Versione
17 febbraio 1951
17 febbraio 1951
Art. 1. Articolo unico.
L'importo della indennita' di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299 , e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 luglio 1950 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevata dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.
L'importo della indennita' di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299 , e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 luglio 1950 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevata dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.
Commentari • 2
- 1. Regioni, incarichi, cumulo, legittimità, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 maggio 2010 · 0.7574103
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 24/10/2008, n. 352Provvedimento: […] Quanto al Presidente della Regione, l'art. 1- quater della legge reg. n. 29 del 1951, come modificato dalla legge reg. n. 7 del 2005, stabilisce che questi, all'atto della accettazione della candidatura, […]Leggi di più...
- regione siciliana·
- esclusione·
- spettanza allo stato della potestà esercitata.·
- ricorso per conflitto di attribuzione della regione siciliana·
- presidente della regione·
- condanna non definitiva per determinati reati·
- compatibilità della prevista sospensione dalla carica anche con la nuova forma di governo regionale·
- dimissioni irrevocabili a seguito di condanna non definitiva per determinati reati·
- diversità delle conseguenze derivanti dalle dimissioni e dalla sospensione·
- denunciata illegittimità del provvedimento per mancanza di oggetto