Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6483 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
lhoonov M 4 . 8 T E 1 R N / 01 ° A ' O IN NOME DE PON6483 I N L Z L 3 E A REPUBBLICA 8 R D 9 T I 1 S S - I N 5 - G E E 4 S R LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE I E A A G D O G SEZIONE PRIMA CIVILE L E E L L T O N OGGETTO: 2 B E 8 S E E Opposizione a dichiarazione dello stato di adottabilità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE R.G.N.19413/2000 Dott. Francesco MA FIORETTI CONSIGLIERE Dott. Fabrizio FORTE CONSIGLIERE Dott. Sergio DI AMATO CONSIGLIERE Cron. 14545 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 1°.
3.2001 SENTENZA sul ricorso proposto da AN OL, MA DE EC, LA IR, elettivamente domiciliati in Roma, Via Trionfale n.13720 (palazzina "B"), presso l'Avv. Vittorio Martellini, rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Belperio del foro di Benevento in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTI -
CONTRO
Avvocato Claudio CAMPANILE, nella qualità di curatore speciale della minore CI OL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Paolo Tosti n.19, presso l'Avv. Mario Volpe, rappresentato e difeso da sé medesimo
- CONTRORICORRENTE -
578 2001 NONCHÉ Dottor Pietro FALCO, nella qualità di tutore della minore CI OL
- INTIMATO -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1770 pubblicata il 5.7.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1°.
3.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DE PROCESSO Con decreto in data 5.6.1998, il Tribunale per i minorenni di Napoli dichiarava lo stato di adottabilità della minore CI OL, figlia dei coniugi AN OL e MA EL VE. Avverso tale decreto, questi ultimi, nonché la nonna materna, LA IR, proponevano opposizione che il suddetto giudice, con sentenza del 17.9/3.10.1998, rigettava reputando l'incapacità dei genitori a gestire il loro ruolo, quale denunciata vuoi da gravissime carenze igienico-sanitarie ed educative, vuoi dai traumi subiti dalla minore stessa in rapporto alla figura paterna. Avverso tale decisione, proponevano appello i soccombenti, lamentando l'inadeguatezza dell'apprezzamento del primo giudice. La locale Corte di Appello, sezione specializzata per i minorenni, con sentenza in data 15.3/5.7.2000, rigettava il gravame assumendo: a) che dal vissuto della minore emergesse la totale incapacità dei genitori di 2 relazionarsi con lei e con i suoi bisogni, nonché di porsi rispetto a questa come figure di riferimento primarie;
b) che la tardiva manifestazione di disponibilità all'affido della minore stessa da parte della IR fosse da ritenere assolutamente inattendibile siccome preordinata unicamente alla difesa della compattezza del nucleo familiare e che, comunque, la personalità della nonna materna si palesasse del tutto inidonea al compito di allevare una bambina con i problemi di CI. Avverso la predetta sentenza, propongono congiunto ricorso per cassazione il OL, la EL VE e la IR, deducendo due motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso il curatore speciale della minore, Avvocato Claudio Campanile, mentre non resiste l'intimato tutore della medesima, dottor Pietro Falco. MOTIVI DELA DECISIONE Deve innanzi tutto essere esclusa la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art.331 c.p.c., nei confronti del Pubblico Ministero presso il giudice che ha pronunciato l'impugnata sentenza, cui non è stato notificato il ricorso per cassazione proposto contro detta sentenza. Pur essendo infatti indubitabile, ai sensi del combinato disposto degli artt.70 e 72 c.p.c. e 17 della legge n.184 del 1983, che il pubblico ministero sia parte necessaria nei giudizi che hanno ad oggetto l'opposizione avverso i provvedimenti sullo stato di adottabilità, potendo egli stesso proporre la domanda (art. 17, primo comma) ed avendo facoltà di impugnare la sentenza emessa sulla domanda proposta dagli altri legittimati (art. 17, quarto comma), giova tuttavia considerare che non sussistono né obbligo di notificazione dell'impugnazione, né onere di integrazione del contraddittorio in suo difetto, 3 quando, come nella specie, non sia ammissibile l'esercizio del potere di gravame per essere state accolte con la sentenza impugnata tutte le richieste dello stesso pubblico ministero (che, nella specie, ha concluso davanti alla Corte territoriale per il "rigetto dell'appello e (la) conferma del decreto di primo grado"), restando in tal caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio medesimo dalla presenza in giudizio del pubblico ministero presso il giudice "ad quem" (Cass. 15 marzo 2000, n.2986). Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile. Al riguardo, è da notare che, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge n. 184 del 1983, il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese in tema di declaratoria dello stato di adottabilità dei minori non è soltanto soggetto ad un termine dimidiato rispetto a quello ordinario, il quale decorre dalla notificazione di ufficio della sentenza medesima, ma si inserisce in uno speciale procedimento, modellato sulle peculiarità della situazione sostanziale oggetto del giudizio che ne limitano l'ammissibilità, per espressa previsione della norma sopra citata (la cui questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata ritenuta manifestamente infondata, avuto riguardo appunto alla particolare natura della situazione giuridica dedotta, costituita dal diritto fondamentale del minore a crescere in maniera sana ed equilibrata, la quale richiede una rapida definizione di tale giudizio, nonché alla necessità della corrispondente differenziazione delle forme e dei modi della relativa tutela giurisdizionale: Cass. 23 dicembre 1995, n.13100), ai soli casi di violazione di legge, dovendosi siffatta locuzione intendere nel senso che questa è inidonea a comprendere i vizi, contemplati dall'art.360, n.5, c.p.c., riguardanti la sufficienza e la razionalità della motivazione su questioni di fatto, implicando un raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze del materiale probatorio, mentre, per contro, integra gli estremi della violazione di legge in parola (ed è perciò suscettibile di venire denunziato con il ricorso de quo) esclusivamente il caso della mancanza assoluta della stessa motivazione, la quale si verifica, oltre che nell'ipotesi di sua totale omissione, là dove la medesima si dipani secondo argomentazioni del tutto inidonee a sorreggere la ratio decidendi (c.d. motivazione fittizia o apparente), nonché logicamente inconciliabili tra loro, ovvero perplesse o, ancora, obiettivamente incomprensibili (Cass. 1° dicembre 1999, n.13419; Cass. 26 aprile 1999, n.4139; Cass. 24 marzo 1998, n.3101; Cass. 5 agosto 1996, n.7139; Cass. 19 aprile 1995, n.4388; Cass. 27 gennaio 1995, n.1006; Cass. 9 ottobre 1993, n.10011; Cass. 19 luglio 1993, n.8055; Cass. 14 novembre 1992, n.12241; nonché, più in generale, Cass. 23 dicembre 1994, n.11116; Cass. 30 ottobre 1992, n.11846; Cass. 16 maggio 1992, n.5888). Nella specie, è palese come gli odierni ricorrenti, indipendentemente dalla prospettazione formale risultante dalle rispettive rubriche dei motivi di ricorso. (là dove si allude alla “violazione della norma di cui agli artt.8, 9, 10, 15, 17 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e dell'art. 111 della Costituzione", nonché alla "violazione della norma di cui agli artt.1, 8, 12 della Legge 04.05.1983, n.184") ed avuto piuttosto riguardo al tenore sostanziale di questi, abbiano in realtà inteso censurare la stessa ricostruzione della fattispecie ad opera della Corte territoriale per quanto attiene alla sussistenza dello stato di abbandono, segnatamente sotto i profili: a) dell'omesso o erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie (così, circa il fatto che i genitori portavano la bambina ogni giorno, insieme e con la 5 propria autovettura, all'asilo ove la prelevavano il pomeriggio;
che gli stessi avevano cominciato a provvedere per il futuro della minore mediante accensione a nome della stessa di buoni postali fruttiferi;
che il nonno paterno della piccola era stato assolto dall'accusa infamante di avere violentato la propria figlia;
che l'abitazione dei OL, situata nell'immediata periferia del paese, si presenta in maniera molto dignitosa e con arredi moderni;
che la bambina era sempre stata assistita e curata con visite specialistiche;
