Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01429/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2025, proposto dal comune di Cinisi, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia -, l’Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana - Commissario Straordinario UN per la Depurazione e il Riuso delle Acque Reflue -, ciascuno in persona del rispettivo Assessore pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
il Comune di AR ed il Comune di ER, ciascuno in persona del Sindaco pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 333/GAB del 18/10/2024, comunicato in data 22/10/2024, con il quale si è adottata “ la determinazione motivata favorevole sulla base delle posizioni unitarie della Conferenza di Servizi conclusiva del 18/04/2024 […] aggiornata al 30/06/2024 […], ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio UN Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione del progetto denominato “Progetto di Collettamento dei reflui dei comuni di ER e Cinisi e dell’abitato a ovest di Villagrazia di AR, all’impianto consortile di AR, potenziamento dell’impianto e ripristino del sistema di allontanamento a mare ” […] proposto dal Commissario straordinario UN per la depurazione ex D.P.C.M. del 07/08/2023” e si è rilasciato il suddetto P.A.U.R. comprensivo dei titoli abilitativi acquisiti per la realizzazione e l’esercizio del progetto;
- del parere istruttorio conclusivo C.T.S. n. 19/2024 del 31/01/2024, con il quale si è espresso “ parere favorevole di compatibilità ambientale ex art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., parere positivo sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.m.ii. e parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 152/2006 e smi per il progetto “Collettamento dei reflui dei comuni di ER e Cinisi e dell'abitato a ovest di Villagrazia di AR all'impianto consortile di AR, potenziamento dell'impianto e ripristino del sistema di allontanamento a mare ”, a condizione che si ottemperi alle condizioni ambientali ivi indicate;
- dell’autorizzazione idraulica unica (A.I.U.), prot. n. 3690 del 15/02/2024, con la quale l’Autorità di Bacino ha rilasciato al Commissario Straordinario UN per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane parere idraulico preliminare favorevole, ai sensi degli articoli 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904, n. 523 e delle vigenti Norme di attuazione del P.A.I. della Regione Siciliana approvate con decreto del Presidente della Regione n. 9 del 06/05/2021, con prescrizioni, sul “ progetto di fattibilità tecnico-economica per il collettamento dei reflui dei Comuni di ER e Cinisi e dell’abitato ad ovest di Villagrazia di AR all’impianto consortile di AR, potenziamento dell’impianto e ripristino del sistema di allontanamento a mare ”;
- del parere endoprocedimentale favorevole sui limiti allo scarico dei reflui depurati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 L.R. 27/86 e dell’art. 124 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nell’ambito del procedimento P.A.U.R. PA_022_RIF0011 - Cod. Proc. 1981 “ Progetto di “Collettamento dei reflui dei comuni di ER e Cinisi e dell'abitato a ovest di Villagrazia di AR all'impianto consortile di AR, potenziamento dell'impianto e ripristino del sistema di allontanamento a mare ”, prot. n. 24039 del 29/05/2024, rilasciato, con prescrizioni, dal Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Cinisi agisce per l’annullamento del decreto assessoriale n. 333 del 18.10.2024, comunicato in data 22.10.2024, con cui l’Assessorato Territorio e Ambiente, all’esito di conferenza di servizi e previa acquisizione del parere n. 19 del 31.01.2024 della C.T.S. (anch’esso impugnato), ha rilasciato, ai sensi dell’art. 27- bis del D.lgs. n. 152/2006, il Provvedimento Autorizzatorio UN Regionale (P.A.U.R.) per la realizzazione del “ Progetto di Collettamento dei reflui dei comuni di ER e Cinisi e dell’abitato a ovest di Villagrazia di AR, all’impianto consortile di AR, potenziamento dell’impianto e ripristino del sistema di allontanamento a mare ”, proposto dal Commissario UN per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane nominato con D.P.C.M. del 7 agosto 2023.
La ricorrente Amministrazione impugna anche il parere reso nell’ambito del procedimento autorizzativo in questione dal Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e l’autorizzazione idraulica unica (A.I.U.), prot. n. 3690 del 15/02/2024, rilasciata dall’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, incardinata presso la Presidenza della Regione siciliana.
