante e il de cuius, tale da potere dire che il primo è figlio del secondo, attraverso il confronto del loro patrimonio genetico, e tanto anche attraverso l'esame del materiale biologico conservato ex art. 3, lett. h) L. n. 130/2001, in vista della cremazione del cadavere, da porsi a confronto con quello di tutti i figli del de cuius, , e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4 anche se contumaci in giudizio.
12. Il CTU, concluse le operazioni peritali, con la relazione depositata il 4 settembre 2024, ha evidenziato che, mentre non era stato possibile reperire e analizzare resti biologici prelevati dal cadavere del de cuius (che in data 13 ottobre 2017 era stato sottoposto a cremazione presso il Crematorio di Carpanzano, che, appositamente interpellato, aveva dichiarato l'indisponibilità di campioni biologici del defunto), in ossequio al quesito posto dalla Corte, aveva incluso nel proprio esame le informazioni genetiche provenienti dai figli riconosciuti dal de cuius, e , CP_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4
precisando peraltro che un tale studio non era stato fatto in precedenza in quanto meno sicuro rispetto all'analisi diretta del patrimonio genetico del defunto (“Lo studio del patrimonio genetico dei familiari è infatti un metodo indiretto, basato sulla presunzione che tutti e quattro
i figli del defunto siano figli biologici, una condizione non dimostrabile dal C.T.U.”, pag. 3 consulenza in atti).
Il CTU ha proceduto all'esame mediante il reperimento del materiale genetico di CP_1
, e , nonché di quello della
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4
loro madre, Il Consulente ha così individuato gli alleli ereditati dalla madre e, Persona_4 quindi, attraverso un processo di deduzione logica ed esclusione, ha determinato gli alleli di origine paterna presenti nel DNA dei figli, così pervenendo a un'attendibile ricostruzione del patrimonio genetico dello stesso de cuius.
Il profilo genetico così ottenuto è stato confrontato con quello dell'appellante, così come individuato in occasione della consulenza effettuata nel primo grado di giudizio, dal
Consulente, dott. , il quale ha riferito di aver “riscontrato due significative _3
5 incompatibilità nella trasmissione ereditaria… emerse specificamente nei sistemi genetici
D21S11 e FGA.”. Il Consulente ha precisato che “il patrimonio genetico dei cromosomi autosomici di un individuo deve necessariamente derivare per metà dalla madre e per l'altra metà dal padre. Nel caso in esame, la nostra analisi comparativa ha rivelato due incompatibilità su 12 sistemi STR autosomici, per i quali avevamo potuto ricostruire con certezza l'intera informazione genetica paterna”.
Più nel dettaglio, il CTU ha precisato che nel profilo genetico dell'appellante mancano alleli cruciali: “nel sistema D21S11, dovrebbe essere presente l'allele 27 oppure l'allele 29, mentre nel sistema FGA dovrebbe comparire l'allele 20 oppure l'allele 25”, concludendo nel senso che “l'assenza di questi alleli rappresenta un'evidenza significativa di incompatibilità genetica” (“Queste scoperte ci portano a una conclusione inequivocabile. In accordo con le raccomandazioni del Gruppo dei Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.) e della Società
Internazionale di Genetica Forense (I.S.F.G.), la presenza di due incompatibilità di trasmissione genetica su 12 loci STR analizzati è sufficiente per escludere la paternità biologica. Di conseguenza, possiamo affermare con certezza scientifica che ER
non può essere considerato il padre biologico di . In
[...] Parte_1 conclusione, sulla base di queste evidenze genetiche, siamo in grado di dichiarare con assoluta certezza che non può essere riconosciuto come figlio Parte_1 naturale del defunto Questa conclusione si basa su metodologie Persona_1
scientifiche rigorose e ampiamente accettate nel campo della genetica forense, fornendo così un solido fondamento tecnico per eventuali decisioni in ambito giuridico”, pag. 13 della consulenza in atti).
13. Orbene, le conclusioni cui è giunto il Consulente, logicamente coerenti ed esaustive, meritano senz'altro di dover essere condivise. E ciò tanto più ove si consideri che alle medesime conclusioni il CTU era giunto anche nel corso del primo grado di giudizio - ove pure erano emersi rapporti di incompatibilità (4/24 e 2/12) matematicamente comparabili - giudizio nel quale però il Consulente aveva applicato un metodo di analisi diverso, non disponendo invero dei dati genetici dei figli riconosciuti del de cuius. Parimenti condivisibili appaiono le valutazioni svolte dal CTU in merito alle osservazioni formulate dalla consulente di parte appellante, dott.ssa , nella parte in cui ha evidenziato che “Il Persona_2 rapporto di incompatibilità emerso nell'analisi svolta nel presente grado di giudizio (2/12)
6 “è quindi comparabile, se non più significativo, rispetto a quello precedentemente riscontrato
(4/24)”.
14. Per le motivazioni esposte, l'appello deve essere respinto e, assorbito l'ultimo motivo di gravame, la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Trapani deve essere confermata.
Visto l'art. 91 c.p.c., le spese del grado, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza al pari di quelle di CTU.
Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'ar.t 13,
c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il P.G., definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 740/2022 del Tribunale di Parte_1
Trapani, pubblicata il 23 agosto 2022, nei confronti di nella qualità di CP_1 erede di . Persona_1
Visto l'art. 91 c.p.c., condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.100,00 e pone altresì a suo carico le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento.
Dà infine atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
7