che il OL AN aveva proposto di affidare la piccola alla mamma e alla nonna, lontano dalla sua presenza ed in un centro abitato); b) della mancata assunzione di mezzi istruttori, o, comunque, dell'insufficienza di quelli raccolti rispetto alla necessità di accertamenti ulteriori (così, circa il fatto che le rivelazioni della minore in ordine a presunti abusi sessuali ad opera del padre, peraltro avvenute dopo la permanenza nella casa famiglia "La Gioiosa" in compagnia di altri ragazzi, anche maschi, dovevano essere verificate attraverso un "setting psicoterapico" e che erano da effettuare esami più approfonditi riguardo alle rispettive personalità dei genitori, del nonno paterno e della nonna materna). Ove si eccettui, quindi, il profilo di doglianza che attiene alla pretesa audizione della minore (infradodicenne) "senza il rispetto del contraddittorio e senza la presenza dei genitori naturali ma...alla presenza dei coniugi affidatari" (il quale si palesa destituito di fondamento, avendo, per un verso, la Corte territoriale dato atto che l'esame si è svolto "al di fuori della presenza delle parti" e risultando, per altro verso, siffatto strumento, per la sua stessa natura meramente facoltativa ed informativa, estraneo alle garanzie che sono proprie dei mezzi di prova tipici ovvero della stessa consulenza tecnica), appare 6 indubitabile che le predette censure, siccome relative, da un lato, al riconoscimento della sussistenza della situazione di abbandono (alla quale, come noto, resta subordinata la dichiarazione in stato di adottabilità e la cui valutazione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito nel senso esattamente che l'indagine sull'esistenza o meno, nel caso concreto, dei presupposti di tale dichiarazione, risolvendosi nell'accertamento di realtà storiche, resta preclusa in sede di legittimità), nonché, dall'altro lato (e più specificatamente), all'omessa valutazione di risultanze probatorie e alla mancata ammissione di mezzi istruttori, sottendano la denunzia di vizi dell'impugnata sentenza inerenti alla motivazione, ex art.360, n.5, c.p.c., i quali, come accennato, non sono tuttavia suscettibili di venire dedotti con il ricorso per cassazione, là dove, del resto, la predetta motivazione non risulta affatto inesistente o meramente apparente, avendo, al contrario, compiutamente dato conto: a) del fatto che "dal vissuto pregresso della minore emerge...la totale incapacità dei genitori di relazionarsi a lei ed ai suoi bisogni", siccome "incapaci di porsi per la bambina come figure di riferimento primarie (e) di fornirle gli apporti educativi e di rassicurazione di cui aveva particolarmente bisogno in considerazione dell'handicap di cui era portatrice"; b) del fatto che “lo sviluppo disarmonico delle competenze cognitive (della stessa minore) era spiegabile con una povertà di stimoli e scarsa attenzione alle sue esigenze", laddove la bambina, “allontanata dalla sua famiglia di origine e ricevuti gli adeguati stimoli e supporti, è decisamente migliorata...sul piano relazionale e comportamentale prima presso la casa famiglia e poi presso gli attuali affidatari"; 7 c) del fatto che "l'incapacità genitoriale è speculare all'avversione che CI ha mostrato da sempre nei confronti dei genitori, quando si mostrava turbata e reticente al rientro a casa dalla scuola...perché ^^ io volevo bene a loro ma non loro a me ^^ ” tanto da essere rimasta del tutto indifferente "quando ha , dovuto staccarsi dai genitori, all'atto dell'inserimento nella casa famiglia”; d) del fatto che "la piccola ha vissuto come esperienza traumatica la relazione con la figura paterna"; e) del fatto che, quanto alla IR LA, è da ritenere “la sua tardiva manifestazione di disponibilità all'affido di CI assolutamente inattendibile e preordinata unicamente alla difesa della compattezza del nucleo familiare”, senza che, comunque, la predetta si palesi “idonea al compito di allevare una bambina con i problemi di CI"; f) del fatto che “la proposta di OL AN di affido di CI alla mamma ed alla nonna, lontano dalla sua presenza, è assolutamente inaccettabile inidoneità educativa ed assistenziale delle due donne". Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. La natura della controversia e della stessa questione affrontata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 1° marzo 2001. IL PRESIDENTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria L'ESTENSORE 10 MAG. 2001 RodoGods Husic IL CANCELLIERE Misc Parind க் IL CANCELLIERE Lula Passinetti,