2. Dalla documentazione in atti risulta che l’avversato progetto attiene all’adeguamento ed all’estensione della rete fognaria del comprensorio dei Comuni di ER, Cinisi e dell'abitato ad ovest di Villagrazia di AR, con l'esecuzione di tutte le opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche funzionali al convogliamento dei reflui urbani prodotti verso l'esistente impianto di depurazione consortile di AR al fine del superamento dell'infrazione comunitaria 2004/2034, conseguente alla mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della Direttiva 91/271/CEE del 21.05.1991.
Segnatamente l’intervento progettuale è stato suddiviso in 3 macro opere così sommariamente sintetizzabili:
- la realizzazione di una dorsale di adduzione fognaria, che attraverserà i territori comunali di ER, Cinisi e AR, raccogliendone i reflui e recapitandoli all'esistente impianto di depurazione di AR in contrada Ciachea, il quale è attualmente adibito al trattamento dei reflui urbani provenienti dai territori comunali di AR, Isola delle Femmine, Capaci e Torretta. La dorsale avrà uno sviluppo di circa 17,8 Km e sarà costituita da un’alternanza di tratti a gravità e tratti in pressione. L'intervento prevede altresì la dismissione dell'attuale impianto di primo livello esistente nel territorio comunale di ER in località Praiola e la realizzazione di una nuova vasca di scolmo avente recapito finale a mare e che raccoglierà le acque reflue provenienti dalla parte più a ovest del centro abitato;
- il completamento della rete fognaria nera a servizio delle zone a ovest della frazione di Villagrazia, all'interno del territorio comunale di AR, la rete avrà uno sviluppo di circa 45 km e sarà gerarchizzata in collettori primari e secondari;
- l’adeguamento ed il potenziamento dell'esistente impianto di depurazione consortile di AR, mediante interventi relativi sia alla linea acque, che alla linea fanghi, nonché il completo rifacimento del sistema di allontanamento a mare, mediante sollevamento dell'effluente trattato verso una nuova condotta sottomarina in acciaio, da realizzare in sostituzione delle due condotte di scarico esistenti, ammalorate e in disuso, la quale avrà un tratto a terra dello sviluppo di circa 330 m, un tratto a mare della lunghezza di circa 1500 m e si estenderà fino ad una profondità di posa di circa 35 m.
3. Il ricorso, notificato il 22 dicembre 2024 e depositato il 7 gennaio 2025, è affidato alle seguenti censure:
3.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, D.L. n. 243/2016, dell’art 4-septies, D.L. n. 32/2019, e dell’art. 3, D.P.C.M. 7 agosto 2023. Difetto assoluto di attribuzione. Nullità di tutti gli atti relativi al progetto ex art. 21-septies, l. n. 241/1990.
Con il primo ordine motivo di ricorso la ricorrente Amministrazione comunale denunzia l’incompetenza assoluta del soggetto “proponente” l’avversato progetto, ossia del Commissario Straordinario UN per la depurazione, nominato con D.P.C.M. del 7 agosto 2023.
Sostiene in sintesi il Comune di Cinisi che il decreto autorizzativo impugnato sarebbe nullo, perché proposto da soggetto privo di qualsiasi competenza in ordine alla pianificazione delle opere necessarie a garantire l’adeguamento alla citata infrazione comunitaria 2004/2034, conseguente alla mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della Direttiva 91/271/CEE del 21/05/1991. I compiti attribuiti al Commissario unico sarebbero, infatti, solamente attuativi e di coordinamento di misure già intraprese o programmate, e da essi esulerebbe qualsiasi attività pianificatoria degli interventi necessari. Pertanto poiché l’intervento avversato dal Comune di Cinisi è frutto dell’iniziativa progettuale del Commissario, esso sarebbe stato adottato in assoluta carenza di potere.
In subordine, parte ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, per violazione delle norme richiamate, stante il fatto che le intimate Amministrazioni regionali avrebbero provveduto su un’istanza presentata da un soggetto privo di alcuna competenza in ordine alla pianificazione del progetto in questione.
