Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3783/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/03/2025
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. SIMONETTI INES MARIA ROBERTA,
per mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
21/02/2020 – decr. om. del 20/05/2020 – cron. 2122/2020 sub. R.G.
540/2020);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 07/05/1999), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente;
1
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in ER
D'UI (UD) il 26/12/1984 tra , nata a [...] Parte_1
(UD) il 17/02/1958, e , nato a [...] il Parte_2
05/09/1959, alle seguenti condizioni:
1) pone a carico del sig. il totale mantenimento della figlia Parte_2
, maggiorenne studentessa universitaria, fino alla fine degli studi Per_1
universitari e comunque fino alla sua indipendenza economica, sia per le spese ordinarie che straordinarie.
2) Dà atto che i coniugi provvederanno al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
3) Prende atto che il sig. si obbliga ad alimentare il fondo Parte_2
pensione della moglie pari ad un importo di € 2.000,00 Parte_1
annui, fino al raggiungimento dei requisiti per l'entrata in quiescenza della stessa.
4) Dà atto che le parti dichiarano di aver già definito ogni questione relativa al patrimonio comune anche con scrittura privata in sede di separazione consensuale omologata e quindi di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo o ragione dopo l'esecuzione di quanto sopra pattuito.
5) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER D'UI
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte I del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1984.
2 Udine, li 29/05/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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