Articolo 8 della Legge 2 febbraio 1962, n. 37
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 marzo 1962
Art. 8.
Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge debbono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
Entrata in vigore il 6 marzo 1962