3.2. Violazione e falsa applicazione del regolamento 2020/741/UE, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, dell'art. 1 della l.r. 22 marzo 2022 n. 4. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Erroneità nei presupposti. Illogicità manifesta.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole sotto molteplici profili del vizio di istruttoria che affliggerebbe i provvedimenti impugnati che sarebbero stati adottati, anzitutto, senza svolgere alcuna verifica in ordine alla riutilizzabilità delle acque reflue depurate, lamentando in sostanza che l’impianto progettato scaricherà a mare, che non sarebbe stato previsto il riutilizzo delle acque trattate e che i Comuni interessati saranno definitivamente privati della possibilità di pervenire, in futuro, al riuso delle acque in discorso.
Sotto diverso profilo è contestato altresì che anche lo scolmo delle acque eccedenti la portata dell’impianto di collettamento verrebbe reindirizzato direttamente al mare, senza alcun trattamento, con il rischio che trattandosi di un impianto che convoglia, oltre ai reflui, anche le acque meteoriche, ad ogni forte precipitazione, notevoli quantità di acque miste a reflui potrebbero essere riversate nei torrenti e valloni per essere recapitate a mare senza alcun trattamento depurativo.
In terzo luogo, parte ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati non avrebbero adeguatamente tenuto conto dell’ulteriore circostanza che, a causa della lunghezza della dorsale di collettamento dell’impianto (circa 18 Km), essa sarà caratterizzata dalla presenza di numerose stazioni di sollevamento, pertanto in caso di avaria delle pompe potrebbe determinarsi la rottura (per sovrappressione) dei tratti di collettamento a monte della pompa guasta, con conseguente contaminazione ambientale.
Ancora i provvedimenti impugnati non avrebbero tenuto conto della circostanza che l’intervento proposto, per il tratto di dorsale fognaria, interferisce con un’area classificata all’interno del P.A.I. come “sito di attenzione” per fenomeni idraulici.
Infine parte ricorrente lamenta un’ulteriore carenza di istruttoria concernente i costi di gestione e manutenzione dell’impianto, che non sarebbero mai stati calcolati e che graveranno sulla collettività.
4. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni, che hanno depositato ampia documentazione e, con memoria del 24 gennaio 2025, nel chiedere il rigetto del ricorso, ne hanno eccepito l’inammissibilità, anzitutto per non avere il Comune di Cinisi tempestivamente impugnato il Piano d’Ambito di Palermo, che prevedeva il progetto per cui è causa e che è stato approvato dall’assemblea territoriale idrica (per altro con il voto favorevole del Comune ricorrente), con Deliberazione n. 6 del 16.05.2024 non impugnata dal Comune di Cinisi.
Sotto diverso profilo, la difesa erariale contesta altresì il difetto di legittimazione attiva dell’Amministrazione ricorrente, atteso che il decreto in questa sede impugnato è stato emesso all’esito di una conferenza di servizi decisoria indetta dall’Assessorato Territorio e Ambiente nell’ambito della quale, in data 05.09.203, il Comune di Cinisi ha espresso parere favorevole.
I Comuni di ER e AR non si sono costituiti in giudizio.
Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare ed il Presidente ha fissato l’udienza per la trattazione del merito del ricorso.
In vista della discussione, con memoria del 18 aprile 2025, il Comune ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, che è stato trattenuto in decisione in esito all'udienza pubblica del 22 maggio 2025, nel corso della quale la difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso anche in relazione alla mancata impugnazione della VIA, di cui al decreto assessoriale n. 94/2024 GAB del 7 marzo 2024.
5. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione con cui la difesa delle resistenti Amministrazioni ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in ragione della mancata impugnazione della VIA di cui al citato decreto assessoriale n. 94/2024 GAB del 7 marzo 2024.
