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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3534/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3534/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 25 giugno 2025 alle ore 13,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Pesenti Elena. Parte_1
L'avv. Pesenti conclude come in atto di citazione e preannuncia che in data odierna depositerà in telematico l'istanza di liquidazione del patrocinio già ammesso a spese dello Stato. Rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3534/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PESENTI ELENA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte - unica presente - ha concluso come segue:
p. attrice: “Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della
[...]
, oggi cessata, in persona del titolare , per Controparte_2 Controparte_1 non avere correttamente e compiutamente adempiuto le prestazioni contrattuali pattuite con l'attrice per il contratto di prestazione d'opera di cui in narrativa;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di opera di ristrutturazione del bagno stipulato tra e l'IM ND , oggi, Parte_1 Controparte_2 cessata, per grave inadempimento contrattuale della IM convenuta medesima;
- Condannare , già titolare Controparte_1 Controparte_2
, al rimborso in favore dell'attrice della somma dalla attrice versata alla convenuta per €
[...]
3000,00 nonché condannare il medesimo nella sua qualità sopra specificata a Controparte_1 pagare all'attrice la somma di ulteriori € 3000,00 a titolo del risarcimento del danno patrimoniale subito dalla stessa come specificato in narrativa, o la diversa somma ritenuta di giustizia da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo la risoluzione del contratto d'opera tra le parti stipulato per grave inadempimento del convenuto e la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma versata pari ad € 3.000,00 ed al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per la somma di € 3.000,00, o in quella da ritenersi di giustizia. A fondamento della propria pretesa deduceva di essere proprietaria dell'immobile sito in
Firenze, Via Aretina, n. 128 e di aver commissionato al convenuto l'esecuzione delle opere di ristrutturazione attinenti alla stanza da bagno comprensive della sostituzione completa delle mattonelle e dei sanitari e che, dopo aver effettuato lo smantellamento della stanza, i lavori venivano immotivatamente interrotti dal convenuto che lasciava il bagno inutilizzabile e senza dare più sue notizie al fine di terminare il lavoro intrapreso. Aggiungeva di aver subito, stante il periodo estivo, importanti disagi nel reperire una nuova società che si occupasse del lavoro iniziato e non concluso dal
, al quale aveva anticipatamente corrisposto, in data 9.7.2020, la somma di € 2.000,00 in CP_1 acconto e, successivamente, l'importo di € 1.000,00. Precisava, infine, di avergli inviato raccomandata di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché per la restituzione della somma corrisposta, senza ricevere alcuna risposta.
Nessuno si costituiva nel giudizio per la parte convenuta Controparte_1
All'udienza dell'1.12.2022, il G.I., verificata la regolare notifica della citazione alla convenuta non comparsa, dichiarava la contumacia di e concedeva i termini ex art. 183 comma VI Controparte_1
c.p.c. richiesti da parte attrice. In seguito, previa ammissione delle prove orali formulate da parte attrice, all'udienza di espletamento del 3.10.2024, il convenuto ometteva di presenziare all'udienza per rendere interrogatorio formale deferitogli, mentre veniva assunta la testimonianza di e, Testimone_1 all'udienza del 11.12.2024, di per cui, precisate le conclusioni e ritenuta la causa Controparte_3 matura per la decisione, il G.I. fissava l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è fondata per i motivi in fatto ed in diritto di seguito esposti.
1. Preliminarmente, deve darsi atto che, stante la natura contumaciale dell'odierno giudizio, non può trovare applicazione l'art. 115 c.p.c. quanto al principio di non contestazione. Difatti, ai sensi del richiamato articolo, il Giudice pone a fondamento della decisione “le prove proposte dalle parti o dal pagina 3 di 7 pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”; statuendo in tal modo la regola secondo cui nel processo civile, sui rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati quei fatti che, allegati da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. In tal modo, pertanto, viene previsto un preciso onere di contestazione a carico della parte contro il quale viene rivolta la pretesa, ma a condizione che la stessa si sia costituita in giudizio;
infatti, nel caso in cui la parte rimanga contumace, a tale situazione, il nostro ordinamento, attribuisce valore di ficta contestatio e non di ficta confessio (sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che: “la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.” Cass. Civ. 14860/2013).
Conseguentemente, incombe comunque in capo all'attore l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche in ipotesi di mancata costituzione del convenuto.
Occorre, inoltre, richiamare i principi consolidati in giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533).
2. Tanto premesso, nel caso di specie, l'istruttoria svolta, sia sotto il profilo documentale che testimoniale, ha confermato la fondatezza della pretesa attorea.
Il testimone escusso, , all'udienza del 3.10.2024 ha confermato tutte le circostanze Testimone_1 oggetto dei capitoli di prova di riferimento e, specificatamente, che era stata commissionata al convenuto, nel luglio 2020, l'opera comprendente l'intera sostituzione delle mattonelle e dei sanitari e la fornitura dei materiali necessari (quali mattonelle rivestimenti e pavimento, sanitari nuovi, box doccia, piatto doccia, colonna doccia e rubinetterie), della stanza da bagno dell'abitazione di proprietà della sita in Firenze (FI), Via Aretina, n. 128; e che, terminati i lavori di smantellamento del Pt_1 bagno, interrompeva i lavori e abbandonava l'abitazione senza alcuna spiegazione, lasciando il CP_1 lavoro incompleto come documentato dalle fotografie allegate (doc. 4-11). Tale circostanza è stata avvalorata anche dalla testimone sentita all'udienza dell'11.12.2024, la quale sul Controparte_3 pagina 4 di 7 punto ha confermato l'impossibilità per l'attrice di utilizzare il bagno e l'esigenza di recarsi a casa della prima per poter usufruire dei servizi igienici. Inoltre, il teste - che si ritiene attendibile e credibile Tes_1 per aver avuto conoscenza delle circostanze riportate e per aver offerto una ricostruzione non contraddittoria - ha confermato che l'attrice aveva già corrisposto un totale di € 3.000,00 in contanti al convenuto per le prestazioni pattuite. Per contro, parte convenuta, rimanendo contumace, non ha provato di aver eseguito correttamente l'opera pattuita.
L'attrice ha poi documentalmente provato di aver provveduto, in data 2.07.2021, a comunicare l'intervenuta risoluzione del contratto tramite posta raccomanda con richiesta di restituzione dell'importo indebitamente versato e risarcimento del danno e conseguente invito ad addivenire ad un accordo in sede di negoziazione assistita (all. 2 – atto di citazione), cui seguiva l'inerzia del convenuto.
A ciò si aggiunga che la parte convenuta non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole, pertanto, a mente dell'art. 232 c.p.c., “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Conseguentemente il Giudice può, in caso di assenza della parte a rendere interrogatorio senza giustificato motivo, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio. Difatti, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “la valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod.proc.civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod.proc.civ.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo” ( ex multis
Sez. 2, Sentenza n. 15389 del 22/07/2005).
Concludendo: a fronte della prova testimoniale resa e dei documenti prodotti da parte attrice, tenuto inoltre conto che nessuna prova è stata fornita dal convenuto rimasto contumace, nonché in considerazione del comportamento tenuto da questi, che, regolarmente notiziato tramite notifica a mani proprie dell'ammissione a rendere interrogatorio formale (documento allegato in data 02.10.2024), non si è presentato senza addurre giustificato motivo, deve ritenersi fondata la domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
pagina 5 di 7 Deve conseguentemente dichiararsi la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. del contratto stipulato tra le parti relativo alla prestazione di ristrutturazione in oggetto per inadempimento del convenuto, con conseguente restituzione del prezzo pagato da parte attrice per la somma di € 3.000,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
3. Quanto alla domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, quest'ultima ha provato il danno subito, specificamente allegato, sia tramite documentazione fotografica volta a dimostrare lo stato dei luoghi cui si trovava il bagno (doc. 4-11), difatti tale da risultare inutilizzabile, che attraverso le dichiarazioni rese dai teste escussi, i quali tutti hanno riferito di aver ospitato l'attrice, e la figlia di questa, per poter consentire loro di svolgere le normali funzioni igieniche nel periodo di inagibilità del bagno.
Pertanto, deve essere accolta la relativa domanda di risarcimento del danno a tale titolo, con liquidazione equitativa, non potendo essere provato il preciso ammontare del pregiudizio subito dall'attrice. Invero, per giurisprudenza costante, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza del danno risarcibile e che risulti particolarmente difficile, o impossibile, per la parte provare il danno nel suo preciso ammontare;
difatti “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende
l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno” (ex multis Sez. 3 - , Sentenza n.
16344 del 30/07/2020; Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del 22/02/2018).
Per quanto sopra osservato, il tribunale ritiene equo liquidare un danno in via equitativa per il disagio patito dall'attrice, a seguito dell'inutilizzabilità dell'unico bagno dell'abitazione, tale da determinare un pregiudizio considerevole all'espletamento delle normali attività̀ quotidiane, nella somma di €
1.000,00. Ciò tenuto conto del periodo temporale di riferimento di circa un mese, stante l'incarico affidato al convenuto nel luglio 2020 e le fatture di acconto e saldo datate 11-14 agosto 2020 della nuova società incaricata di terminare i lavori (doc. 1a-1b).
4. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, evidenziandosi che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello pagina 6 di 7 scaglione di riferimento (da euro da 5.201 a euro 26.000) in ragione del valore della causa più vicino al valore minimo dello scaglione di riferimento e del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda di risoluzione del contratto e, conseguentemente, condanna a Controparte_1 corrispondere, per le causali meglio specificate in premessa, in favore dell'attrice la Parte_1 somma complessiva di € 4.000,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
condanna parte convenuta soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'attore che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 19.00.
Firenze, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
-
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3534/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 25 giugno 2025 alle ore 13,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Pesenti Elena. Parte_1
L'avv. Pesenti conclude come in atto di citazione e preannuncia che in data odierna depositerà in telematico l'istanza di liquidazione del patrocinio già ammesso a spese dello Stato. Rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3534/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PESENTI ELENA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte - unica presente - ha concluso come segue:
p. attrice: “Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della
[...]
, oggi cessata, in persona del titolare , per Controparte_2 Controparte_1 non avere correttamente e compiutamente adempiuto le prestazioni contrattuali pattuite con l'attrice per il contratto di prestazione d'opera di cui in narrativa;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di opera di ristrutturazione del bagno stipulato tra e l'IM ND , oggi, Parte_1 Controparte_2 cessata, per grave inadempimento contrattuale della IM convenuta medesima;
- Condannare , già titolare Controparte_1 Controparte_2
, al rimborso in favore dell'attrice della somma dalla attrice versata alla convenuta per €
[...]
3000,00 nonché condannare il medesimo nella sua qualità sopra specificata a Controparte_1 pagare all'attrice la somma di ulteriori € 3000,00 a titolo del risarcimento del danno patrimoniale subito dalla stessa come specificato in narrativa, o la diversa somma ritenuta di giustizia da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo la risoluzione del contratto d'opera tra le parti stipulato per grave inadempimento del convenuto e la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma versata pari ad € 3.000,00 ed al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per la somma di € 3.000,00, o in quella da ritenersi di giustizia. A fondamento della propria pretesa deduceva di essere proprietaria dell'immobile sito in
Firenze, Via Aretina, n. 128 e di aver commissionato al convenuto l'esecuzione delle opere di ristrutturazione attinenti alla stanza da bagno comprensive della sostituzione completa delle mattonelle e dei sanitari e che, dopo aver effettuato lo smantellamento della stanza, i lavori venivano immotivatamente interrotti dal convenuto che lasciava il bagno inutilizzabile e senza dare più sue notizie al fine di terminare il lavoro intrapreso. Aggiungeva di aver subito, stante il periodo estivo, importanti disagi nel reperire una nuova società che si occupasse del lavoro iniziato e non concluso dal
, al quale aveva anticipatamente corrisposto, in data 9.7.2020, la somma di € 2.000,00 in CP_1 acconto e, successivamente, l'importo di € 1.000,00. Precisava, infine, di avergli inviato raccomandata di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché per la restituzione della somma corrisposta, senza ricevere alcuna risposta.
Nessuno si costituiva nel giudizio per la parte convenuta Controparte_1
All'udienza dell'1.12.2022, il G.I., verificata la regolare notifica della citazione alla convenuta non comparsa, dichiarava la contumacia di e concedeva i termini ex art. 183 comma VI Controparte_1
c.p.c. richiesti da parte attrice. In seguito, previa ammissione delle prove orali formulate da parte attrice, all'udienza di espletamento del 3.10.2024, il convenuto ometteva di presenziare all'udienza per rendere interrogatorio formale deferitogli, mentre veniva assunta la testimonianza di e, Testimone_1 all'udienza del 11.12.2024, di per cui, precisate le conclusioni e ritenuta la causa Controparte_3 matura per la decisione, il G.I. fissava l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è fondata per i motivi in fatto ed in diritto di seguito esposti.
1. Preliminarmente, deve darsi atto che, stante la natura contumaciale dell'odierno giudizio, non può trovare applicazione l'art. 115 c.p.c. quanto al principio di non contestazione. Difatti, ai sensi del richiamato articolo, il Giudice pone a fondamento della decisione “le prove proposte dalle parti o dal pagina 3 di 7 pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”; statuendo in tal modo la regola secondo cui nel processo civile, sui rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati quei fatti che, allegati da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. In tal modo, pertanto, viene previsto un preciso onere di contestazione a carico della parte contro il quale viene rivolta la pretesa, ma a condizione che la stessa si sia costituita in giudizio;
infatti, nel caso in cui la parte rimanga contumace, a tale situazione, il nostro ordinamento, attribuisce valore di ficta contestatio e non di ficta confessio (sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che: “la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.” Cass. Civ. 14860/2013).
Conseguentemente, incombe comunque in capo all'attore l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche in ipotesi di mancata costituzione del convenuto.
Occorre, inoltre, richiamare i principi consolidati in giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533).
2. Tanto premesso, nel caso di specie, l'istruttoria svolta, sia sotto il profilo documentale che testimoniale, ha confermato la fondatezza della pretesa attorea.
Il testimone escusso, , all'udienza del 3.10.2024 ha confermato tutte le circostanze Testimone_1 oggetto dei capitoli di prova di riferimento e, specificatamente, che era stata commissionata al convenuto, nel luglio 2020, l'opera comprendente l'intera sostituzione delle mattonelle e dei sanitari e la fornitura dei materiali necessari (quali mattonelle rivestimenti e pavimento, sanitari nuovi, box doccia, piatto doccia, colonna doccia e rubinetterie), della stanza da bagno dell'abitazione di proprietà della sita in Firenze (FI), Via Aretina, n. 128; e che, terminati i lavori di smantellamento del Pt_1 bagno, interrompeva i lavori e abbandonava l'abitazione senza alcuna spiegazione, lasciando il CP_1 lavoro incompleto come documentato dalle fotografie allegate (doc. 4-11). Tale circostanza è stata avvalorata anche dalla testimone sentita all'udienza dell'11.12.2024, la quale sul Controparte_3 pagina 4 di 7 punto ha confermato l'impossibilità per l'attrice di utilizzare il bagno e l'esigenza di recarsi a casa della prima per poter usufruire dei servizi igienici. Inoltre, il teste - che si ritiene attendibile e credibile Tes_1 per aver avuto conoscenza delle circostanze riportate e per aver offerto una ricostruzione non contraddittoria - ha confermato che l'attrice aveva già corrisposto un totale di € 3.000,00 in contanti al convenuto per le prestazioni pattuite. Per contro, parte convenuta, rimanendo contumace, non ha provato di aver eseguito correttamente l'opera pattuita.
L'attrice ha poi documentalmente provato di aver provveduto, in data 2.07.2021, a comunicare l'intervenuta risoluzione del contratto tramite posta raccomanda con richiesta di restituzione dell'importo indebitamente versato e risarcimento del danno e conseguente invito ad addivenire ad un accordo in sede di negoziazione assistita (all. 2 – atto di citazione), cui seguiva l'inerzia del convenuto.
A ciò si aggiunga che la parte convenuta non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole, pertanto, a mente dell'art. 232 c.p.c., “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Conseguentemente il Giudice può, in caso di assenza della parte a rendere interrogatorio senza giustificato motivo, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio. Difatti, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “la valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod.proc.civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod.proc.civ.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo” ( ex multis
Sez. 2, Sentenza n. 15389 del 22/07/2005).
Concludendo: a fronte della prova testimoniale resa e dei documenti prodotti da parte attrice, tenuto inoltre conto che nessuna prova è stata fornita dal convenuto rimasto contumace, nonché in considerazione del comportamento tenuto da questi, che, regolarmente notiziato tramite notifica a mani proprie dell'ammissione a rendere interrogatorio formale (documento allegato in data 02.10.2024), non si è presentato senza addurre giustificato motivo, deve ritenersi fondata la domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
pagina 5 di 7 Deve conseguentemente dichiararsi la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. del contratto stipulato tra le parti relativo alla prestazione di ristrutturazione in oggetto per inadempimento del convenuto, con conseguente restituzione del prezzo pagato da parte attrice per la somma di € 3.000,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
3. Quanto alla domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, quest'ultima ha provato il danno subito, specificamente allegato, sia tramite documentazione fotografica volta a dimostrare lo stato dei luoghi cui si trovava il bagno (doc. 4-11), difatti tale da risultare inutilizzabile, che attraverso le dichiarazioni rese dai teste escussi, i quali tutti hanno riferito di aver ospitato l'attrice, e la figlia di questa, per poter consentire loro di svolgere le normali funzioni igieniche nel periodo di inagibilità del bagno.
Pertanto, deve essere accolta la relativa domanda di risarcimento del danno a tale titolo, con liquidazione equitativa, non potendo essere provato il preciso ammontare del pregiudizio subito dall'attrice. Invero, per giurisprudenza costante, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza del danno risarcibile e che risulti particolarmente difficile, o impossibile, per la parte provare il danno nel suo preciso ammontare;
difatti “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende
l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno” (ex multis Sez. 3 - , Sentenza n.
16344 del 30/07/2020; Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del 22/02/2018).
Per quanto sopra osservato, il tribunale ritiene equo liquidare un danno in via equitativa per il disagio patito dall'attrice, a seguito dell'inutilizzabilità dell'unico bagno dell'abitazione, tale da determinare un pregiudizio considerevole all'espletamento delle normali attività̀ quotidiane, nella somma di €
1.000,00. Ciò tenuto conto del periodo temporale di riferimento di circa un mese, stante l'incarico affidato al convenuto nel luglio 2020 e le fatture di acconto e saldo datate 11-14 agosto 2020 della nuova società incaricata di terminare i lavori (doc. 1a-1b).
4. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, evidenziandosi che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello pagina 6 di 7 scaglione di riferimento (da euro da 5.201 a euro 26.000) in ragione del valore della causa più vicino al valore minimo dello scaglione di riferimento e del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda di risoluzione del contratto e, conseguentemente, condanna a Controparte_1 corrispondere, per le causali meglio specificate in premessa, in favore dell'attrice la Parte_1 somma complessiva di € 4.000,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
condanna parte convenuta soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'attore che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 19.00.
Firenze, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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