Sul punto il Collegio non rileva ragioni per discostarsi da quanto recentemente deciso in analoghe circostanze in cui, pur prendendo atto “ dell’orientamento recentemente assunto dal Consiglio di Stato in merito alla necessità di una previa impugnazione della V.I.A. e dell’A.I.A. per contestare anche il provvedimento di P.A.U.R. (Cons. St., sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241) ”, si è tuttavia rilevato che “…la tesi secondo cui sarebbe necessaria sempre e comunque la tempestiva impugnazione di un provvedimento di V.I.A. reso nell’ambito di un P.A.U.R. consentirebbe di addivenire all’illogica conclusione per cui dovrebbe necessariamente impugnarsi immediatamente (a pena di decadenza) un provvedimento pacificamente inefficace e, in quanto tale, improduttivo di effetti” (TAR Palermo, sez. II, 29 gennaio 2025, n. 244).
In sostanza, “ Non convince pertanto la conclusione per cui – nell’ambito di un procedimento sfociante in un P.A.U.R. – sarebbe sempre e comunque necessario impugnare tempestivamente il provvedimento di V.I.A. (che è pacificamente inefficace in tale sede). Ciò, a ben vedere, si tradurrebbe, in caso di mancato rilascio del P.A.U.R., in uno spreco di attività giurisdizionale che ben si sarebbe potuto evitare attendendo l’esito del procedimento in questione. Di talché la conclusione della necessità di un’immediata impugnazione della V.I.A. in simili fattispecie si pone in aperta frizione con la necessità di un’oculata gestione della risorsa “giustizia”, per sua natura limitata (cfr. Cons. St., Ad. Pl. n. 5/2015; più di recente, TAR Lombardia, sez. II, 3 luglio 2020, n. 1278 e giurisprudenza ivi richiamata)” (TAR Palermo n. 244/2025 cit.).
6. Tanto premesso, in ragione della complessiva infondatezza del mezzo di tutela all’esame, il Collegio reputa di poter prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale.
7. Con il primo motivo di ricorso, come detto, parte ricorrente denunzia l’incompetenza del Commissario UN nominato con il DPCM 7 agosto 2023, al quale sarebbero stati attribuiti esclusivamente compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi, ma non funzioni di programmazione e pianificazione, sicché nella fattispecie all’esame egli avrebbe trasceso i limiti del suo mandato.
Le doglianze sono infondate.
7.1. Dalla piana lettura dell’art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 18, si rileva agevolmente che al Commissario UN sono attribuiti “ compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ”, venendo in rilievo quindi una misura di carattere straordinario, che il legislatore stesso ha reputato necessaria e indefettibile (“ entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto … è nominato un unico Commissario straordinario del Governo ”), per “ garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea…evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”.
Il Commissario Straordinario è dunque nominato in base a una norma di carattere eccezionale, adottata per rispondere all’esigenza di risolvere le problematiche rilevate dalle procedure d’infrazione comunitaria, evitare l’aggravamento di tali procedure e, soprattutto, di effettuare il più celermente possibile i necessari interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne, non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 243/2016.
In correlazione ai compiti affidati, il Legislatore ha attribuito all’organo commissariale la possibilità di esperire ogni iniziativa necessaria a scongiurare l’aggravamento delle procedure di infrazione ed a garantire l’adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia.
La tesi dei ricorrenti è invece, in somma sintesi, che il Commissario sarebbe privo di poteri di pianificazione e dotato solo di poteri attuativi.
La prospettazione non convince.
L’art. 3, primo comma, del DPCM 7 agosto 2023, con cui è stato da ultimo nominato il Commissario UN, espressamente evidenzia che egli “ effettua gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle condanne di cui alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea ”. Già dalla lettura di questa disposizione appare evidente come il decisore politico abbia inteso affidare alla struttura commissariale tutte le attività connesse e/o necessarie per il superamento dell’infrazione comunitaria.
Specificamente riferito alle attività di progettazione è poi l’art. 2, comma 8, del DL n. 243/2016, a mente del quale “…il Commissario unico predispone un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione…”. La norma citata è stata sostanzialmente riprodotta dall’art. 3, comma 4, del citato DPCM 7 agosto 2023 e vincola la struttura commissariale alla creazione di un sistema di qualificazione dei progettisti, che non avrebbe avuto ragione di essere previsto ove tale struttura, come sostenuto dal Comune ricorrente, fosse effettivamente priva di poteri di pianificazione.
Il Collegio reputa da ultimo tranciante, in ordine ai contestati poteri di pianificazione della struttura commissariale, l’art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164.
La disposizione in parola, al comma 7, penultimo periodo, stabilisce che “ I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014 ”.
La norma, in sostanza, prevede che i Commissari nominati per il superamento delle procedure di infrazione, o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, esercitino i medesimi poteri concessi ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con l’art. 10 del DL n. 91/2014 che, a propria volta, al comma 4, senza possibilità di fraintendimento, contempla espressamente le attività di pianificazione degli interventi stabilendo che “ Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il commissario di Governo può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti ”
In conclusione alla luce dei dati normativi esposti la censura all’esame deve essere respinta.
8. È infondata anche la doglianza, dedotta con il secondo motivo di ricorso, con cui il Comune ricorrente si duole della mancata attuazione dell’obbligo di garantire un sistema di riutilizzo delle acque reflue, il Collegio ne rileva l’infondatezza avendo la resistente Amministrazione documentato che, in effetti, l’impianto consortile di contrada Ciachea a AR è dotato di una linea di affinamento per il trattamento dei reflui, volto al riutilizzo della risorsa idrica, e che per tale impianto di depurazione è stato previsto un profondo intervento di ammodernamento che garantirà la possibilità di riutilizzare la risorsa depurata.
Cionondimeno non può non concordarsi con la difesa erariale che, al riguardo, rileva che la realizzazione degli interventi volti all’implementazione delle infrastrutture necessarie al riuso e l’individuazione dei futuri utilizzatori delle risorse idriche depurate esula dallo specifico mandato di risolvere la procedura d’infrazione comunitaria. In sostanza, la doglianza è fuori fuoco atteso che le predette infrazioni comunitarie non attengono al mancato riuso delle acque e che lo scopo del progetto contestato (peraltro ancora in fase preliminare) è di assicurare che i Comuni coinvolti possano fruire di un valido sistema di depurazione.
8.1. Non colgono nel segno neanche le ulteriori doglianze con cui parte ricorrente si duole, in sostanza, dei vizi di istruttoria che affliggerebbero l’avversato progetto che non avrebbe tenuto conto: del rischio di riversare in mare senza alcun trattamento acque miste a reflui in caso di forti precipitazioni; dei rischi connessi alle possibili avarie delle pompe di sollevamento; della interferenza con un’area classificata all’interno del P.A.I. come “sito di attenzione” per fenomeni idraulici e dei costi di gestione e manutenzione dell’impianto.
Le doglianze all’esame sono infondate poiché collidono con i noti limiti che perimetrano la impugnabilità di valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, che sfuggono ad un sindacato giurisdizionale nel merito, essendo invece ammesso il sindacato di legittimità del Giudice amministrativo nelle sole ipotesi, non ricorrenti nella fattispecie, di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità delle valutazioni nonché per travisamento di fatto o errore procedurale commesso nella formulazione di queste.
Anche a non considerare quanto detto, va rilevato che le rilevate criticità erano state tutte prese in considerazione e valutate dalla Commissione Tecnica Specialistica nel corso dell’istruttoria, poi definita con il parere conclusivo favorevole n. 19/2024 prodromico al rilascio della VIA sul progetto per cui è causa, e che tale parere era stato (tra l’altro) condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni (afferenti proprio le predette criticità) cui ottemperare nella successiva fase di progettazione, nonché all’acquisizione dei pareri favorevoli in ordine alla compatibilità idraulica ed al rispetto dei limiti allo scarico dei reflui depurati, poi in effetti rilasciati dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, con nota prot. 3690 del 15 febbraio 2024 e dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con provvedimento prot. n. 24039 del 29 maggio 2024, avverso i quali parte ricorrente pur impugnandoli non ha articolato specifiche censure.
9. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
10. La complessità della vicenda controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla deve essere disposto nei confronti dei Comuni di AR e ER che non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese nei confronti dei Comuni di AR e di ER.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO